Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inamnnissibilita del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI in difesa della parte civile COGNOME NOME, che deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NOIA, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME del foro di NOLA difensore di NOME, che si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15 marzo 2024 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Noia in data 4 novembre 2022, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 6, e 589 ter cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede oltre che al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 20.000.
Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, può essere così descritto: in data 27 ottobre 2017, alle ore 12 e 25 circa, la Polizia Municipale di Acerra interveniva in occasione della segnalazione dell’investimento di un pedone da parte da parte del conducente di un motorino che dopo l’impatto si era allontanato senza prestare soccorso. Qualche giorno dopo, la Polizia giudiziaria tramite fonte confidenziale giungeva a rintracciare il conducente del veicolo, identificato nell’odierno imputato, il quale in caserma ammetteva di aver sottratto le chiavi del mezzo di proprietà della madre da un cassetto della cucina dove erano custodite all’insaputa della stessa e di essersi posto alla guida del mezzo pur non essendo munito di patente. Aggiungeva che, giunto nei pressi di un supermercato, nel tentativo di evitare di tamponare l’autovettura che lo precedeva e che aveva improvvisamente rallentato, si era quindi spostato sulla sinistra quando all’improvviso era sbucato un pedone intento ad attraversare la strada che lui aveva urtato con il braccio destro facendolo cadere a terra. Ammetteva di non aver pensato alle conseguenze del gesto e di aver lasciato il motorino presso l’abitazione dello zio.
La Polizia giudiziaria sentiva a sommarie informazioni i soggetti presenti sul posto al momento del sinistro ed acquisiva le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona verificando che le immagini ritraevano talvolta il transito di un motorino simile a quello condotto dall’imputato ed in altri casi riprendevano la vettura Fiat Panda di colore azzurro che precedeva il ciclomotore e la cui conducente, identificata in COGNOME NOME, riferiva che quella mattina si era fermata per consentire alla vittima di attraversare la strada quando era stata superata a sinistra da un motorino il cui conducente viaggiava a forte velocità e suonava in continuazione il clacson.
Aggiungeva di aver assistito all’investimento ed alla rapida fuga del guidatore che, secondo lei, si era reso perfettamente conto dell’accaduto.
Veniva sentito anche tale COGNOME il quale aveva cercato di inseguire il conducente del motorino e ne aveva fornito una compiuta descrizione che si sovrapponeva a quella fornita dalla COGNOME.
Tale descrizione della dinamica del sinistro veniva confermata anche dagli occupanti di un carro funebre che in quel momento transitava sul posto.
Sulla base di tale compendio probatorio, cui si aggiungeva la consulenza medico legale disposta dal Pubblico ministero che accertava la sussistenza di un rapporto causa effetto tra l’impatto ed il decesso della vittima, ed i rilievi planimetrici e fascicolo fotografico raffigurante il motorino guidato dall’imputato, il giudice primo grado ha ritenuto dimostrata la responsabilità del COGNOME in ordine al reato a lui ascritto, ivi compresa l’aggravante di cui all’art. 589 ter cod.pen., essendos il giovane dato alla fuga dopo l’investimento.
Il giudice d’appello ha condiviso l’iter motivatorio della sentenza di primo grado, ritenendo prive di pregio le argomentazioni difensive in ordine all’identificazione del COGNOME come responsabile dell’investimento, alla dinamica del sinistro nonché ai profili di responsabilità colposa a suo carico.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto di cui all’art. 192 cod.pen. in relazione all’art. 606 lett. b), d) e cod.proc.pen.
Si censura la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla valenza attribuita nel giudizio di responsabilità alla confessione resa dal COGNOME laddove ha esplicitato che la stessa riguarda unicamente ciò che rientra nella conoscenza o nella percezione dell’agente, atteso che conoscenza e percezione possono però restituire un dato falsato e ritenendo che solo una consulenza tecnica poteva fornire l’esatta dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 589 bis, comma 7, cod.pen. e 190, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione all’art 606 lett. b), d), ed e) cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza dell’attenuante del concorso di colpa della vittima non tenendo conto che l’attraversamento pedonale avveniva al di fuori delle strisce pedonali che erano a circa 17 metri dal luogo dell’impatto.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione del combina disposto degli artt. 62 bis, 133 cod.pen. in relazione all’ad 606 lett. b), cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio in ordine al mancato riconoscimento della attenuante del concorso di colpa e per minima applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
In primo luogo la censura proposta reitera à medesima doglianza dedotta ne giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
In ordine alle ammissioni del COGNOME, la sentenza impugnata ha dato conto delle circostanze fattuali riferite in ordine alla sua condotta, ovvero l’aver gu motorino all’insaputa della madre e privo di patente di guida e l’aver urt pedone per non essere riuscito a fermarsi in tempo a causa della velocità ten
A tali dichiarazioni si saldano poi le testimonianze di coloro che erano pre sul luogo, i rilievi effettuati dalla Polizia giudiziaria nonché le i estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza poste nelle ‘vicinanze del l del fatto che hanno complessivamente consentito di ricostruire con certezza dinamica del sinistro, senza dover ricorrere acil un incarico peritale.
Il secondo motivo é parimenti inammissibile in quanto reiterativo di analoga doglianza proposta nell’atto di appello inerente al riconoscimento dell’attenuante del concorso di colpa della vittima.
A riguardo la Corte territoriale ha ritenuto che il NOME avesse il dovere di adeguare la sua condotta di guida e la velocità alle condizioni del traffico che era piuttosto intenso, dovendosi considerare come probabile l’attraversamento di pedoni. Per converso, il comportamento della vittima non ha consentito, n
giudizio della Corte di merito, di ritenere il concorso di colpa della medesima atteso che l’aver attraversato fuori dalle strisce pedonali, che si trovavano a diciassette metri di distanza, non è condotta tale da incidere sulla concreta causazione dell’evento.
Così ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Rv. 277703).
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di primo grado, laddove le circostanze attenuanti generiche sono state applicate tenuto conto della previsione di ali all’art. 590 quater cod.pen. che sottrae le circostanze attenuanti generiche al giudizio di comparazione.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Va altresì disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
NOME in questo giudizio di accessori come per legge. legittimità che liquida in Euro tremila, oltre Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME
Così deciso in Roma il 20.6.2024