Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10788 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10788 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Roma letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Roma, in data 20 dicembre 2018, aveva condanNOME NOME COGNOME, per il delitto di omicidio aggravato dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale, di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., escluso il concorso con persone ignote indicato in rubrica, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, alla pena di anni 1 di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, applicando, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
1.1. In punto di fatto, l’incidente per cui è processo, nella ricostruzione accertata dai giudici di merito, si verificava in Roma in data 15 luglio 2012, alle ore 19:20 circa: NOME COGNOME stava percorrendo, a bordo della sua autovettura, INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO e, nell’impegnare l’intersezione con INDIRIZZO, collideva con il motociclo condotto da NOME COGNOME, il quale si trovava su INDIRIZZO, provenendo da INDIRIZZO . A seguito dell’urto, il COGNOME veniva sbalzato in aria, per poi ricadere in terra, riportando gravi lesioni che ne cagionavano la morte, avvenuta in data 24 agosto 2012, mentre l’autovettura continuava la sua corsa su INDIRIZZO, per poi fermarsi dopo 30 metri, urtando tre veicoli ivi in sosta.
In tale condotta venivano ravvisati profili di colpa generica e specifica, eziologicamente collegati all’evento, avendo il giudicabile, per distrazione e in violazione delle regole cautelari di cui agli artt. 145, comma 4, e 141, comma 3, cod. strada, nonostante la presenza di segnaletica orizzontale e verticale visibile, sebbene tenuta in condizioni non ottimali, che gli imponeva l’obbligo di dare la precedenza, tenendo una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (stimata in 50 km/h), attraversato l’in crocio senza decelerare e arrestarsi, omettendo di dare la precedenza al COGNOME, che era in transito sulla INDIRIZZO (anch’egli a velocità non prudenziale), così provocandone la morte.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato cinque motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per genericità del capo di imputazione, in violazione d ell’art. 552 cod. proc. pen.
Si assume, invero, che la condotta descritta in rubrica, nella parte relativa al «concorso con persone ignote che in data imprecisata ruotavano di circa 60/80
gradi la segnaletica verticale riportante l’obbligo di dare la precedenza» , è indeterminata in fatto e in diritto, con lesione del diritto di difesa del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro.
Si osserva, in particolare, che la Corte di appello ha ricostruito la dinamica del sinistro, in contrasto con le risultanze istruttorie, affermando che l’auto dell’imputato aveva urtato la moto della vittima, laddove era stata la moto ad impattare violentemente contro il veicolo, come risultante dalle foto allegate alle relazioni dei consulenti tecnici e dal rapporto redatto dai Vigili urbani intervenuti, che smentiscono le dichiarazioni rese dai testi oculari NOME COGNOME e NOME COGNOME, poste alla base della pronuncia di condanna.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione dell’art. 530 , comma 1 o 2, cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato.
Si sostiene che dalle emergenze istruttorie risulta che è stato il motociclo della persona offesa ad impattare senza frenare e con violenza il veicolo dell’COGNOME e che la segnaletica stradale non era visibile, sicché non può dirsi adeguatamente provata la sua penale responsabilità.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 157, 161 e 589 cod. pen., laddove la Corte territoriale ha escluso l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, omettendo di considerare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a ll’ art. 132 cod. pen., in punto di dosimetria della pena, non avendo la Corte territoriale considerato l’incertezza del quadro istruttorio ed il comportamento processuale del l’COGNOME.
Si c hiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte.
Il primo motivo, con cui si lamenta la nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per genericità del capo di imputazione è manifestamente infondato.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa ( ex multis : Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, M., Rv. 258948 – 01 che ha escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell’imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l’espressione “fino al”). La contestazione, peraltro, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Loghà, Rv. 269455 -01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772 – 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741 – 01; Sez. 4, n. 34289 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 229070 -01).
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si duole che nel capo di imputazione è indicato, in termini indeterminati, il concorso nel reato di ignoti che «in data imprecisata ruotavano di circa 60/80 gradi la segnaletica riportante l’obbligo di dare la precedenza» (concorso escluso dai giudici di merito), con compromissione del diritto di difesa, dal momento che il concorrente era agevolmente identificabile nel comune di Roma che aveva omesso la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, tenendo una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’COGNOME e l’evento.
2.3. La doglianza, come detto, è del tutto destituita di fondamento dal momento che, come rilevato dalla Corte di merito, la condotta ascritta al giudicabile, risulta descritta nel decreto di citazione a giudizio in termini specifici e comprensibili, sia sul piano fattuale sia sul piano giuridico, con l’individuazione dei profili di colpa addebitati e l’espresso riferimento a l cattivo stato di manutenzione della segnaletica, così da consentire al ricorrente ampio esercizio del suo diritto di difesa anche in relazione alla ravvisabilità del nesso di causalità materiale e psichico, come, del resto, comprovato dalle ampie deduzioni sul punto (supportate anche da una consulenza di parte), sia in primo grado, sia in sede di gravame.
Il secondo e terzo motivo, afferenti alla ricostruzione del sinistro ed alla responsabilità del ricorrente, la cui stretta connessione ne giustifica la trattazione congiunta, risultano del tutto generici.
3.1. I giudici di merito, le cui sentenze possono essere lette congiuntamente, hanno fornito una motivazione congrua ed esauriente della responsabilità del prevenuto, chiarendo, con argomentazioni prive di illogicità, le ragioni per le quali il
cattivo stato di manutenzione della segnaletica non avesse assunto rilevanza eziologica nella determinazione dell’evento, dal momento che la segnaletica verticale, seppure sbiadita, come confermato dai rilievi fotografici del sinistro, era visibile, osserv ando, altresì, come, in ogni caso, l’approssimarsi ad un incrocio impone sempre una maggiore prudenza. I giudici di merito nel tratteggiare i profili di colpa ascrivibili all’COGNOME hanno richiamato, poi, le deposizioni dei testi oculari COGNOME COGNOME, che avevano riferito che l’imputato aveva impegNOME l’incrocio a velocità sostenuta e senza accertarsi che arrivasse qualcuno sulla strada che stava intersecando, la velocità accertata dal consulente del P.M. (50 km/h), che, seppure conforme ai limiti vigenti, era incompatibile con la prudenza richiesta a chi si accinge ad affrontare un incrocio di una strada urbana, l’esito delle verifiche successive al sinistro, da cui era emerso che l’auto dell’COGNOME aveva la quarta marcia ingranata, le dichiarazioni rese dallo stesso imputato che aveva dichiarato di non conoscere i luoghi e che consultava lo stradario. La Corte territoriale si è soffermata, quindi, sulla mancanza di visibilità lamentata dal ricorrente, per la presenza di alte siepi e di muretti laterali, osservando, del tutto congruamente, che tali circostanze imponevano una cautela ancora maggiore e che era del tutto inverosimile che non si fosse accorto che stava impegnando un incrocio. Seguendo un percorso logico, del tutto razionale, i giudici di merito hanno concluso per l’esistenza di un collegamento causale tra le violazioni ascrivibili a ll’COGNOME e la morte della vittima, evidenziando come la sua colposa condotta di guida avesse concretizzato il rischio a tutela del quale erano poste le regole violate, operando un giudizio controfattuale conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza d legittimità in materia, sottolineando come la condotta colposa del COGNOME (che al pari dell’COGNOME viaggiava a velocità sostenuta) si ponesse nella sequenza causale come concausa a norma dell’art. 41, comma 1, cod. pen. e andasse, perciò valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente, oltre a sollevare questioni mai dedotte in sede di gravame, quali l’idoneità della condotta della vittima ad interrompere il nesso causale, risultano estremamente generiche, invocando inconsistenti e indeterminati travisamenti e muovendo critiche, che, quando non si risolvono in una diversa interpretazione dei fatti, non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza gravata.
Il quarto motivo, con cui si sostiene l’intervenuta prescrizione del reato antecedentemente alla sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
4.1. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso non solo dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen., ma anche dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma,
cod. pen. a opera del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, (conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è difatti soggetto al termine di prescrizione di quattordici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto del citato art. 157, e al termine massimo (ex art. 161 cod. pen.) di diciassette anni e sei mesi. Ne consegue che il reato non è ancora prescritto.
Il quinto motivo, incentrato sul trattamento sanzioNOMErio, risulta, del tutto, aspecifico.
5.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., considerati rilevanti (v. in termini, ex plurimis , Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
5.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato la pluralità di profili di colpa del l’COGNOME e l’intensità della stessa, desumibile dall’assenza di segni di frenata e dal danneggiamento di altri tre veicoli, ritenendo che tali elementi giustificassero la congruità della pena inflitta in primo grado. A fronte di tale argomentazione, la censura del ricorrente si limita a richiamare genericamente l’incertezza del quadro probatorio, che, di fatto, è stata esclusa, ed il comportamento dell’imputato, che è già stato considerato ai fin della concessione delle attenuanti e del giudizio di bilanciamento con l’aggravante.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME