Omicidio Stradale Colposo: La Colpa dell’Autista Professionista Aggrava la Pena
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47397/2023, ha affrontato un caso di omicidio stradale colposo, fornendo importanti chiarimenti su come la qualifica professionale del conducente influenzi la determinazione della pena. La decisione sottolinea che da un autista professionista ci si attende un livello di diligenza e attenzione superiore, e una sua mancanza comporta una valutazione di maggiore gravità della colpa e, di conseguenza, una sanzione più aspra.
I Fatti del Processo: Un Tragico Incidente in Autostrada
Il caso trae origine da un grave incidente stradale avvenuto nel 2014. Un conducente di un autoarticolato, mentre percorreva un’arteria autostradale, invadeva arbitrariamente la corsia di emergenza, travolgendo un’autovettura ferma al cui interno si trovavano diverse persone. L’impatto risultava fatale per due degli occupanti e causava lesioni ad altri. Per questi fatti, il conducente veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due principali aspetti della sentenza d’appello:
1. Mancanza di motivazione adeguata sulla pena: Secondo la difesa, i giudici non avrebbero spiegato a sufficienza le ragioni per cui la pena detentiva era stata fissata in misura superiore al minimo previsto dalla legge.
2. Assenza di motivazione sulla sanzione accessoria: Il ricorrente contestava anche la durata della sospensione della patente di guida (due anni e nove mesi), ritenendola sproporzionata e priva di una giustificazione specifica, essendo stata parametrata quasi automaticamente alla pena principale.
Omicidio Stradale Colposo e la Motivazione della Pena
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli infondati. I giudici hanno chiarito i principi che guidano la commisurazione della pena in casi di omicidio stradale colposo, con particolare riferimento alla figura del conducente professionale.
La Gravità della Condotta come Criterio Guida
Sul primo punto, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente e correttamente motivato la scelta di non applicare la pena nel minimo edittale. La decisione era fondata su due elementi cruciali:
* La gravità del danno: l’incidente aveva causato la morte di due persone e il ferimento di altre.
* La gravità della condotta: la condotta dell’imputato è stata giudicata ‘allarmante’. Essendo un autista di professione alla guida di un mezzo pesante e ingombrante, era tenuto a un dovere di cautela e attenzione nettamente superiore rispetto a un automobilista comune.
Inoltre, la Corte ha ricordato un principio consolidato: quando la pena base si attesta su livelli medi, come nel caso di specie (due anni di reclusione), non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo a criteri di gravità come quelli indicati.
La Sanzione Accessoria della Sospensione della Patente
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla durata della sospensione della patente fosse implicitamente contenuta nelle stesse argomentazioni usate per la pena principale. I criteri previsti dal Codice della Strada (art. 218, comma 2), quali l’entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo derivante da un’ulteriore circolazione del reo, erano stati pienamente soddisfatti dalla valutazione complessiva del fatto. La ‘colpa elevata’ dell’autista professionista giustificava pienamente anche una sanzione accessoria di notevole durata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che la qualifica di autista professionale non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale nella valutazione della colpa. Chi guida per mestiere, specialmente mezzi pesanti, ha l’obbligo di osservare le regole della strada con scrupolo e prudenza massimi. La violazione di questo dovere specifico denota una ‘colpa elevata’ che giustifica una risposta sanzionatoria più severa. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità di una ‘motivazione implicita’ per la sanzione accessoria, ritenendo che le ragioni che sostengono la pena principale (gravità del fatto e della colpa) possano estendersi logicamente anche a quella accessoria, senza necessità di una duplicazione argomentativa.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio di grande importanza pratica e sociale: la responsabilità alla guida è direttamente proporzionale alla professionalità del conducente e alla pericolosità del veicolo. Per l’omicidio stradale colposo, un professionista non può aspettarsi clemenza se la sua condotta negligente causa conseguenze tragiche. La pena, sia detentiva che accessoria, sarà legittimamente commisurata alla gravità di una colpa che, proprio in virtù della sua professione, assume un peso specifico maggiore.
Perché la pena inflitta all’autista è stata superiore al minimo previsto dalla legge?
La pena è stata fissata sopra il minimo edittale a causa della ritenuta gravità del danno causato (due decessi e diversi feriti) e della gravità della condotta dell’imputato, considerato un autista professionista e quindi tenuto a un dovere di particolare cautela.
La motivazione della sospensione della patente deve essere separata da quella della pena principale?
No, secondo la Corte, la motivazione per la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente può essere rinvenuta implicitamente nelle stesse argomentazioni utilizzate per giustificare la pena principale, basandosi sui medesimi criteri di gravità del fatto, della colpa e del danno.
Essere un autista di professione costituisce un’aggravante in caso di omicidio stradale colposo?
La sentenza chiarisce che la qualifica di autista professionale comporta un dovere di cautela superiore. Di conseguenza, una violazione di tale dovere viene valutata come ‘colpa elevata’, il che incide sulla determinazione di una pena più severa, pur non costituendo un’aggravante in senso tecnico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26.4.2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., per aver cagionato colposamente il decesso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre a lesioni personali ad altri soggetti, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 6.8.2014: l’imputato, alla guida di un autoarticolato, procedendo sull’autostrada A14, invadeva arbitrariamente la corsia di emergenza, investendo l’autovettura Audi ferma nella quale si trovavano le persone offese.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al prevenuto, non adeguatamente motivato.
II) Assenza di motivazione con riguardo alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura di anni due e mesi nove, analoga alla pena inflitta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo, in quanto la Corte di merito ha ampiamente motivato sull’analoga doglianza proposta in sede di appello: la pena non è stata determinata nel minimo edittale in ragione della ritenuta gravità del danno cagionato e della riscontrata gravità della condotta tenuta dall’imputato, giudicata allarmante in quanto il prevenuto è un autista di Professione / alla guida di mezzi pesanti e ingombranti, come tale tenuto ad osservare particolare cautela nella circolazione in strada. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che la pena – base di anni due di reclusione, calcolata dal giudicante, non supera la media edittale del reato per cui si procede, per cui la sua determinazione neanche necessita di una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01).
4.2. Il secondo motivo è infondato, in quanto nella specie si può ritenere che la motivazione in ordine alla misura della sanzione accessoria sia rinvenibile nella
parte in cui si è data particolare evidenza agli aspetti di gravità del fatto (colpa elevate trattandosi di autista professionista), con implicito richiamo ai criteri d cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, in rapporto all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dal consentire al prevenuto l’ulteriore circolazione alla guida di mezzi pesanti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consiglier estensore Il Presidente