Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35022 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
avverso la sentenza in data 10/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro ;
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, letti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento dell’impu g nata sentenza limitatamente alla statuizione concernente la denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e il ri g etto del ricorso nel resto ;
letta la memoria di replica depositata, in data 22/09/2025, dal difensore del ricorrente, con cui si insiste per l’acco g limento del ricorso ;
letta la memoria depositata, in data 25/09/2025, dal difensore delle costituite parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, con cui si chiede il ri g etto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/01/2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, il precedente 11/12/2023, il Tribunale di Cosenza aveva affermato la penale responsabilità di NOME in ordine al
delitto di omicidio stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell’imputato in ordine al delitto contestatogli.
Rileva al riguardo che, nella decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente affermata la penale responsabilità dell’COGNOME, posto che, a fronte della rilevanza causale riconosciuta dal consulente tecnico del pubblico ministero alla condotta di guida tenuta dall’imputata in procedimento connesso COGNOME, la colpevolezza del predetto risulterebbe ancorata, per un verso, al ritenuto superamento del limite di velocità vigente sul luogo del sinistro, sebbene difettassero elementi specifici per affermare che il veicolo investitore procedesse a una velocità non inferiore a 60/70 kmh o ve ne fossero, addirittura, di segno contrario e, per altro verso, all’asserita evitabili dell’evento, sostenuta, però, senza che fosse indicata la condotta alternativa lecita e compiutamente argomentata la sua esigibilità, considerato che l’impatto avvenne verosimilmente a una distanza dal margine destro della via percorsa dall’auto condotta dall’imputato non eccedente i 5/6 metri.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Assume, in specie, che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata illegittimamente negata la concessione dell’indicata diminuente, posto che risultava acclarato il concorso di colpa di altro utente della strada nella causazione del sinistro mortale in oggetto.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
Sostiene, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stata esclusa l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto per l’entità delle conseguenze derivate dall’accaduto e per la gravità della colpa del soggetto agente, sebbene il decesso della vittima fosse stato favorito
dalle pregresse criticità caratterizzanti le sue condizioni generali e il verificars del sinistro fosse ascrivibile, con certezza, anche a una manovra suicida COGNOME.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Inammissibile perché fondato su una doglianza riversata in fatto è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio d motivazione per manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell’imputato, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe pervenuti illegittimamente ed illogicamente a tale conclusione, atteso che, a fronte della rilevanza causale riconosciuta dal consulente tecnico del pubblico ministero alla condotta di guida tenuta dalla coimputata COGNOME, la penale responsabilità del predetto sarebbe stata ancorata, per un verso, al ritenuto superamento del limite di velocità vigente sul luogo del sinistro, sebbene difettassero elementi specifici per affermare che il veicolo investitore procedesse a una velocità non inferiore a 60/70 km/h e, per altro verso, all’asserita evitabilità dell’evento, sostenuta, purtuttavia, senza che fosse indicata la condotta alternativa lecita e compiutamente argomentata la sua esigibilità.
Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, nella decisione impugnata, sia giunta a stabilire la velocità a cui procedeva l’auto investitrice, condotta da COGNOME NOME, tenendo conto delle conclusioni rassegnate, nel proprio elaborato, dal consulente tecnico della pubblica accusa, che aveva valorizzato, a tal fine, il punto d’impatto con il veicolo su cui era trasportata la deceduta, ubicato a distanza di m. 13,50 dal margine destro della carreggiata, la velocità di certo inferiore a 30 km/h a cui procedeva quest’ultimo nel momento in cui era immesso trasversalmente sull’asse viario percorso dalla vettura alla cui guida si trovava l’imputato e la visibilità di cui, in concreto, godeva quest’ultimo.
La Corte territoriale, anche in tal caso uniformandosi al decisum del primo giudice, ha quindi logicamente sostenuto che l’imputato ebbe un tempo di
reazione pari a circa 2 secondi, fattore indicativo del fatto che viaggiava a una velocità di circa 60/70 km/h, eccedente il limite vigente sul luogo dell’accaduto.
Appare evidente, pertanto, che decisione oggetto d’impugnativa non è affetta dal denunziato vizio motivazionale, risultando esposti con chiarezza e linearità gli argomenti a fondamento della ritenuta colpevolezza dell’imputato, né, per altro verso, risulta caratterizzata dall’ipotizzata inosservanza delle citate norme processuali.
Per converso, può ragionevolmente sostenersi che, con la doglianza fatta valere con il motivo in disamina, si sia, di fatto, richiesta, in maniera surrettizia un’inammissibile rivalutazione delle prove, di cui si è caldeggiata una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.
È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.
Fondato e, perciò, meritevole di accoglimento appare, invece, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., assumendo che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente negata la concessione dell’indicata diminuente, in quanto risultava acclarato il concorso di colpa di altro utente della strada nella causazione del sinistro mortale.
Rileva preliminarmente il Collegio che, nella vicenda che forma oggetto del processo in trattazione, viene in rilievo un caso in cui l’evento – ovvero il sinistro stradale causativo del decesso della parte lesa – è ascrivibile al concorso di simultanee condotte colpose indipendenti, deponendo in tal senso le conformi pronunzie di condanna rese dai giudici di merito (quella di secondo grado ha riguardato, invero, la posizione del solo COGNOME NOME, in ragione del decesso della coimputata COGNOME NOME, medio tempore intervenuto), che, sul punto, hanno recepito in toto la contestazione illo tempore formulata dal rappresentante della pubblica accusa.
Tanto induce a ritenere che, essendosi sancita, nella pronunzia in disamina, l’ascrivibilità dell’evento al concorso di simultanee e indipendenti condotte di guida imprudenti ed imperite, risulta viziata da violazione di legge – e in specie del disposto dell’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità – la parte in cui è negata la concessione della diminuente ad effetto speciale prevista dalla norma de qua, con argomentazione che ne elude la portata precettiva.
Giova, a tal fine, richiamare gli insegnamenti sul punto della Suprema Corte, essendosi affermato, in primis, che «In tema di omicidio stradale, la circostanza
attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta» (così Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 26/03/2019, COGNOME, Rv. 276254-01) e, più di recente, che «In tema di circostanze, non rientrano nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricom prendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell’agente, rimanendo ad essa estranei» (in tal senso Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, Suppa, Rv. 288266-02).
Le esposte considerazioni impongono l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata.
4. Destituito di fondamento è, invece, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente esclusa l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto, sul rilievo dell’entità delle conseguenze scaturite dall’accaduto e della gravità della colpa del soggetto agente, benché il decesso della vittima fosse stato favorito dalla pregressa criticità delle sue condizioni generali e il verificars del sinistro fosse ascrivibile anche a una manovra suicida di COGNOME.
Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in oggetto non colga nel segno.
Ciò perché i giudici di secondo grado, nel rigettare la richiesta di applicazione dell’indicata causa di non punibilità, hanno argomentato la decisione assunta, facendo menzione, ex ceteris, dell’elevato grado di colpa caratterizzante la condotta del soggetto agente, come attestato dalla mancata messa in atto, da parte sua, di manovre di emergenza, ossia di uno dei parametri previsti, in via alternativa, dal disposto dell’art. 131-bis cod. pen.
D’altro canto, costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale intende darsi continuità in questa sede, quello secondo cui «Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offe
dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (così: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 55107 dell’08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).
5. Alla luce di quanto evidenziato, ritenendosi sussistente la violazione di legge rilevata in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente alla circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, cui si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Deve farsi luogo, invece, al rigetto del ricorso in parte residua.
Consegue al tenore della presente pronunzia la declaratoria di irrevocabilità dell’impugnata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, nella parte afferente all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente alla circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, cui si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso 1’08/10/2025