Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10450 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME nato a TERLIZZI il 02/11/1993
avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte d’appello di Bari letto il ricorso, esaminati gli atti;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricors
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenz emessa dal Tribunale di Trani in data 11 settembre 2019, con la quale COGNOME NOME NOME veniva dichiarato responsabile del reato di omicidio stradale in danno di Altamura Nicola, condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6.
Il fatto è stato così ricostruito: in data 5 aprile 2014, alle 19:50 circa, il Gattulli, p il INDIRIZZO di Ruvo di Puglia in direzione INDIRIZZO, alla guida dell’autovettura “Nis Micra”, in corrispondenza del civico INDIRIZZO, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla vittim che, in compagnia del figlio COGNOME NOME, era intenta ad attraversare la sede stradale su strisce pedonali. L’anziano COGNOME NOME, a causa del sinistro, subiva gravi lesioni person versando in “stato comatoso”, con prognosi riservata; lo stesso giorno veniva trasferi all’Ospedale “RAGIONE_SOCIALE” di San Giovanni Rotondo, dove decedeva data 12 luglio 2014.
COGNOME NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso p cassazione, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo censura la decisione impugnata per violazione di legge, lamentando l’utilizzazione a fini probatori delle sue dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 200 del Codi strada, raccolte nel verbale di contestazione redatto il giorno del sinistro, dalle quali sar emersi elementi indiziati per i fatti in contestazione.
Il Tribunale, nel riconoscere valore probatorio alle suddette dichiarazioni, evidenziava erano state rese ai sensi dell’articolo 200 del Codice della strada, in forza del quale il trasgr può chiedere ed ottenere la verbalizzazione; affermava che, se viene invocato il diritto verbalizzazione, tale diritto poi non può valere solo in bonam partem.
Il suddetto passaggio ermeneutico -prosegue il ricorrente – non coglie nel segno poiché l’utilizzazione delle dichiarazioni parola è in palese contrasto con quanto stabilito dagli arti e 350, comma 6, cod.proc.pen.. Egli infatti, al momento della verbalizzazione, avrebbe dovuto essere considerato quale soggetto sottoposto ad indagini; pertanto, in forza del princi generale stabilito dal comma 2 dell’articolo 63 citato, le dichiarazioni rese, peraltro senza ricevuto immediatamente gli avvertimenti di rito, risultavano inutilizzabili.
2.2 Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione de testimonianza resa da COGNOME NOME, da ritenersi intrinsecamente inattendibile.
Il ricorrente osserva che le dichiarazioni del suddetto testimone avrebbero dovuto esse ritenute inutili poiché il medesimo non solo non aveva assistito al presunto investimento, ma era determinato a rilasciare la propria testimonianza dietro sollecitazione del personale carabinieri di Ruvo di Puglia. La testimonianza, pertanto, non avrebbe potuto essere considerata spontanea, poiché indotta dalla mediazione della polizia giudiziaria.
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La Corte distrettuale, nonostante specifica doglianza sul punto, non aveva fornito adeguat risposta, limitandosi ad affermare che “la deposizione è pienamente credibile, anche perché i teste non conosceva i soggetti coinvolti nell’incidente”. Non era stata data risposta contestazioni sollevate nell’atto d’appello, con particolare riferimento alla mancanza di credi delle dichiarazioni rese dal teste.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il m riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dall’articolo 589 bis, comma 7, cod.pen.
Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della decisione.
Infatti, pur avendo prospettato la possibilità di una ricostruzione alternativa, ritene non poter escludere che il figlio della persona offesa, COGNOME NOME, avvedutosi del presenza di un veicolo che si dirigeva verso il padre, avesse tirato a sé il genitore, provocan la caduta, ha tuttavia ritenuto prevalente l’ipotesi dell’investimento per colpa escl dell’imputato, aderendo ad una ricostruzione che ha comportato una maggiore gravità della condotta ascritta e una pena più grave.
2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione per l’ulteriore vizio motivazionale in or alla erronea affermazione del nesso causale tra la condotta colposa posta in essere dall’imputat e l’esito mortale descritto nel capo di imputazione.
Il ricorrente richiama il motivo già contenuto nell’atto di appello riguardante la dis delle deduzioni e delle determinazioni di carattere scientifico elaborate dai consulenti della d
Costoro evidenziavano che, considerate le modalità di impatto, l’assenza di rilievi fotometr del luogo dell’incidente, la mancanza di tracce di frenata, l’assenza di qualsivoglia segn investimento sulla carrozzeria del veicolo, sarebbe stato impossibile ritenere dimostrata, con necessaria certezza, la dinamica fattuale rappresentata nell’imputazione e la corrispondent violazione delle norme del codice della strada da parte del conducente della autovettura.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, qualora si lamenti, come nel caso in esame, l’illegale assunzione di una prova consentito procedere, anche in sede di legittimità, alla c.d. “prova di resistenza” e cioè val se gli elementi acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giud di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se
di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l’utilizzazione di quegli elementi, pe presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 – dep. 14/01/2 COGNOME, Rv. 258007).
Nel caso di specie la menzionata verifica conduce ad escludere la inidoneità dell motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la pro questione.
La doglianza prospettata con il motivo di ricorso in esame è priva di decisività perch anche a voler espungere le dichiarazioni ‘autoaccusatorie’ del ricorrente – la dinamica del f è stata ricostruita dalla Corte territoriale nei medesimi termini sulla base di altre fonti in specie le dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME NOME, le documentate conseguenze fisiche subite dalla vittima, la ricostruzione della dinamica effettuata dal consule dell’accusa, confrontata con quella del consulente della difesa.
3.11 secondo motivo è infondato.
3.1 Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione at alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione d fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione, per esse apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultar percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a riliev macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché – come nel caso in esame – siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794).
In particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606, comma lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla v il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposiz delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di dife contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 13/02/2013, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunqu per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e s rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito, a
parti non prestino autonomamente acquiescenza, rispetti uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere decisione.
3.2 Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello risulta immune da vizi log avendo correttamente eseguito la verifica di credibilità delle versioni fornita dai testi pre fatto, Altamura NOME e COGNOME NOME, e la loro utilità ai fini della ricostruzione dinamica.
Il primo testimone, privo di interessi in quanto non costituito parte civile, riferiva “visto i fari della macchina che arrivava addosso”, e di non aver “fatto in tempo a dire qu non si ferma”.
Il secondo, del tutto disinteressato in quanto non conosceva i soggetti coinvo nell’incidente, dichiarava di aver visto un’auto piccola che andava in accelerazione sulla str scivolosa, e di aver temuto che potesse provocare pericoli per chi avesse attraversato l’incroc aggiungeva di aver udito nel frangente un “tonfo forte”.
La motivazione fornita dai giudici di merito, che hanno ritenuto di ricondurre le les mortali subite dalla vittima, all’investimento del pedone da parte dell’auto condotta dal Gat risulta priva di vizi logici, avendo correttamente ricostruito la dinamica secondo una corr lettura delle risultanze probatorie.
4. Infondato è il terzo motivo.
In tema di omicidio stradale la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. bis, comma settimo, cod. pen. non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873).
La Corte distrettuale ha osservato, con argomenti immuni da vizi logici, che la vittima sta regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali, avendo quasi completato l’attraversamento, senza assumere alcun contegno imprevedibile, imprudente, anomalo rispetto all’ordinario svolgersi degli eventi.
E’ stato pertanto logicamente affermato che il sinistro si verificò esclusivamente a cau del difetto di attenzione da parte del COGNOME, il quale non si avvide delle presenza di pedon quasi erano giunti quasi alla fine dell’attraversamento zebrato, proseguendo nella marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza, fino all’investimento del COGNOME.
Il difetto di attenzione da parte del COGNOME, che non si avvide della presenza dei pedo stato logicamente ricavato dall’accelerazione impressa al mezzo in prossimità dell’attraversamento segnalato a terra, secondo quanto attestato dal Rottame e dall’assenza di segni di frenata.
5. Inammissibile è il quarto motivo.
La Corte distrettuale ha confrontato le due ipotesi inerenti la dinamica del sini rispettivamente formulate dai consulenti del P.M. e della difesa.
La decisione ha privilegiato la prima, con la richiamata argomentazione suffragata dall dichiarazioni dei testimoni, e pertanto, non si ravvisa alcuna perplessità nel perc motivazionale.
Rispetto alla soluzione prescelta, il ricorso è generico perché non ne evidenzia profil illogicità.
Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, va respinto c conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 dicembre 2024
Il consigliere estensore
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Il Presid nte