Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PIACENZA in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di omicidio colposo plurimo, intervenuto in Cortemaggiore (Pc) in data 17 Giugno 2016, in anni due mesi otto di reclusione, e in egual misura veniva determinata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Veniva peraltro escluso il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e veniva altresì rigettato il motivo di appello con il quale l’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva ai sensi dell’art.53 L.689/81.
Al COGNOME veniva contestata la inosservanza di specifiche disposizioni del codice della strada e in particolare dell’art.141 commi 2 e 3, dell’art.142 comma 1 e dell’art.149 C.d.S. per avere proceduto lungo L arteria provinciale in direzione Cortemaggiore – Piacenza senza tenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva nella marcia, nonché per avere tenuto una velocità superiore ai limiti previsti per quella tratta stradale e comunque eccessiva e inadeguata sia in relazione alla presenza di un incrocio, sia in relazione alla possibilità di attuare un tempestivo arresto in relazione a ostacoli prevedibili, coì da provocare il violento tamponamento con il veicolo che lo precedeva nella marcia, da cui conseguiva l’invasione da parte del mezzo condotto dall’imputato dell’opposta corsia di marcia, da cui proveniva un motoveicolo Honda che finiva per collidere violentemente con il mezzo fuori controllo del COGNOME, con conseguente proiezione dei due occupanti verso il fossato posto sulla destra della direttrice di marcia percorsa, urto dal quale conseguiva la morte dei due motociclisti e lesioni personali al conducente del mezzo tampoNOME nonché al conducente di altro autoveicolo che seguiva nella marcia la motocicletta, con il quale pure il mezzo del COGNOME aveva finito per collidere.
3.1a Corte di Appello, rigettate le doglianze in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato ed esclusa altresì la mitigazione del trattamento sanzioNOMErio in ragione del richiesto concorso di colpa del conducente del mezzo tampoNOME ai sensi dell’art.589 bis comma 7 C.d.S., ed escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della colpa e dei precedenti penali del reo ed escluso un giudizio prognostico positivo anche ai fini della sostituzione della pena detentiva, nondimeno
riteneva di dovere rideterminare in termini maggiormente favorevoli al reo la misura del trattamento sanzioNOMErio sia in termini assoluti, partendo da una pena di anni tre di reclusione, sia in ordine alla misura della riduzione per il riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere provveduto all’integrale risarcimento del danno, riduzione che veniva applicata nella massima estensione, sia in relazione alla misura dell’aumento della pena ai sensi dell’art.589 bis comma 8 cod.pen., determiNOME in otto mesi di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lla quale ha articolato cinque motivi di ricorso.
4.1 Con il primo assume violazione di legge in ragione della erroneità della interpretazione delle prove assunte, con particolare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica del PM e delle prove dichiarative, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato. Assume che il giudice di appello aveva reso una motivazione che aveva sostanzialmente disatteso la prospettazione di una alternativa dinamica del sinistro, adagiandosi sulle conclusioni della consulenza del pubblico ministero / la quale peraltro era pervenuta a una serie di considerazioni che trascuravano alcuni dati oggettivi, quali i segni dei veicoli impressi sull’asfalto, la presenza di tracce di frenata riconducibili al mezzo del ricorrente, la modifica dell’area del sinistro da parte di un Tir che proveniva dall’opposta corsia di marcia, la condotta di guida del conducente della motocicletta, la inattendibilità della testimonianza del conducente del veicolo tampoNOME, il quale aveva omesso di riferire con chiarezza quali erano le proprie intenzioni in prossimità del crocevia così da minare il giudizio svolto dai giudici di merito sia con riferimento al nesso di causalità, sia in relazione ai profili di colpa ravvisati nei confronti dell’imputato.
4.2 Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589 bis comma 7 cod.pen. in ragione di una colposa condotta di guida del conducente del veicolo tampoNOME il quale aveva omesso di segnalare la propria intenzione di svoltare all’incrocio determinando, con la propria condotta, un antecedente causale sinergico a determinare il tamponamento e le successive evoluzioni del veicolo dell’imputato che avevano dato corso allo scontro con la motocicletta che proveniva dall’opposta direttrice di marcia.
4.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento resipiscente e collaborativo dell’imputato e per essersi lo stesso prodigato ai fini di fare conseguire alle persone offese l’integrale risarcimento dei danni patiti.
4.4 Con una quarta articolazione assume violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio, sia con riferimento alla misura della pena base, determinata in anni tre di reclusione, sia in relazione all’aumento apportato a sensi dell’art.589 bis comma 8 cod.pen. (indicato nella misura di mesi otto di reclusione).
4.5 Con un’ultima articolazione il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare ai sensi dell’art.53 L.689/81 e 545 bis cod.pen., attesa la portata rieducativa e di risocializzazione assegnate alle sanzioni sostitutive dalla nuova disciplina della riforma Cartabia, attesa la erroneità e comunque, la illogicità del giudizio prognostico formulato dalla Corte di Appello che non teneva conto del fatto che i precedenti penali e le ulteriori violazioni al codice della strada indicate dalla torte di appello risultavano risalenti e nulla avevano a vedere con il rispetto delle prescrizioni concernenti la esecuzione della sanzione sostitutiva, la quale era infatti incompatibile con il beneficio della sospensione condizionale, pienamente coerente con la misura della sanzione penale applicata e con la personalità del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere dichiarato inammissibile.
In relazione GLYPH ai dedotti profili di violazione di legge e vizio motivazionale in punto di non corretta esplorazione del rapporto di causalità materiale e della colpa concorrente della persona offesa alla guida del furgone tampoNOME, con particolare riferimento alla omessa considerazione di decisivi elementi di fatto che avrebbero falsato le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, va preliminarmente osservato i in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la
stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ; non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: ez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia, Rv. 22936; ‘ez.1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta / valutazione delle risultanze processuali, come appare richiedere la difesa del COGNOME riportando elementi fattuali che, nell’interesse del ricorrente, giustificherebbero una diversa ricostruzione delle fasi del sinistro stradale. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) /dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto “al testo del provvedimento impugNOME“. La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato anche il vizio di Lt GLYPH travisamento della prova per non essere stat -Ntfatcercletriti cónseguenti alla collisione che avrebbero dovuto diversamente orientare la valutazione del giudicante sul punto della collisione e sulla provenienza dei mezzi.
Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti nei primi due motivi di ricorso in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro è intervenuta sulla base di un coacervo di elementi oggettivi, dichiarativi e logici, che hanno condotto il giudicante a ravvisare profili di responsabilità per colpa in
capo al COGNOME, sulla base di una valutazione non manifestamente illogica, coerente con le emergenze processuali e priva di contraddizioni. In particolare, il giudice territoriale ha motivatamente escluso di dovere fare ricorso ad approfondimenti tecnici, evidenziando al contempo che la dinamica della collisione risultava cristallizzata dalle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, anche sulla base delle simulazioni operate mediante crash test, tenuto conto dei danni subiti dagli autoveicoli, che fotografavano il tamponamento eseguito dal veicolo condotto dal COGNOME sulla parte posteriore del furgone che lo precedeva nella marcia (urto che ha rappresentato l’antecedente causale più remoto), e delle successive evoluzioni dell’automezzo dell’imputato, peraltro cristallizzate dalle tracce di pneumatico scarrocciato sull’asfalto, fino ad impattare la motocicletta che procedeva nell’opposta direzione di marcia,e delle posizioni statiche assunte dai mezzi coinvolti.
2.1 Da tali elementi obiettivi, peraltro coerenti con le dichiarazioni rese dai testimoni e dallo stesso imputato, il giudice di primo grado e quello di appello inferivano la ricorrenza di nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e l’evento,escludendo, in termini altrettanto motivati, il decorso di serie causali alternative, peraltro neppure prospettate dal ricorrente in termini specifici, declinando la corretta interpretazione giurisprudenziale degli obblighi che gravano sul conducente che segue nella guida ai sensi dell’art.148 C.d.S., ed escludendo la sussistenza di condotte ascrivibili alla persona offesa o a terzi di tale rilievo eziologico da interrompere la serie causale attivata dal primo tamponamento.
2.2 In termini pertanto assolutamente congruenti con le emergenze processuali la Corte di appello ha pertanto ritenuto del tutto indifferente, ai fini dell’accertamento del rapporto di causalità e della esclusione di una rilevanza sinergica alla condotta di guida del veicolo tampoNOME, la circostanza che quest’ultimo non avesse inserito la freccia direzionale approssimandosi ad un incrocio, ovvero che la velocità della motocicletta fosse superiore a quella ipotizzata dal consulente del pubblico ministero, tenuto conto della straripante forza cinetica posseduta dal mezzo dell’imputato rispetto a quella posseduta dal mezzo tampoNOME e del brevissimo lasso temporale trascorso tra la prima collisione e la repentina rotazione del veicolo tamponante che aveva finito per tagliare la strada alla motocicletta.
L’analisi relativa al rapporto di causalità materiale appare logicamente sviluppatAlatteso che la improvvida condotta di guida del COGNOMECOGNOME con la specifica inosservanza di regole sancite dal codice della strada, costituì
antecedente adeguato ed etiologicamente efficiente della tragica collisione in quanto non consentì ai conducenti degli altri mezzi coinvolti di approntare idonee manovre diversive.
Giova sul punto evidenziare come / in tema di causalità, a fronte di una giustificazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa, idonea ad inficiare o a caducare la prima / non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano “hic et nunc” concretamente probabile (ez.4, n.15558 del 13/02/.2008 Maggini, Rv.239809) e il giudice distrettuale si è attenuto a tali indicazioni, esplorando i vari ambiti di possibili causalità alternative e finendo per escluderne la operatività.
Manifestamente infondate sono altresì le doglianze relativo – al trattamento sanzioNOMErio.
La pena edittale è stata determinata sulla base di criteri edittali orientati verso valori di poco superiori al minimo edittale i essendo stata applicata la pena di anni tre di reclusione.
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell/8.5.2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, COGNOME, rv. 255153) / potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, COGNOME, rv. 245596).
4.1 La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzioNOMErio risulta pertanto sufficientemente argomentata mediante il richiamo ai criteri di cui all’art.133 cod.pen., dando altresì conto delle ragioni che hanno indotto la torte a mantenersi al di sopra della soglia minima, in ragione della gravità della colpa e della proclività dell’imputato a commettere violazioni al codice della strada e ad essere coinvolto in sinistri stradali, tale da rendere più accentuata la rimproverabilità della condotta sotto il profilo soggettivo.
4.2 Va rilevato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
4.2.1 II giudice di appello, interpretando e al contempo integrando la motivazione del giudice di primo grado, ha giustificato il mancato riconoscimento del beneficio in ragione dell’assenza di profili di meritevolezza e della obiettiva gravità del reato, del grado della colpa specifica e delle precedenti inosservanze accertate alla disciplina della circolazione stradale. Ha anche avuto modo di rilevare che, a seguito delle intervenute modifiche normative, il beneficio in parola non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento in ragione della incensuratezza del reo, ma una attribuzione dalla valenza premiale (ez.1, n.46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.
La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
4.3 Inammissibile è anche la censura concernente il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive indicate dall’art. 20 bis cod.pen. e dagli artt. 53 e ss. L.689/81 in quanto il giudice distrettuale ha assolto il proprio obbligo motivazionale con argomenti logici e non censurabili dinanzi al giudice di legittimità evidenziando, ai sensi dell’art.58 L.689/81, che la richiesta sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare non risulta idonea a soddisfare il percorso di recupero e di risocializzazione del reo, in ragione dtiprecedenti penali ma, soprattutto, di una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni connesse alla esecuzione della misura e della ricorrenza di una serie di gravi inosservanze alla disciplina della circolazione della strada, di cui una della stessa specie di quella che ha determiNOME l’odierna imputazione per omicidio e lesioni personali stradali plurime, così da
inferire che il COGNOME “non abbia di fatto colto alcun insegnamento dalle proprie pregresse esperienze né ben compreso l’importanza di conformare la propria condotta alle norme cautelari la cui violazione può avere effetti massimamente dannosi, tanto vale a fare ravvisare la necessità di perseguire al massimo grado la finalità rieducativa adeguatamente assicurata, nel caso in specie, dalla sola pena detentiva” .
Tale valutazione, priva di manifesta illogicità e di contraddittorietà, non si presta ad essere sindacata da questo giudice di legittimità.
GLYPH Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente