Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6717 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6717 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del COGNOME, la quale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
È presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 5 settembre 2025 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip di Latina che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione al reato di omicidio stradale di cui all’art.589 bis , e di omessa assistenza di cui all’art.589 ter cod. pen., per avere investito un giovane pedone il quale, in compagnia di due amici, stava percorrendo nottetempo, lungo il margine destro della carreggiata, la strada INDIRIZZO, in direzione di Terracina.
Premesso, in punto di fatto che il conducente del mezzo, successivamente identificato nel COGNOME, era sprovvisto di titolo alla guida in quanto titolare di patente revocata, in ragione della ripetuta inosservanza alle disposizioni del codice della strada; che il veicolo era condotto con una targa prova fuori dai casi consentiti e comunque sprovvisto di assicurazione; che il mezzo non era sottoposto a revisione e che il conducente era verosimilmente in stato di alterazione in considerazione RAGIONE_SOCIALE modalità del sinistro, ripreso dalle telecamere stradali, il giudice del riesame riteneva la ricorrenza di stringenti esigenze cautelari in ragione della gravità della condotta serbata in occasione del sinistro, della fuga e dell’assoluta noncuranza manifestata nelle fasi successive all’investimento e del mancato rispetto di qualsiasi forma di regola nella circolazione stradale, trattandosi di soggetto avvezzo a guidare veicoli pur sprovvisto di patente e di assicurazione, con precedenti penali per comportamenti violenti e minacciosi e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, già sottoposto a misura cautelare domiciliare di cui aveva violato i divieti e per questo sottoposto a giudizio per il reato di evasione; riteneva che le stesse non avrebbero potuto essere soddisfatte con misura diversa dalla custodia in carcere, in quanto anche la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbe stata insufficiente a contenere la indole trasgressiva ed elusiva del prevenuto.
Con un unico motivo di ricorso la difesa del COGNOME denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.274 e 275 cod. proc. pen.
Assume che il giudice del riesame nel rigettare il motivo di riesame, incentrato sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e sui criteri di scelta in termini di adeguatezza della misura custodiale applicata, aveva omesso di valutare decisive circostanze fattuali, incorrendo altresì nel travisamento di alcune di esse, atteso che il veicolo era provvisto di targa prova e che, per tale ragione, non era
soggetto all’obbligo di assicurazione, che il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro era sprovvisto di illuminazione adeguata e privo di marciapiedi e consisteva in una strada di campagna e che del tutto assertiva e priva di elementi di riscontro era l’inferenza da cui il giudice della cautela aveva desunto lo stato di ebbrezza del conducente. Chiarito il contesto fattuale, assume che il diniego della misura degli arresti domiciliari era frutto di un pregiudizio fondato su una valutazione personologica del ricorrente piuttosto che su di una corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari da soddisfare, che andavano parametrate alla natura colposo del reato ascritto, il cui pericolo di reiterazione avrebbe potuto essere evitato mediante una misura domiciliare con controllo elettronico, atteso che la condotta del ricorrente poteva essere ascritta a un fattore contingente e imprevedibile, quale un malore o un colpo di sonno. Doveva inoltre essere escluso il pericolo di fuga, a meno di volerlo ritenere associato al l’allontanamento dal luogo del sinistro, laddove il ricorrente aveva fatto rientro presso la propria abitazione parcheggiando la macchina visibilmente danneggiata ed era rimasto a casa fino all’arrivo RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine , mai manifestando un intento elusivo. Anche i precedenti penali, del tutto disomogenei rispetto alla natura colposa del reato per cui si procede, non potevano rappresentare indice di ricorrenza di esigenze cautelari di tale intensità da giustificare la più invasiva RAGIONE_SOCIALE misure cautelari.
Il procedimento era definito all’esito di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti “de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 2, n. 27866 del 17.6.2019, Rv 276946 Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità nell’ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di esigenze cautelari e alla selezione della misura cautelare, risulta adeguato e coerente con gli elementi di fatto esaminati e alle concrete modalità della condotta, nonché con i profili soggettivi e personologici del cautelato, con la conseguenza che qui non può procedersi, per un verso, a rinnovare l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p.
Come è noto, ‘l’attualità’ dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua ‘concretezza’. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla ricorrenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo compito, considerando da una parte le peculiari ed estremamente gravi ed offensive modalità della condotta, il pericolo cagionato alla circolazione e alla integrità fisica di numerosi utenti della strada, come risulta emergere dalle immagini riprese da una telecamera di sicurezza e dalle dichiarazioni dei giovani scampati all’investimento e, dall’altra parte , la negativa personalità del prevenuto in ragione della condizione di assoluta irregolarità amministrativa e di alterazione in cui versava al momento del fatto (prolungata e abituale circolazione con patente di guida revocata, mancanza di certificato assicurativo, utilizzo indebito della targa prova onde sopperire all’assenza di assicurazione, assenza di revisione
dell’autoveicolo , indizi di una condizione di ebbrezza alcolica, omessa fermata e omessa assistenza alle persone coinvolte nel sinistro, di cui una rimasta a terra), nonché della totale insensibilità e noncuranza da questi palesate nelle fasi successive all’investimento , dei precedenti penali di varia natura, di cui alcuni concernenti azioni violente e minacciose ed altri di oltraggio e resistenza a P.U.
Elementi da cui in modo non manifestamente illogico è stata tratta l’inferenza secondo cui il ricorrente non si sarebbe astenuto da realizzare azioni altrettanto inadeguate e sconsiderate alla guida di autovetture benchè sottoposto a misura domiciliare, tenuto conto della insufficiente capacità contenitiva della cautela, anche se rafforzata da controllo elettronico a distanza e, al contempo, della rilevantissima capacità trasgressiva palesata dal prevenuto che, sulla base dei criteri indicati dall’art.274 cod. proc. pen., ha anche dimostrato una totale incapacità di rispettare le prescrizioni concernenti la esecuzione una precedente misura domiciliare e, più in generale, qualsiasi regola concernente la circolazione degli autoveicoli a motore, a partire dal possesso di un titolo abilitativo aa guida.
3.1. D’altra parte, i l ricorrente si è limitato, nei motivi di ricorso, a richiamare le medesime circostanze di fatto già indicate in sede di riesame, censure che erano state disattese con congrui argomenti logico giuridici, sollecitandone una riconsiderazione che, per quanto sopra esposto, non è consentita in questa sede.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della RAGIONE_SOCIALE. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME