Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
Oggi- 11 NOV, 2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITELLA MESSER RAIMONDO il DATA_NASCITA
ILFUNZIONA?!
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 maggio 2023, la Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 583/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 589 commi 1,2 e 4 cod.pen. perché, dopo che era divampato un incendio nei campi ubicati a destra dell’autostrada A14 che si era propagato a ridosso di quel tratto di carreggiata dell’autostrada per colpa consistita in imprudenza negligenza imperizia e comunque in violazione delle norme che sulla disciplina della circolazione stradale (art. 140 CDS),
viaggiando con direzione da Foggia a San Severo, a bordo dell’autoarticolato ed in particolare proseguendo la marcia e addentrandosi incautamente nel banco di fumo, addensato sulla carreggiata che impediva la visuale, e dunque ingombrando la suddetta carreggiata col proprio automezzo in una condizione di scarsa visibilità, cagionava la morte immediata di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che sopraggiungevano da tergo, nonché lesioni personali ai passeggeri dell’autovettura Fiat Punto, sopraggiunta anch’essa sulla medesima corsia di marcia, dopo aver urtato la parte posteriore sinistra dell’autoarticolato condotto dal ricorrente. Fatto commesso in agro di San Severo il 27 giugno 2012.
2. La sentenza rescindente ha, dapprima, rammentato i principi che regolano la materia e, in particolare, il principio di colpevolezza che impone, per un verso, una verifica su piani diversi, riguardanti l’accertamento in concreto della sussistenza della violazione – da parte del soggetto agente – di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire, e poi richiede la successiva verifica dell’idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l’evento e la verifica della cd. concretizzazione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l’evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evitabile il prodursi di quel rischio, sicchè l’inquadramento delle singole fattispecie deve essere compiuto all’interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa. Verifica che è, poi, prosegue la sentenza di annullamento, è condizionata dalla natura della norma cautelare violata, sia essa una regola c.d. “elastica”, che necessita per la sua applicazione di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare, sia al contrario quella c.d. “rigida”, che fissa con assoluta precisione lo schema di comportamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Nel caso di specie, poi, ha rilevato, la sentenza rescindente, che era mancato l’accertamento della violazione cautelare che richiede la preliminare identificazione della regola che doveva essere osservata nel caso concreto, evidenziando sul punto una lacuna della ricostruzione fattuale, ovvero non era chiaro a che distanza fosse stata avvistata la densa nube di fumo dall’imputato, che vi si era addentrato senza fermarsi, così trascinando dietro di sé tutti gli altri conducenti. Né era chiaro se si era rimproverato al ricorrente di avere tenuto una velocità troppo alta che non gli aveva consentito di frenare senza causare pericolo per la circolazione, prima di impattare nella coltre di fumo e sparire al suo interno, diventando così ostacolo invisibile per gli altri automobilisti, o, a contrario, di avere impegnato a velocità ridotta l’area interessata dalla nube di fumo.
All’esito del giudizio di rinvio, la corte territoriale confermava la sentenza di primo grado. I giudici del merito hanno, dapprima, colmato la lacuna evidenziata dalla sentenza rescindente, e hanno ritenuto la colpa del ricorrente consistita nell’addentrarsi nella coltre di fumo denso, che il medesimo aveva dichiarato di avere notato, e di avere proseguito nell’andatura senza avere segnalato ai conducenti la manifesta situazione di pericolo, salvo poi rallentare e fermarsi si da rendersi invisibile e mortale ostacolo alle autovetture che sopraggiungevano da tergo. A fronte della chiara percezione del pericolo, la corte territoriale individuava il corretto comportamento alternativo nello spostarsi nella corsia di emergenza disponibile poco prima della nuvola di fumo dallo stesso percepita. L’esserci incautamente inoltrato nella coltre nube di fumo, proseguendo nella marcia fino al completo arresto del mezzo che diveniva ostacolo alla circolazione, senza invece considerare la manovra di sicurezza rappresentata dall’accostarsi sulla corsia di emergenza, costituiva comportamento colposo che aveva cagionato la morte e le lesioni come descritto nel capo di imputazione di cui doveva rispondere il ricorrente.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore che ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.
Vizio di motivazione in relazione alla omessa o erronea valutazione delle prove. Travisamento della prova. Argomenta il ricorrente che non sarebbero state valutate adeguatamente le risultanze del rapporto della Polizia stradale tra cui la circostanza che il mezzo del ricorrente non aveva urtato altri mezzi, che tutti i conducenti rimasti coinvolti avevano tenuto la medesima condotta di guida, che il fumo aveva improvvisamente invaso la carreggiata annullando la visibilità. Né sarebbe stato correttamente valutato l’andamento del vento che spirava da nord a sud e, dunque, in direzione opposta al senso di marcia dei mezzi coinvolti, né infine la consistenza del fronte dell’incendio. Anche la condotta alternativa ipotizzata dai giudici sarebbe al di poco ardita, essendo una valutazione fatta a posteriori che non tiene conto delle circostanze concrete del fatto e delle influenze emotive del fatto. Non vi sarebbe la prova che l’evento non si sarebbe verificato in assenza della contesta condotta antigiuridica.
Vizio di motivazione in relazione all’applicazione della regola di giudizio della condanna al di là del ragionevole dubbio.
Infine, chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una riduzione della pena con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo di ricorso che è anche in parte orientato a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e una rinnovata valutazione delle prove di competenza esclusiva del giudice del merito, non è fondato.
In parte le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, in punto avvistamento della nube di fumo e valutazione del comportamento alternativo lecito, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.
La sentenza impugnata contiene una congrua e non manifestamente illogica motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente, avendo i giudici del merito risposto alle richieste della sentenza di annullamento in punto sussistenza della colpa.
Come più volte affermato da questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso, poi, si deduca il travisamento della prova, questo deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile, in via generale, solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la
essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, restando escluso dall’ambito del vizio la reinterpretazione del dato probatorio.
Ciò premesso, a logica conclusione sono pervenuti i giudici del merito, all’esito del rinnovato giudizio di rinvio, i quali dopo avere individuato la regola cautelare violata (di evitare di addentrarsi in zone interessate da banchi di fumo o di limitare al minimo la velocità e comunque di segnalare veicoli seguenti la situazione pericolosa), hanno compiuto una valutazione di tutti gli altri elementi e segnatamente del nesso causale tra la condotta ascrivibile all’agente e l’evento, e della prevedibilità ed evitabilità dell’event dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire attraverso l’individuazione del comportamento esigibile efficace.
Dopo aver individuato la regola cautelare violato ovverosia di essere addentrato e di avere proseguito la marcia nel banco di fumo, che l’imputato aveva ammesso di avere notato, gli si imputa di avere creato, con la condotta colposa come sopra descritta, un ostacolo invisibile e mortale per la circolazione stradale, per essersi addentrato e per avere proseguito nella marcia all’interno della nube di fumo che aveva invaso la carreggiata autostradale, nube che era stata notata dal ricorrete il quale non aveva tenuto la condotta alternativa possibile ed efficace ad evitare il rischio di collisione (quella d impegnare la corsia di emergenza con segnalazione luminosa del pericolo) rischio di collisione derivante dall’essersi fermato in condizioni pericolose, in quanto non visibile sulla carreggiata, si da diventare ostacolo mortale. Da cui l’irrilevanza della circostanza, che non vale ad escluder né la colpa né il nesso di causa, della uguale condotta tenuta da coloro che sopraggiungendo da tergo avevano impattato nell’ostacolo invisibile. Indifferente risulta poi la verifica dell’andamento del vento posto che il ricorrente aveva ammesso di avere notato la nube prima di addentrarvisi.
Il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione della condanna al di là del dubbio ragionevole appare manifestamente infondato alla luce di quanto sopra esposto.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute dai giudici del merito, mentre il precedente specifico è stato ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 22/10/2024
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