Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udstbi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo 1. ?~t
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Chieti che, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di omicidio stradale ai danni di COGNOME NOME, concesse la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Ha rimesso le parti civili dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno cagioNOME dall’imputato.
I fatti si riferiscono al sinistro stradale verificatosi alle 16.30 del 26/09/2019: alla guida del proprio motociclo Honda Transalp, il COGNOME percorreva INDIRIZZO, in direzione Manoppello/Chieti Scalo, strada rettilinea e pianeggiante, con limite di velocità segnalato pari a 50 km/h, caratterizzata da un’unica corsia di marcia e da un manto stradale in buone condizioni, quando entrava in collisione con l’automobile Fiat Punto, condotta dal COGNOME, il quale, proveniente dall’opposto senso di marcia, stava svoltando a sinistra per immettersi nell’area di servizio di un distributore di carburante.
In particolare, nel confermare la sentenza di primo grado sul punto, la sentenza impugnata, facendo leva sul principio di affidamento, ha osservato che il superamento del limite di velocità, da parte del veicolo antagonista, era sicuramente prevedibile e che l’imputato era tenuto a dare la precedenza al motoveicolo.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che solleva i seguenti tre motivi:
4.1. Mancanza, COGNOME contraddittorietà COGNOME o COGNOME manifesta COGNOME illogicità COGNOME della motivazione, per non aver la Corte di merito rilevato una circostanza di fatto, interruttiva del nesso causale, accertata in entrambi i gradi di giudizio; nonché violazione degli artt. 53:3 e 530 cod. proc. pen. e 41 cod. pen. La circostanza è rappresentata dall’aver entrambi i Giudici di merito affermato, sulla base delle considerazioni del consulente del Pubblico ministero, che ove la velocità tenuta dal motociclista fosse stata inferiore a quella successivamente calcolata (pari a 73 km/h), questi avrebbe avuto spazio e tempo per evitare l’impatto. La dichiarazione di c:olpevolezza del prevenuto risulta, pertanto, violativa degli artt. 533 e 530 cod. proc. pen.
(in relazione ai principi rispettivamente espressi: “al di là di ogni ragionevole dubbio” e in dubio pro reo);
4.2.In ordine all’interruzione del nesso causale e della prevedibilità della condotta illegittima altrui, violazione degli artt. 41 cod. pen., 154, comma 1, 30 aprile 1992, n. 285, 345 del Regolamento di attuazione cod. strada, nonché mancanza della motivazione, per non essersi la Corte territoriale soffermata sul tema del “limite della prevedibilità”, rispetto al quale era stato formulato uno specifico motivo di appello; limite che il ricorrente ritiene possa essere identificabile con quello posto dall’art. 345 dell’anzidetto regolamento. Il ricorrente chiede, pertanto, a questa Corte di cassazione “di stabilire entro quali limiti e limiti di legge il conducente di un veicolo, tenuto a dare la precedenza ad altro veicolo, debba prevedere la condotta illegittima tenuta dal conducente del veicolo avente la precedenza”;
4.3. COGNOME Omessa motivazione relativa alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nel ridurre la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Giudice di primo grad.o, la Corte di appello non avrebbe esplicitato i criteri utilizzati per determinarla, essendosi limitata a richiamare il rilevante concorso di colpa della persona offesa (non dando neppure atto che l’imputato ha già scontato un anno di sospensione della patente in via cautelativa, applicata dal AVV_NOTAIO di Chieti), diversamente da quanto ha fatto in relazione al calcolo della pena, così dando luogo ad una asimmetria tra il trattamento sanzioNOMErio e la sanzione amministrativa accessoria.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 11/01/2024, è pervenuta memoria difensiva di replica alle anzidette conclusioni del Procuratore generale, a firma dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, nonché reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposta congrua e corretta in diritto.
2. I primi due motivi, strettamente connessi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod, proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849).
I motivi volti a contestare l’affermazione di responsabilità dell’imputato, in relazione ai reati ascritti, sono anche manifestamente infondati e volti a proporre deduzioni eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 01). Sotto questo profilo, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679; Sez.4, n.37838 del 01/07/2009, COGNOME, Rv.245294). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso le deduzioni difensive in punto di responsabilità, di cui ai primi due motivi di ricorso, oggi riproposti. In particolare, all’esito della valutazione degli elementi acquisiti, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima, in ragione del quale già il primo Giudice aveva riconosciuto
l’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., ha richiamato il principio dell’affidamento, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, COGNOME dep. 2023, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, COGNOME NOME, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272223). Già la sentenza di primo grado aveva ha affermato la necessità di sgomberare il campo dall’equivoca focalizzazione delle parti sulla velocità tenuta dal COGNOME», osservando che anche qualora si fosse aderito alla ricostruzione tecnica dei consulenti del pubblico ministero della difesa dell’imputato, e cioè si fosse ammesso il superamento del limite di velocità, tale condotta non avrebbe comunque integrato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, bensì una causa simultanea ampiamente prevenibile da parte dell’imputato, fuori di dubbio essendo risultato che l’impatto fatale non si sarebbe verificato se questi si fosse fermato un tempo maggiore nella sua corsia, ossia quello necessario a far transitare il motociclista. Quest’ultimo, infatti, fu visto dall’imputato con certezza, dal momento che non vi erano ostacoli (era una giornata soleggiata e le condizioni stradali erano buone del tutto prive di anomalie), avendolo lui stesso peraltro ammesso allorché disse di essersi persino avveduto dall’elevata velocità della moto. Sicché corretta appare la conclusione della sentenza di appello laddove afferma che l’imputato era tenuto a dare la precedenza al motoveicolo condotto da piccioli NOMENOME
2.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In accoglimento della richiesta avanzata dall’imputato, la Corte di appello ha ridetermiNOME la durata della sospensione della patente di guida in anni uno e mesi sei (in luogo di anni due), in considerazione del ritenuto concorso di colpa della vittima. Giova ricordare che, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non già in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di COGNOME Carmine, Rv. 280393). È, pertanto, priva di pregio la censura difensiva, laddove pone a confronto il “conteggio” esplicitato dal Giudice di appello per quantificare la pena
principale all’esito della ritenuta applicazione dell’art. 589-bis cod. pen. e il mancato “conteggio” avuto riguardo alla sanzione accessoria.
COGNOME Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 9ql ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente