Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48055 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48055 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
In difesa di COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di Roma anche per delega orale del codiferisore COGNOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
X’
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 17/06/2020 dal GUP presso il Tribunale di Teramo nei confronti di NOME COGNOME – all’esito di giudiz abbreviato – imputato del reato previsto dall’art.589-bis cod.pen., ridetermina la pena detentiva, previo riconoscimento della prevalenza dell’attenuante di all’art.589-bis, comma settimo, cod.pen. sulle aggravanti di cui all’art.589 comma quarto e comma ottavo, cod.pen., in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubbli uffici e confermando la sanzione amministrativa della revoca della patente d guida.
La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione del fatto opera dal giudice di primo grado; rilevando che, sulla base della stessa – il 26/08/2 alle ore 2,00 – la vettura condotta dal COGNOME, nel percorrere la INDIRIZZO all’interno della frazione Villa Rosa sita nel Comune di Martinsicuro, aveva urtato contro una vettura modello Volkswagen Golf parcheggiata sul margine della carreggiata e quindi, dopo averla urtata ed essersi ribaltata, aveva in l’opposta corsia di marcia andando ad impattare contro la vettura modello BMW condotta da NOME COGNOME, che sopravveniva nell’opposto senso di marcia e provocando quindi un sinistro che aveva cagionato il decesso del propri passeggero NOME COGNOME e gravi lesioni personali all’altro passegger NOME COGNOME; sempre sulla base di tale ricostruzione, il COGNOME era risult presentare un tasso alcolemico di 119 g/l; ha esposto che, secondo il GUP, COGNOME sarebbero stati ascrivibili vari profili di colpa specifica, atteso stesso – oltre a essere in stato di ebbrezza – viaggiava a una velocità di 60 (superiore a quella consentita sul tratto di strada in questione e pari a 50 k aveva perso il controllo del mezzo e non aveva inoltre vigilato sull’uso delle cin di sicurezza da parte dei passeggeri, che non le indossavano al momento dell’incidente.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale la d dell’imputato aveva chiesto l’assoluzione dal reato ascritto sulla base della de assenza di una condotta colposa; ha evidenziato che non erano conferenti l considerazioni – fondate sugli esiti delle prove testimoniali riguardanti la con tenuta dall’imputato nel corso della serata – riguardanti l’accertamento delle stato di ebbrezza, atteso l’esito del predetto esame alcolimetrico e che doveva riten pacifico che entrambe le persone trasportate non indossassero le cinture sicurezza.
La Corte ha altresì ritenuto irrilevanti le argomentazioni difensive inerenti a un presunto concorso di colpa in capo al proprietario della vettura urtata dal COGNOME e parcheggiata lungo la carreggiata, ritenendo che la stessa si trovasse allocata all’interno della relativa area; ha ritenuto altresì non rilevanti contestazioni riguardanti la velocità effettiva del mezzo al momento dell’impatto, atteso che – in ogni caso – l’imputato aveva perso il controllo della propria autovettura e posto quindi in atto un sicuro antecedente causale dell’evento; ha infine ritenuto del tutto congetturale la considerazione in base alla quale la BMW che era sopravvenuta nel senso opposto di marcia viaggiasse a ridosso della linea di mezzeria ovvero avesse invaso la corsia non di propria pertinenza.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi positivi idonei a giustificarne l’applicazione; ha ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la richiesta di concessione dell’attenuante prevista dall’art.114 cod.pen., non configurabile in caso di condotte colpose indipendenti; ha invece ritenuto fondato il motivo riguardante la commisurazione della pena, valutando prevalente l’attenuante prevista dall’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., su quelle previste dai commi quarto e ottavo.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., il vizio di motivazione omessa o comunque illogica con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la conseguente inosservanza degli artt. 40 e 41 cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale – in presenza di contributi tecnici divergenti – non avrebbe specificato le ragioni dell’adesione alle conclusioni esposte dal consulente del Pubblico ministero anziché a quelle del consulente della difesa; argomentando, altresì, come gli argomenti esposti dal consulente del Pubblico ministero fossero intrinsecamente contraddittori, con specifico riferimento all’esclusione del carattere assorbente dei profili di colpa ravvisabili in capo al proprietario della vettura Volkswagen Golf e in capo al COGNOME, conducente della vettura sopraggiunta in senso opposto; specificamente ha argomentato che: a) non doveva ritenersi pacifico che la ruota della vettura parcheggiata fosse effettivamente allineata all’asse principale del veicolo, anche perché le relative foto erano state scattate dagli operanti dopo l’urto e quindi in una situazione modificata rispetto a quella originaria, elemento peraltro desumibile anche dalla dinamica dell’impatto e dai danni effettivamente riportati dalla
Volkswagen Golf, la quale era comunque stata parcheggiata in senso opposto a quello di marcia (elemento avente ulteriore incidenza causale sull’evento); b) doveva ritenersi congetturale il ragionamento seguito dalla Corte e in base al quale – anche nel caso in cui la Volkswagen Golf avesse occupato in parte la sede stradale e il COGNOME avesse viaggiato nella prossimità del centro della carreggiata – l’urto sarebbe comunque stato da ascrivere all’assenza di controllo del mezzo da parte dell’imputato; argomentando come, sulla base di quanto esposto dal consulente della difesa, l’imputato era stato costretto a spostarsi verso la destra del proprio senso di marcia dal sopraggiungere della BMW in modo da impattare contro la ruota anteriore destra della Volkswagen; c) doveva ritenersi censurabile la considerazione che aveva ritenuto meramente congetturale la deduzione riguardante la posizione della BMW sulla carreggiata, in relazione alla mancanza di una versione difensiva della ricostruzione dell’evento, in realtà da ascrivere alla scelta dell’imputato di definizione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato; d) doveva ritenersi censurabile l’affermazione in base alla quale la presenza di una ruota sporgente da una vettura parcheggiata fosse da considerare un ostacolo percettibile e prevedibile e tale da imporre un rallentamento ovvero un arresto della marcia da parte dell’imputato; e) doveva ritenersi inconferente l’argomentazione del giudice d’appello in ordine al posizionamento della Volkswagen nell’area di parcheggio, atteso che l’auto era situata al di fuori della banchina di raccolta delle acque reflue e quindi al di fuori dell’area stessa; f) doveva ritenersi censurabile l’argomentazione in base alla quale l’imputato avrebbe posto in essere un fattore causale originario dell’evento, in realtà da attribuire al solo posizionamento anomalo della Volkswagen; g) non era condivisibile la valutazione in punto di rilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza, attesa la tipologia di lesioni riscontrate sul passeggero deceduto; h) la visione del video estratto dalle telecamere di sorveglianza, ritenuto superfluo dalla Corte territoriale, avrebbe consentito di apprezzare con il giusto rilievo l’effettiva dinamica del sinistro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., il vizio di motivazione omessa o comunque illogica in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche e la conseguente violazione – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- dell’art.62bis cod.pen.; ha dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente replicato alle argomentazioni poste alla base del relativo motivo di appello e riguardanti il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato, lo stato di incensuratezza e la giovane età, attribuendo rilievo a circostanze di fatto (quali la gravità e le conseguenze dell’evento) già valutate in sede di commisurazione della pena oltre che alla condotta processuale – in relazione alla mancata esposizione di
circostanze utili alla ricostruzione del fatto – in realtà dovute alla sola sc rito abbreviato.
Con il terzo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett cod.proc.pen. – la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla manc riduzione della pena nella misura massima prevista dall’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., con conseguente errata applicazione, ai sensi dell’art. comma 1, lett.b), cod.proc.pen., della medesima disposizione.
Ha dedotto che il giudizio di prevalenza dell’attenuante sulle aggravan previste dal comma quarto e dal comma ottavo dell’art.589-bis cod.pen. avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale, per diretta conseguenza logica, ad applica diminuzione della pena nella sua massima estensione.
Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilit del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, vedendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’imputato – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di me vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per c «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motiv del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organi ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617).
Ciò posto, in riferimento al primo motivo di impugnazione, le censure ch il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato in punto di effettiva ricostruzi della dinamica dell’evento si palesano infondate, non apprezzandosi nell motivazioni delle sentenze di merito alcuna illogicità che ne vulneri la te complessiva né alcuna violazione delle regole sostanziali in punto di valutazi del nesso causale.
In particolare, le deduzioni contenute nel motivo di ricorso mirano – per loro gran parte – a sollecitare una rivalutazione nello stretto merito della sen
da parte di questa Corte, peraltro non consentita in sede legittimità essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, P.v. 234559; sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601).
Ed infatti, è stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
4. Va quindi premesso, in ordine al primo punto posto a fondamento del motivo di ricorso, che in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, COGNOME, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015 n. 321, COGNOME, Rv. 263435).
4.1 Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha dato congruamente atto – con motivazione non palesemente illogica – della adesione alle conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero in ordine alla specifica tematica del posizionamento della Volkswagen Golf parcheggiata al momento dell’urto; in particolare rilevando come il dato dell’allineamento della ruota sinistra rispetto all’asse principale del veicolo fosse stato desunto dal dato oggettivo rappresentato dalle fotografie scattate dagli operanti subito dopo il fatto; elemento in relazione al quale la prospettazione difensiva in forza della quale il relativo posizionamento sarebbe stato mutato per effetto dell’urto – così’ come la considerazione in base alla quale il relativo posizionamento avrebbe dovuto essere dedotto sulla scorta
della tipologia delle lesioni riportate dal mezzo – appare frutto di un ragionamento del tutto congetturale e non fondato su adeguate massime di esperienza, in quanto tale non idoneo a smentire la correttezza della motivazione della Corte territoriale in punto di adesione alle conclusioni del consulente del Pubblico ministero.
D’altra parte, la Corte ha dato adeguatamente conto – smentendo la relativa argomentazione difensiva, riportata nel motivo di ricorso – con argomentazione non palesemente illogica, e tenendo in considerazione del posizionamento e della profondità della banchina di scolo delle acque meteoriche sito nella prossimità del marciapiede del fatto che la Volkswagen si trovasse interamente all’interno dell’area di parcheggio.
4.2 In ogni caso, il complesso delle argomentazioni fattuali esposte nell’ambito del motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con il complessivo percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale; ricordando sul punto che deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.2018, Bimonte, Rv. 272448).
In particolare, deve infatti rilevarsi come la Corte abbia comunque tenuto conto dell’ipotesi fattuale alternativa prospettata dalla difesa in ordine all’effettiv posizionamento della vettura Volkswagen sulla carreggiata ritenendo che – anche volendo considerare come fondata l’ipotesi in base alla quale la ruota anteriore destra sporgesse effettivamente sulla corsia proposta dall’imputato – tale elemento di fatto non sarebbe comunque stato idoneo a escludere la rilevanza causale della condotta tenuta dal medesimo, in quanto lo stesso si sarebbe comunque dovuto trovare nelle condizioni per rispettare la regola cautelare prevista dall’art.141, comma 2, C.d.S. e in base alla quale «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»; ritenendo quindi, di conseguenza, che il comportamento dell’imputato si sarebbe comunque posto in diretto rapporto causale con l’evento in correlazione con i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen..
A tale proposito va ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta (attiva od omissiva), si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della
normale, ragionevole, probabilità (Sez.4, n. 53541 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271846; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 28433802).
In particolare, con argomentazione intrinsecamente coerente, la Corte territoriale ha ritenuto che il COGNOME – anche volendo ritenere come condivisibile la prospettazione difensiva suddetta in ordine al posizionamento della vettura parcheggiata sulla destra del proprio senso di marcia – si sarebbe comunque trovato nelle condizioni per evitare il relativo impatto e il successivo ribaltamento con conseguente invasione della corsia opposta, atteso che l’eventuale sporgenza dello pneumatico – attese le caratteristiche della strada, rettilinea e perfettamente illuminata – costituiva comunque un ostacolo del tutto visibile oltre che non imprevedibile; ricordando, sotto tale profilo, che in materia di circolazione stradale, l’imprevedibilità di un ostacolo , incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dello ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l’investimento (Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017, C., Rv. 270227).
Coerentemente, la Corte ha quindi ritenuto che l’eventuale sporgenza dello pneumatico della Volkswagen (quantificata, sulla base di dato non oggetto di contestazione nel motivo di ricorso in soli dodici centimetri) non sarebbe stata tale da impedire all’imputato la messa in atto della manovra necessaria per evitare l’impatto con il mezzo parcheggiato, da cui è derivata la successiva collisione con quello proveniente dall’opposto senso di marcia; deduzione non suscettibile di alcuna censura di illogicità sulla base di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente – sulla scorta delle argomentazioni del proprio consulente di parte – in ordine al complessivo spazio di ingombro delle due vetture provenienti dagli opposti sensi di marcia e che avrebbe comunque lasciato uno spazio libero – anche sulla base della deduzione, ritenuta dalla Corte, con argomentazione di fatto non contestata, meramente congetturale, in base alla quale la BMW procedesse nei pressi del centro della carreggiata – di m 1,27, ampiamente sufficiente per porre in essere la dovuta manovra di rallentamento ovvero di arresto in presenza del sopraggiungere di una vettura dal lato opposto anche in presenza del parziale ingombro della corsia.
Ne consegue che, in senso coerente con le predette premesse e anche tenendo come comprovata l’argomentazione difensiva in ordine al posizionamento della ruota della Volkswagen, la Corte ha ritenuto che il COGNOME sia colposamente venuto meno al rispetto della predetta regola cautelare; ponendo altresì tale violazione in diretta connessione causale con l’alterazione psicofisica determinata dal tasso alcolico, elemento di fatto pure non oggetto di alcuna deduzione nell’ambito del motivo di ricorso.
Deve quindi ritenersi che la Corte abbia escluso, con motivazione immune dai denunciati vizi di violazione di legge e di illogicità, che l’eventuale posizionamento anomalo della ruota anteriore destra della vettura parcheggiata possa essersi posta quale fattore causale esclusivo dell’urto e del successivo urto con la vettura proveniente dall’opposto senso di marcia, attribuendo al comportamento colposo dell’imputato l’attributo di fattore eziologico necessario del conseguente evento dannoso.
4.3 Deve altresì ritenersi inammissibile il punto di doglianza articolato nel motivo di ricorso e inerente alla mancata rilevanza causale in relazione al decesso del COGNOME del mancato uso, da parte di questi, delle cinture di sicurezza.
Tanto in riferimento al disposto dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., atteso che la relativa doglianza non era stata sollevata in sede di motivi di appello; ove, anzi, l’odierno ricorrente aveva attribuito la valenza di antecedente causale degli eventi dannosi proprio al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, sulla base del presupposto in forza del quale gli stessi avrebbero potuto disattivarle nel corso del tragitto all’insaputa del conducente.
Il motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va difatti ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente).
Rilevando altresì che è illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762).
Nel caso di specie, la Corte territoriale si è adeguatamente raffrontata con gli elementi richiamati a sostegno del relativo motivo di appello e specificamente rappresentati dalla collaborazione prestata durante la fase delle indagini, dallo stato di incensuratezza e della giovane età dell’imputato.
E ha quindi ritenendo che il comportamento processuale non potesse essere preso in considerazione a tale fine attesa che l’imputato non aveva fornito effettive indicazioni utili per la ricostruzione del fatto e ha sottolineato il carattere neut della giovane età dell’imputato e dell’incensuratezza; rilevando, in ogni caso, che doveva ritenersi assorbente – in relazione all’esame degli elementi previsti dall’art.133 cod.pen. – la valutazione negativa del grado della colpa, attesa la accertata violazione di plurime regole cautelari.
Si tratta quindi di motivazione che appare logica e pienamente coerente con i richiamati principi e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo inerente alla concreta dosimetria della pena e specificamente riferito alla mancata riduzione della pena nella misura massima prevista dall’art.589-bis, comma settimo, cod.pen. – all’esito del giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti – è pure inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Sul punto, va ricordato il principio in base al quale – in tema di concorso di circostanze – le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sub, Rv. 258874), così come non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359); ricordando altresì che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non s frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzi dell’equivalenza – o comunque quella della mancata applicazione della diminuzione nella misura massima possibile – si sia limitata a ritenerla la più idonea a real l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/201 Pennelli, Rv. 270450).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha quindi operato in piena adesi con i predetti principi e con valutazione non sindacabile in sede di legitti avendo ritenuto, pure all’esito del giudizio di prevalenza della suddetta attenua di non applicare la riduzione nella massima estensione sulla base del criterio cui ha dato atto con motivazione coerente e non palesemente illogica – dell oggettiva gravità del fatto e del grado della colpa, anche in relazione agli elem di fatto posti alla base della contestazione delle aggravanti (con spec riferimento all’accertato stato di ebbrezza), in tale modo operando una riduzio di pena (in coerenza con il disposto dell’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., c prevede una riduzione «fino alla metà») contenuta nella misura di circa un terzo
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente