Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 934 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16.12.2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio colposo stradale in danno di NOME COGNOME (fatto del 11.1.2018).
Secondo i giudici di merito, l’imputata, alla guida di una autovettura marca Audi 80, percorrendo la strada statale 394 aveva colposamente oltrepassato la striscia longitudinale continua, invadendo l’opposta corsia di marcia e così andando a collidere contro l’autovettura Fiat Panda condotta dal COGNOME, che stava percorrendo la stessa strada in direzione opposta, cagionandone la morte a seguito delle lesioni gravissime riportate nell’incidente.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione e falsa applicazione dell’art. 589-bis cod. pen., per travisamento della consulenza cinematica disposta dal Pubblico ministero, la quale, diversamente da quanto affermato in sentenza, non ha fornito una “chiara e precisa” ricostruzione dell’incidente, rilevando piuttosto di ” essere in grado di fornire una versione dei fatti che possa avere una elevata probabilità e verosimiglianza con il reale accadimento dei fatti”, limitandosi a ipotizzare, sulla base dello studio svolto, che la Audi potrebbe avere invaso l’opposta corsia di marcia. La sentenza impugnata, inoltre, dà conto di una consulenza tecnica della persona offesa, che confermerebbe le conclusioni della consulenza del PM, in realtà inesistente agli atti.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza dei presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. mentre, per contro, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., in applicazione del canone di giudizio “oltre ogni ragionevole dubbio” che deve informare le sentenze di condanna. Sussiste, infatti, incompatibilità e incoerenza della decisione assunta rispetto alle risultanze della consulenza in atti, come evidenziato in precedenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte territoriale ha offerto una motivazione priva di vizi logici o di errori in diritto, confermando la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice, che aveva accertato l’invasione da parte dell’imputata dell’opposta corsia di marcia sulla base: dei rilievi effettuati dalla poliz nell’immediatezza dei fatti, dei danni riscontrati sui due veicoli e della consulenza cinematica disposta dal PM la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha chiaramente concluso per la sicura invasione di corsia da parte dell’Audi condotta dall’imputata, indipendentemente da quanto avvenuto nella fase pre-urto.
Né corrisponde al vero quanto affermato in ricorso, secondo cui non sarebbe mai stata acquisita nel processo una consulenza della persona offesa, risultando per contro versata in atti la consulenza tecnica redatta dall’ing. COGNOME per conto degli eredi COGNOME, che aveva a sua volta concluso per l’invasione della corsia opposta da parte dell’autovettura condotta dall’imputata, mentre aveva ritenuto che nessuna violazione era imputabile alla persona offesa che marciava regolarmente all’interno della corsia di sua pertinenza.
In conclusione, le argomentazioni delle conformi sentenze di merito sono congrue ed immuni da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 novembre 2022
Il Consigl estensore
Il Presidente