Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
2. Il fatto è stato così ricostruito: la Mazda guidata da NOME COGNOME prima dell’impatto con la Fiat 600, viaggiava a circa km/h 130 e aveva compiuto un sorpasso; la conducente aveva perso il controllo del mezzo sbandando verso sinistra e invadendo l’opposta corsia di marcia; l’impatto si era concretizzato nella estremità destra della corsia di marcia della Fiat 600 tra la parte frontale d quest’ultimo veicolo e la parte laterale anteriore destra della Mazda. La velocità di marcia della Mazda era stata consideratq il primo fattore causale del sinistro, tanto più che la conducente non era del tutto lucida perché gli esami del sangue avevano riscontrato un tasso alcolico di g/I 2,67; il freno a mano della Mazda era stato trovato alzato di due scatti e, non avendo il veicolo gli pneumatici del tutt
aderenti, agendo il freno a mano sulle ruote posteriori, si era avviato un processo di destabilizzazione confluito nel sovrasterzo a sinistra, con la successiva sbandata e i successivi urti. Il dato che il dispositivo frenante fosse stato azioNOME da qualcuno durante la custodia è stato ritenuto dal giudice di primo grado congetturale e confutato dalle fotografie dell’interno dell’abitacolo della Mazda, nonché dalla presenza sull’asfalto della marc:atura di una ruota, indicativa di una simultanea sterzata a sinistra e dell’azionamento del freno a mano, per la decisiva ragione che la marcatura sull’asfalto della ruota posteriore destra è propria di uno pneumatico non ancora impegNOME in marcia obliqua ma rettilinea. Tali dati oggettivi erano stati corroborati dalla confessi stragiudiziale di aver tirato il freno a mano resa dall’imputato, dopo le sue dimissioni ospedaliere, alle testi NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’effetto dei farmaci sulle capacità mnemoniche dell’imputato dopo la dimissione dall’ospedale è stato ritenuto inidoneo a superare il dato scientifico rilevabile dalle trac lasciate dalla ruota posteriore destra sull’asfalto.
La Corte di appello ha evidenziato come fosse non contestato che il freno a mano fosse stato trovato alzato di due scatti, ritenendo non fantasiosa ipotesi che l’imputato avesse tirato il freno a mano trattandosi dell’unica persona a bordo dell’auto unitamente alla conducente, impegnata a effettuare un sorpasso non privo di pericolosità in ragione dell’eccessiva velocità tenuta. In merito all confessione stragiudiziale resa dall’imputato, la Corte si è limitata a ritenere che non vi fossero validi motivi per considerare le dichiarazioni delle testi COGNOME non attendibili, sottolineando come fosse stato smentito l’assunto secondo cui l’imputato, all’atto delle dimissioni dall’ospedale, non ricordasse nulla, avendo raccontato alle medesime testimoni altri particolari. Tuttavia, si legge a pag.8 della sentenza impugnata, probabilmente l’COGNOME era confuso e la sua memoria alterata anche per le pesanti terapie somministrategli durante il ricovero, tanto da riferire alla COGNOME che il veicolo era da lui condotto. In o caso, si legge nella sentenza, le dichiarazioni dell’imputato non erano determinanti in quanto il freno a mano era stato tirato e tale operazione non poteva averla fatta la COGNOME, essendo invece logico ritenere che tale manovra fosse stata posta in essere dall’COGNOME proprio perché spaventato dall’eccessiva velocità della ragazza. La Corte ha valorizzato la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, il quale aveva riscontrato che il freno a mano era stato rinvenuto al secondo scatto e che la ruota posteriore non gira più a mano al secondo scatto, da ciò desumendo che l’innesco della sbandata fosse stato determiNOME dal parziale azionannento del freno a mano nel momento in cui l’autoveicolo stava compiendo una manovra di rientro da un sorpasso a forte velocità in condizioni vicine ai limiti di aderenza. Il consulente di par
dell’imputato aveva escluso che l’azionamento del freno a mano solo al secondo scatto fosse in grado di produrre il blocco della ruota di una macchina pesante e di innescare la relativa sbandata, ma la Corte ha sottolineato come il consulente del pubblico ministero avesse sottolineato come tale assunto valesse in un contesto statico e non in un contesto dinamico, quando l’attrito è un vettore risultante dall’elemento longitudinale legato alla frenatura e all’accelerazione e da un elemento laterale legato all’andatura curvilinea della strada, per cui nel caso di specie sarebbe bastata una minima forza per bloccare la ruota, per togliere aderenza e far sbandare l’auto. Con riguardo ai segni paralleli di scarrocciamento lasciati dalla ruota anteriore destra e dalla ruota posteriore destra, la Corte ha richiamato quanto indicato a chiarimento dall’esperto, secondo il quale nel momento in cui la vettura sbanda a causa della ruota posteriore per effetto della frenatura non è detto che inizi a strisciare la ruot posteriore prima di quella anteriore. A pag.9 della sentenza è stato riportato quanto affermato dall’esperto nomiNOME dal pubblico ministero, ossia che lo sbandamento potesse essersi innescato solamente con una trattenuta delle ruote posteriori, compatibile con l’azionamento del freno a mano anche in maniera lieve, smentendosi così la ricostruzione offerta dall’esperto della difesa con l’ulteriore osservazione per cui è molto difficile che in un’autovettura a trazion anteriore si inneschi il sovrasterzo. La Corte ha ritenuto attendibile l’accertamento sul freno a mano in quanto dalle stesse prove indicate dalla difesa, relative alla deposizione resa da agenti della polizia municipale nel procedimento civile, emergeva come il primo accertamento sul freno a mano eseguito nell’immediatezza dei fatti avesse rivelato che la ruota posteriore destra risultava bloccata e che il freno a mano era alzato; era stato così fotografato, avendo lo stesso vigile affermato di aver abbassato il freno in posizione statica per porre in evidenza il preesistente livello di attivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, erronea valutazione delle fonti di prova dichiarativa nonché contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione anche per omessa valutazione della prova contraria, in violazione degli artt. 546, comma 1 lett. e), e 192 cod. proc. pen. Con l’atto di appello la difesa aveva illustrato le ragioni secondo le quali la prova dichiarativa resa da COGNOME NOME e COGNOME NOME non fosse attendibile in quanto si riferiva a dichiarazioni confessorie dell’imputato palesemente intrise di allucinazioni. Lo stesso giorno delle dimissioni, 18 giugno 2019, dell’COGNOME dall’ospedale altri testimoni avevano riferito che l’imputato non ricordava nulla del sinistro. A fronte di indiscutibili contraddizioni, tali da evidenziare lo stato confusionale in c
l’COGNOME si trovava al momento delle conversazioni, la Corte territoriale ha ritenuto le deposizioni attendibili e credibili perché circostanziate e genuine omettendo di indicare il ragionamento in base al quale ha ritenuto irrilevanti le altre incoerenze riferite dall’imputato alle testi e omettendo di spiegare perché fosse stata trascurata la prova dichiarativa contraria resa da quattro testi. La difesa sottolinea come la confessione stragiudiziale possa essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo. Nel caso in esame, si assume, il giudice si è limitato a una valutazione atomistica e parcellizzata.
3.1. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione a doglianze decisive relative a certificazioni mediche e perizie in atti attestanti stato psicofisico dell’imputato, nonché vizio di motivazione sul punto. L’imputato non poteva aver raccontato quanto dichiarato dalle testi sulla dinamica dell’incidente in quanto, a causa delle lesioni riportate e dei farmaci assunti, non poteva ricordare ciò che fosse accaduto nel corso del sinistro, come emergente dalla cartella clinica depositata dalla difesa e dalle dichiarazioni del consulent tecnico del pubblico ministero. Le condizioni di salute dell’imputato appena dimesso dall’ospedale, ancora sotto shock emotivo, farmacologico e posttraumatico, sono state confermate anche dal consulente tecnico della difesa sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale e sulla base dell’osservazione clinica, mai contestata dai consulenti del pubblico ministero della parte civile.
3.2. Con il terzo motivo deduce omessa o erronea valutazione di fonti di prova documentali prodotte con motivi aggiunti dalla difesa ai sensi dell’art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. relative all’accertamento tecnico irripetibile effettuato sul freno a mano, con vizio di motivazione sul punto. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni rese d testi COGNOME e COGNOME perché circostanziate e genuine, non le ha ritenute comunque determinanti in quanto ha considerato che il freno a mano fosse comunque tirato a due tacche in quanto risultante dalle fotografie scattate nell’immediatezza dalla polizia locale. La motivazione con la quale la Corte ha addebitato il presunto azionamento del freno a mano all’imputato è assolutamente illogica perché frutto di un’analisi errata di quanto emerso nel processo di appello, il difensore, con motivi aggiunti depositati il 25/09/2023, aveva evidenziato come, nelle more dell’impugnazione, nel processo civile promosso dalla sorella di COGNOME NOME per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Pesaro, fossero emerse circostanze assolutamente rilevanti ai fini del decidere e aveva prodotto nuove prove, ammesse dalla Corte di appello. Da tali prove risultava che, in occasione degli accertamenti svolti dalla polizia locale nell’immediatezza del fatto, gli agenti
avessero fotografato il freno a mano a vari livelli e da varie posizion abbassandolo in posizione statica per dare dimostrazione del fatto che non fosse nella posizione di non attivazione. Tale circostanza avvalora quanto sostenuto dalla difesa a proposito del fatto che l’accertamento tecnico irripetibile richies dal pubblico ministero sul freno a mano, svolto il 31/07/2019, fosse privo di valore probatorio in quanto la prova cardine di tutta l’ipotesi accusatoria era stata manomessa dalla polizia locale in data 19/06/2019. Le dichiarazioni rese dagli agenti di polizia locale invalidavano tutte le perizie relative al freno a man rendendo manifestamente illogico tutto il ragionamento svolto dalla Corte di appello in quanto fondato su una prova a carico dell’imputato inutilizzabile perché manomessa dagli stessi inquirenti. Con la prova di resistenza, rimane la sola circostanza indiziaria che il freno a mano fosse stato fotografato azioNOME subito dopo il sinistro, ossia un elemento da solo non sufficiente a motivare una sentenza di condanna in quanto, se il freno a mano fosse stato azioNOME dall’imputato come mostrano le foto del sinistro scattate il 9/06/2019, ovvero nella massima estensione e non a due tacche, il sinistro avrebbe avuto un’altra dinamica e entrambe le ruote posteriori avrebbero lasciato segni di scarrocciamento. Gli unici segni rilevati nel sinistro sono invece quelli lascia dalla ruota anteriore destra dell’autovettura e dalla ruota posteriore destra, paralleli lungo la direttrice trasversale della strada, a chiara dimostrazione de fatto che l’autovettura ha perso aderenza prima con la ruota anteriore, a seguito del sovrasterzo reso necessario dal brusco rientro da un sorpasso eseguito a velocità troppo elevata, e una volta perso il controllo ha iniziato a scarrocciar anche quella posteriore perché non più in asse con la si:rada. Anche i testi escussi dalla polizia giudiziaria avevano riferito che la conducente già in fase di sorpasso avesse perso il controllo del mezzo, dunque prima dell’eventuale azionamento del freno a mano. Tale prova contraria non è stata valutata nella motivazione. Nel ricorso si rammenta come l’COGNOME non fosse sotto l’effetto di alcol né sotto l’effetto di stupefacenti, come si evince dall’integrazione del consulenza di parte, mai contestata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, comma 2, 586, 182 e 108 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. Con il terzo motivo di appello la difesa aveva eccepito l’inammissibilità delle consulenze tecniche depositate dal pubblico ministero in udienza in primo grado prima dell’escussione dei suoi consulenti per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Dopo l richiesta della difesa di rito abbreviato il giudice, d’ufficio, aveva disposto l’esa di tutti i consulenti tecnici, rinviando all’udienza del 27/07/2020 per l’esame de testi con eventuale discussione; alla successiva udienza del 27/07/2020 il giudice
aveva deciso di non escutere alcun tecnico ordinando alle parti, allo scopo di rendere più fruttuoso l’atto istruttorio, di depositare entro il 14/09/20 memorie illustrative con allegata documentazione contenente questioni di carattere scientifico, con possibilità per tutte le parti di replicare entro 30 gi Sia i tecnici dell’imputato che quelli della parte civile avevano depositato ne termini le loro consulenze e contestuali repliche mentre il pubblico ministero aveva depositato le consulenze solo all’udienza del 14/12/2020 con immediata escussione dei consulenti nel contraddittorio tra le parti. Il difensore avev chiesto termine a difesa, concesso con sospensione dell’udienza per circa 10 minuti a fronte di una copiosa relazione della dott.ssa COGNOME, di oltre 50 pagine in un unico originale, e con deposito della consulenza dell’ing. COGNOME con calcoli e simulazioni, utilizzata dalla Corte di appello per la decisione, che difesa non aveva potuto consultare nel tempo concesso. All’udienza del 14/12/2020 il giudice aveva escusso tutti i consulenti. Si assume la violazione dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare l’irricevibilità delle consulenze del pubblico ministero e il conseguente vizio dell motivazione, basata su documenti inammissibili o acquisiti con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte di appello ha ritenuto infondata doglianza con motivazione illegittima in quanto non è possibile escutere un consulente senza aver prima esamiNOME il suo elaborato unitamente a un tecnico che possa controllare i calcoli effettuati e replicare adeguatamente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore delle parti civili COGNOME NOME e NOME ha concluso per i rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il quarto motivo di ricorso si esamina per primo in quanto inerente a questione processuale.
Si tratta di censura in parte aspecifica e in parte infondata.
1.1. A norma dell’art.441, comma 1, cod. proc. pen. nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’udienza
preliminare; a norma dell’art.441, comma 3, cod. proc. pen. l’udienza si svolge in camera di consiglio e, a norma dell’art.441, commi 5 e 6, cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice ritenga di assumere, d’ufficio, elementi necessari alla .decisione si procede nelle forme previste dall’art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. In base al disposto dell’art.422, comma 2, cod. proc. pen. «Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici». Il rimando alle forme dell’udienza in camera di consiglio, nel caso di rito abbreviato desumibile tanto dall’art.441, comma 3, cod. proc. pen. quanto dal richiamo contenuto nell’art.418, comma 1, cod. proc. pen. alla disciplina dell’udienza preliminare, comporta l’applicabilità della disciplina prevista dall’art.127 cod. proc. pen. in quanto compatibile.
1.2. Nel caso concreto la difesa ha eccepito l’inutilizzabilità delle consulenze degli esperti nominati dal pubblico ministero in quanto acquisite nel corso dell’udienza fissata per la loro escussione, asseritamente in violazione del disposto dell’art.127, comma 2, cod. proc. pen. ma si tratta di censura manifestamente infondata in quanto la disposizione che si assume violata concerne il deposito di memorie difensive e non è volta a disciplinare l’ingresso ‘nel processo degli elaborati tecnici. Altrettanto deve dirsi con riguardo al termine fissato nel caso concreto dal giudice per consentire alle parti di depositare memorie illustrative e memorie di replica prima dell’udienza destinata all’esame dei consulenti tecnici.
1.3. Per altro verso, la Corte Cost. con sent. n.238 del 1991 ha ritenuto che l’apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza’ tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell’udienza preliminare, non violi il diritto di difesa delle parti processuali, in quant applicabile il disposto dell’art. 121 cod. proc. pen., che prevede la facoltà delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte «in ogni stato e grado del procedimento», dovendosene desumere l’ammissibilità dell’istanza di parte di acquisire la relazione del consulente tecnico all’esit dell’esame dell’esperto, ritualmente escusso nel caso in esame nel contraddittorio delle parti in ossequio al disposto dell’art.422, comma 2, cod. proc. pen.
1.4. La censura difetta, inoltre, di specificità in quanto richiama genericamente la lunghezza della relazione della dott.ssa COGNOME e «calcoli e simulazioni» presenti nella relazione dell’ing. COGNOME senza specificare per quali valutazioni tecniche, e per quali argomenti, l’acquisizione degli elaborati in udienza avrebbe conculcato il diritto di difesa.
Con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di regole in tema di valutazione della prova e, in ogni caso, vizi di motivazione per non avere la Corte territoriale vagliato le allegazioni difensive ovvero talune acquisizioni istruttorie.
2.1. Si tratta, tuttavia, di censure che difettano di adeguato confronto con la motivazione delle conformi sentenze di merito o che tendono a una diversa valutazione dei fatti, con argomentazioni che per tale ragione non superano il vaglio di ammissibilità.
2.2. Contrariamente a quanto indicato in premessa nel ricorso, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla prova dichiarativa, per stessa ammissione della Corte territoriale di carattere incerto e confuso non tanto con riferimento all’attendibilità delle testimoni COGNOME e COGNOME quanto piuttosto alle condizioni psicofisiche nelle quali si trovava l’COGNOME a momento delle dimissioni, pianamente in linea con gli assunti difensivi.
2.3. Dalla lettura delle conformi sentenze di merito si evince, infatti, come a fondamento della decisione siano state poste la prova documentale, costituita dalle fotografie scattate nell’immediatezza del fatto dalla polizia municipale, e la prova scientifica acquisita mediante escussione dei consulenti nel contraddittorio, rendendo evidente che ogni ulteriore argomentazione sulle condizioni psicofisiche dell’imputato all’atto delle dimissioni ovvero sulla valutazione della prova dichiarativa risulti manifestamente inidonea a sostenere i vizi allegati.
Il terzo motivo di ricorso si fonda sull’assunto che la circostanza che l’azionamento del freno di stazionamento sia stato effettuato durante la manovra di rientro non sarebbe suffragata da dati certi, oggettivi e inconfutabili; tal censura si scontra frontalmente con la pacifica dinamica del sinistro ed è aspecifica laddove ignora che la manovra della Mazda è stata ricostruita sulla base del dato probatorio certo fornito dalle tracce lasciate dal mezzo sull’asfalto.
3.1. La Corte ha sottolineato come l’argomento principale a sostegno della tesi difensiva sia stato sconfessato dalle valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo il quale tanto la posizione parallela dei segni di scarrocciamento quanto l’effetto del sovrasterzo su una vettura pesante fossero elementi erroneamente valutati dal consulente della difesa. Giova, a tale proposito, osservare che la motivazione con la quale i giudici di appello, ma anche il giudice di primo grado, hanno spiegato perché fosse da privilegiare la ricostruzione del fatto offerta dal consulente del pubblico ministero, che ha ricondotto lo sbandamento a sinistra dell’autoveicolo all’azionamento del freno di .stazionamento mentre l’auto era in corsa, non risulta affetta da vizi. In tema di prova scientifica, il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sussiste, infa qualora risulti che le conclusioni del consulente di una delle parti siano t dimostrare la fallacia di quelle espresse da altro consulente e recepit giudice. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
3.2. Il motivo di ricorso, anche per tale profilo, tende a introdurr giudizio una diversa ricostruzione del fatto, più favorevole all’imputato, s tuttavia allegare alcuna circostanza utile a inficiare la validità dell valorizzate giudice di merito. Si tratta peraltro di una censura che te dimostrare l’inutilizzabilità della consulenza tecnica sul suggestivo assunto c prova che il freno fosse azioNOME sia stata introdotta nel giudizio dal consu tecnico laddove, a ben vedere, secondo le stesse allegazioni difensive inere agli accertamenti eseguiti nell’immediatezza del fatto dalla polizia loca posizione del freno a mano era un dato già acquisito, sul quale poi è s ‘elaborato il dato tecnico-scientifico delle cause dello sbandamento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte civi tenuto conto del princìpio secondo il quale nel giudizio di legittimità, in c ricorso dell’imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibi parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’att diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natu risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n.127 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834 – 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 277155 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Nulla per le spese alla parte civile.
Così deciso il 4 giugno 2024
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