Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a ANDRIA il 07/02/1969 dalla parte civile COGNOME nato a ANDRIA il 08/02/1991 dalla parte civile COGNOME NOME nato a ANDRIA il 04/12/1998 dalla parte civile COGNOME NOME nato a ANDRIA il 01/06/1993 nel procedimento a carico di: COGNOME nato a CORATO il 25/03/1983 nel procedimento a carico di quest’ultimo inoltre:
PARTI CIVILI
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole di omicidio stradale plurimo ai danni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, VISITATO NOME e COGNOME NOME, nonché di lesioni stradali ai danni di NOME, a seguito di grave sinistro stradale verificatosi nel comune di Corato, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, confermato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589 bis comma 7 cod.pen., ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in termini più favorevoli e, al contempo, ha respinto gli appelli delle parti civili che si dolevano del riconoscimento del contributo causale della persona offesa nella determinazione del sinistro. Il giudice di primo grado aveva altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, quali prossimi congiunti delle vittime del sinistro stradale, provvedendo anche alla liquidazione di somme provvisionali a loro favore.
In relazione alla questione dell’apporto causale fornito dalla vittima alla verificazione dell’evento, il giudice distrettuale ribadiva che risultava inappropriata la condotta di guida del conducente del veicolo tamponato, COGNOME NOME, il quale procedeva all’interno della corsia di sorpasso senza un’apparente ragione, così costituendo interferenza e ostacolo al veicolo dell’imputato che sopraggiungeva da tergo, soprattutto se il cambio di corsia rispetto alla marcia fosse stato determinato dalla necessità di agevolare l’immissione di altro veicolo da apposita corsia di accelerazione. Invero, il giudice di primo grado, dopo avere delineato la natura giuridica, le finalità e l’ambito applicativo della speciale circostanza attenuante prevista dall’art.589 bis, comma 7 cod.pen., aveva riconosciuto come ulteriori elementi per ravvisare un concorso di cause, idonee ad attenuare la misura del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, l’assenza di una adeguata segnaletica orizzontale in grado di orientare la marcia del veicolo sulla corsia di accelerazione in fase di immissione lungo l’arteria a doppia corsia e le condizioni di scarsa manutenzione dell’asfalto della sede stradale, che presentava irregolarità e buche.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato e quella delle parti civili.
L’avv.to NOME COGNOME nell’interesse d COGNOME ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione, per carenza e contraddittorietà, con riferimento alla esclusione di altri elementi utili ai fini del riconoscimento, nella massina estensione, della riduzione di pena in conseguenza dell’applicazione della riconosciuta circostanza
attenuante di cui all’art.589 bis, comma 7, cod.pen., da una parte ove aveva sminuito il concorso di colpa della persona offesa COGNOME NOMECOGNOME la cui condotta, in un diverso passaggio motivazionale era stata ritenuta anomala e ingiustificata e, dall’altra, aveva escluso ulteriori elementi di disturbo alla circolazione, i quali erano stati invece individuati dal primo giudice nella scarsa manutenzione dell’asfalto e nell’assenza di segnaletica orizzontale.
2.1 L’avv.to NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME ha articolato un unico motivo di ricorso.
Premesso che i ricorrenti vantavano un interesse concreto, attuale e specifico a impugnare la statuizione della sentenza di condanna dell’imputato che, sebbene ai fini penali, aveva riconosciuto che la condotta del conducente del veicolo tamponato, deceduto a seguito del sinistro, avesse contribuito, seppure in minima parte, alla causazione del sinistro, in ragione dei riflessi sul versante civilistico che tale statuizione avrebbe comportato nel giudizio civile di danno, deduce difetto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in relazione al riconoscimento in favore dell’imputato COGNOME NOME della circostanza attenuante di cui all’art.589 bis, comma 7, cod.pen., nella parte in cui siffatto riconoscimento era argomentato con riferimento ad un concorso di colpa di COGNOME NOME. Assume in particolare che il riconoscimento del contributo della persona offesa nella determinazione dell’evento sarebbe dipeso da un’errata valutazione del materiale probatorio, in quanto da nessun elemento di indagine, né da alcun apporto dichiarativo era risultato che il conducente del veicolo tamponato avesse operato un repentino cambio di corsia, essendo emerso semmai che il veicolo procedeva sulla corsia di sorpasso da tempo e che, in sede di consulenza tecnica da parte dell’ufficio della Procura, era risultato che il sinistro era ascrivibile alla velocità tenuta dall’imputato nel mentre si appropinquava al punto di interferenza con il veicolo tamponato, il cui conducente non era stato in condizione di valutare, in ragione della velocità del mezzo che sopraggiungeva, i tempi di rientro nella corsia di marcia regolare.
Assume ancora la difesa di parte civile che la Corte di appello di Bari si era limitata a contestare al COGNOME, quale profilo contributo alla determinazione del sinistro, la occupazione della corsia di sorpasso senza una minima esplorazione di una eventuale relazione causale tra una siffatta condotta di marcia con il sinistro, finendo per pervenire ad una valutazione illogica e in palese contrasto con tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, che erano stati indicati dalla parte civile anche nei motivi di appello; essi avrebbero escluso qualsiasi profilo di sinergica rilevanza all’azione del conducente COGNOME NOME nella causazione del sinistro.
2.2. La difesa delle parti civili NOME e COGNOME NOME, in persona dell’avv.to NOME COGNOME ha proposto a sua volta ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso dal contenuto del tutto sovrapponibile a quello dianzi indicato.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso della difesa dell’imputato COGNOME è inammissibile in quanto generico e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura e valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici del merito in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato e alla rilevanza del contributo fornito dalla sua condotta di guida alla verificazione del gravissimo evento dannoso.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata (Sez.5, n.8094 2del 11/01/2007, COGNOME, Rv.236540; Sez.1, n.41738, del 19/10/2011, PMT in proc.COGNOME, Rv. 251516; sez.1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504).
Il ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del RAGIONE_SOCIALE ha costituito l’antecedente causale predominate nella determinazione del sinistro e che minimo deve considerarsi il concorrente apporto eziologico costituito dalla circolazione della persona offesa all’interno della corsia di sorpasso, tenuto conto delle gravissime inosservanze riconosciute in capo al Verziera in punto di velocità (di gran lunga superiore a quella prescritta sul tratto di strada in oggetto), di mancato rispetto della distanza di sicurezza e di modalità della manovra di sorpasso, così da contenere la riduzione della pena, in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589 bis, comma 7, cod.pen., nei limiti di un quarto, avuto riguardo altresì alle gravissime conseguenze della collisione dallo stesso provocata (morte di quattro passeggeri del veicolo tamponato e lesioni gravi ai danni di un quinto).
2.1. Va inoltre considerato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale, anche in relazione alla massima riduzione per il riconoscimento di una circostanza attenuante, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Nella specie il giudice distrettuale, nel valutare complessivamente i criteri enunciati dall’art.133, commi 1 e 2, cod.pen., ha da un lato riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del corretto comportamento processuale e dello stato di incensuratezza, valorizzando pertanto i profili soggettivi del reo e dall’altra, con motivazione altrettanto coerente, ha confermato la riduzione per la circostanza attenuante di cui all’art.589 bis, comma 7, cod.pen., nella misura di un quarto, in ragione della gravità della condotta, della lesività delle conseguenze della stessa, delineando al contempo in termini di marginalità l’apporto causale delle ulteriori evenienze, indicate dal primo giudice come sinergiche alla produzione dell’evento.
La motivazione risulta non contraddittoria e priva di evidenti illogicità e pertanto sfugge al sindacato del giudice di legittimità
3. I ricorsi delle parti civili sono inammissibili in quanto non sorretti da specifico interesse all’impugnazione, laddove la circostanza attenuante di cui all’art.589 bis, comma 7, cod.pen. rileva sotto il versante penalistico e si presenta quale criterio di moderazione del trattamento sanzionatorio in ragione della accertata ricorrenza di fattori materiali (umani e naturali), ulteriori rispetto alla condotta del conducente investitore, che hanno concorso alla determinazione dell’evento, senza incidere in alcun modo sulla graduazione delle colpe concorrenti, la quale neppure risulta operata dai giudici di merito; d’altro canto, non esiste alcun vincolo per il giudice civile di seguire l’iter argomentativo del giudice penale con riferimento al contributo causale che si assume fornito dalla persona offesa alla verificazione del sinistro, in quanto l’accertamento dei giudici di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell’evento non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (sez.4, n.17219 del 20/03/2019, M., rv.275874; n.14074 del 5/03/2024, COGNOME, Rv.286187).
Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa, che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo.
4.1. Nulla deve essere liquidato in favore delle difese delle parti civili con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità, in ragione della carenza di interesse a contrastare quanto devoluto nel ricorso dell’imputato COGNOME, il quale attiene al solo profilo relativo alla misura del trattamento sanzionatorio (sez.2, n.29424 del 29/11/2017, Canale, Rv.273018; sez.1, n.36686 del 14/02/2023, COGNOME, Rv.285236).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese alle parti civili.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Preente