Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5535 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5535 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 2, 8 cod. pen. e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.
Rilevato che la difesa si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio, articolando i seguenti motivi di doglianza: I) Omessa motivazione; II) Riduzione della pena e concessione dei benefici di legge; III) Annullamento della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l’accertamento della velocità a cui viaggiava il ricorrente – stimata in un valore quasi doppio a quello consentito – dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle emergenze probatorie, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito, richiedendo una serie di apprezzamenti in fatto, che sono sottratti al sindacato di legittimità ove, come nel presente caso, sono sorretti da adeguata motivazione (così, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, per l’elevato grado di colpa e le conseguenze dannose provocate dall’imputato (morte e lesioni di altri utenti della strada);
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che il rilievo è palesemente destituito di fondamento, avendo correttamente evidenziato la Corte di merito come il comma 8 dell’art. 589-bis cod. pen. non costituisca un’aggravante, sicchè non viene in rilievo alcun profilo di bilanciamento.
Considerato che osta alla concessione dei benefici invocati l’entità della pena inflitta, superiore ad anni 2 di reclusione, come correttamente argomentato in motivazione.
Considerato che la decisione riguardante la revoca della patente di guida è sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte di appello, nel corpo della motivazione, posto in evidenza l’elevata velocità a cui viaggiava il ricorrente e le gravissime conseguenze della pericolosa condotta di guida.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Consigliere estensore