Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG dr.ssa NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 13 dicembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Ferrara il 7 luglio 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale, fatto commesso il 31 gennaio 2019, in conseguenza condannandolo, con l’attenuante del risarcimento del danno, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
NOME COGNOME il 31 gennaio 2019 percorrendo, poco prima delle ore 14.00, con sufficiente visibilità, una strada statale in un tratto extraurbano ove vige i limite massimo di 50 chilometri orari alla guida di un autocarro “Iveco” a circa 50-55 km orari di velocità, non si è arrestato in presenza di una coda di tre autoveicoli, che lo precedevano nello stesso senso di marcia, fermi al semaforo e così ha tamponato violentemente la parte posteriore della vettura Fiat Uno immediatamente davanti a sé, che è stato sospinta per circa undici metri verso la “Ssangyong” che la precedeva, che a sua volta è stata sospinta in avanti contro il rimorchio del trattore che era il primo della fila: in conseguenza, la conduttrice della Fiat Uno, NOME COGNOME, ha subito un violentissimo trauma da schiacciamento per effetto del quale ha perso la vita.
I profili di colpa individuati e ritenuti sussistenti a carico dell’imputato so sia di tipo generico, per essersi comportato imprudentemente all’approssimarsi di un’area semaforica presegnalata, sia di tipo specifico, per non avere l’imputato mantenuto il controllo del proprio veicolo, per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il mezzo e per non avere mantenuto la necessaria distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva (artt. 141, 142 e 149 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285).
3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e difetto di motivazione (il primo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza o mera apparenza ed illogicità risultante dal testo della motivazione in punto di malfunzionamento ed efficienza del mezzo condotto dall’imputato e mancata motivazione in relazione all’appello.
Rammenta il ricorrente di avere con l’atto di appello segnalato non avere la sentenza di primo grado approfondito il tema della verifica circa lo stato delle gomme, con battistrada inferiore al minimo prescritto, e, più in generale, della
efficienza frenante del veicolo, che peraltro non era di proprietà dell’imputato ma della ditta “RAGIONE_SOCIALE per conto della quale lavorava, e segnala avere l’istruttoria escluso che l’imputato viaggiasse a velocità superiore al consentito, che stesse telefonando o che fosse sotto l’effetto di droga o alcool: donde – si afferma – la necessità di investigare per escludere con certezza eventuali malfunzionamenti del veicolo.
La Corte di appello ha fornito al riguardo (alla p. 3) una risposta che sarebbe illogica, erronea ed illegittima, essendo – si assume – una mera petizione di principio autoreferenziale incentrata sulla dichiarazione spontanea, utilizzabile atteso il rito prescelto, di non avere frenato, resa nell’immediatezza dall’imputato e sulla mancanza di riscontri circa l’ipotesi di eventuali problemi all’impianto frenante. Ebbene, la prima risposta non sarebbe in contrasto con l’ipotesi di un malfunzionamento dell’impianto frenante, mentre, quanto alla seconda, si rammenta che non dovrebbe essere la Difesa a dimostrare l’innocenza ma che dovrebbe essere l’Accusa ad escludere tutti i fatti che possano ragionevolmente elidere la responsabilità dell’imputato.
3.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed omissione di pronunzia in relazione al secondo motivo dell’atto di appello.
Rammentato di avere con il secondo motivo dell’impugnazione di merito contestato sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia la eccessiva severità della pena, il ricorrente sottolinea avere la Corte territoriale fornito una, sia pur stringatissima, risposta alla questione in tema di attenuanti generiche (“attesi i precedenti penali”, così alla p. 4) ma di non avere giustificato la scelta di una pena-base che è pari al doppio del minimo edittale, vaghi e non decodificabili essendo i riferimenti che si leggono nella sentenza impugnata (p. 4) al “disvalore del fatto” ed alla “personalità del reo”, essendo la morte di una persona già elemento tipico della fattispecie delineata dal legislatore ed essendo i precedenti penali dell’imputato di indole completamente diversa.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, conclusione che è stata ribadita con memoria difensiva del 22 novembre 2023.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 24 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 31 gennaio 2034, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo (con il quale si pone il tema del malfunzionamento dell’impianto frenante), la Corte di appello, alla p. 2, ha valorizzato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dall’imputato di non avere frenato, dichiarazioni ritenute utilizzabili, essendosi celebrato il giudizio abbreviato, valutazione quest’ultima che è in linea con la condivisibile interpretazione giurisprudenziale fatta propria, tra le numerose altre pronunzie, da Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273642 («Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento»).
In ogni caso, l’appello, alla p. 3, introduceva come mera ipotesi non documentata ed esplorativa il tema del malfunzionamento dell’impianto frenante ed assumeva essere il battistrada tra il 25 ed il 40 % residuo; non senza trascurare che della eventuale irregolarità del battistrada risponde – anche – il conducente del veicolo, cui compete, prima di mettersi in viaggio, di verificare l’efficienza dell’impianto frenante (principio risalente a Sez. 4 n. 833 del 11/06/1987, dep. 1988, Pastorelli, Rv. 177467).
3.In relazione al secondo motivo di ricorso (mancata giustificazione della scelta di una pena che si stima essere troppo severa), i Giudici di merito sono partiti dalla sanzione dì quattro anni di reclusione, in una forbice compresa tra due e sette anni ed il cui valore medio è quattro anni e sei mesi (calcolato dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo: cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288), così rimanendo sotto il valore edittale medio. Del resto, secondo Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’a 133 cod. pen.» (in conformità, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).
Inoltre, deve tenersi conto che il Tribunale, la cui motivazione, essendosi in presenza di doppia conforme, si integra con quella della Corte di appello, ha fatto riferimento (alle pp. 6-7) alla gravità delle violazioni del codice della strad commesse da parte dell’imputato, che, guidando un mezzo pesante e pericoloso,
non si è fermato ad un semaforo, escludendo qualsiasi responsabilità della vittima, con motivazione che risulta non illogica, non incongrua ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/11/2023.