Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il 24/01/1983
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di RIMINI il quale illustrando brevemente i motivi di doglianza, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini, che aveva riconosciuto SEMPRINI NOME colpevole del reato di cui all’art.589 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al settimo comma della suddetta disposizione, dichiarandolo tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, cui assegnava altresì una somma provvisionale da computarsi nella liquidazione definitiva.
Dopo avere escluso che l’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali costituisse circostanza idonea a interrompere il rapporto di causalità materiale, i giudici di merito riconoscevano in capo al prevenuto plurimi profili di colpa e in particolare di avere tenuto una velocità inadeguata alle condizioni ambientali, caratterizzate da plurime intersezioni con strisce pedonali e da traffico intenso e comunque di avere condotto il veicolo in modo imprudente e distratto, per non avere tenuto le mani sul volante, così da non riuscire ad arrestarsi in modo efficace e tempestivo. Alla persona offesa era invece riconosciuta una condotta sinergica alla produzione dell’evento in ragione di un attraversamento condotto fuori dal percorso dedicato e con una certa avventatezza, così da riconoscersi profili di colpa concorrenti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOMECOGNOME la quale ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di responsabilità a suo carico laddove, tenuto conto che non era stata accertata la velocità del mezzo investitore e considerata la repentinità dell’attraversamento, la circostanza che lo stesso era stato eseguito in condizioni di scarsa visibilità in quanto dopo il passaggio di un mezzo furgonato e le condizioni di intenso traffico, la condotta della persona offesa aveva rappresentato la causa esclusiva dell’evento, tale da interrompere la relazione causale tra la guida dell’autoarticolato e l’investimento.
Con un’ulteriore articolazione denuncia violazione di legge con riferimento alla misura della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, che era stata determinata in termini eccessivi, in violazione dell’art.222 c.d.s. considerato il riconosciuto accertamento del sinergico contributo della persona offesa nella determinazione dell’evento.
La difesa della parte civile COGNOME NOME ha depositato revoca della costituzione di parte civile a seguito di accordo transattivo con l’istituto assicurativo che garantisce la responsabilità civile dell’imputato, con diritto per la
stessa di trattenere quanto versato in ogni tempo dal coobbligato in solido a titolo transattivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura e valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici del merito in ordine alla responsabilità dell’imputato per il decesso di COGNOME NOME
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata (Sez.5, n.8094 2del 11/01/2007, COGNOME, Rv.236540; Sez.1, n.41738, del 19/10/2011, PMT in proc.COGNOME, Rv. 251516; sez.1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504).
Il ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del COGNOME fu certamente improntata a colpa, in ragione della velocità tenuta, mentre il rispetto del limite previsto avrebbe consentito al conducente del veicolo di compiere adeguata manovra di salvataggio.
In termini altrettanto aderenti alle emergenze processuali il giudice territoriale ha poi rappresentato che le particolari condizioni di traffico, di visibilità, di ricorrenza di intersezioni stradali e di prossimità ad un incrocio avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo investitore non solo il rispetto dei limiti di velocità prescritti dalle norme di riferimento quanto, più in generale, di conformare la condotta di guida a particolare prudenza e circospezione, con riferimento ai precetti di cui all’art.141 codice della strada.
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili Nella specie, i giudici del
merito hanno accertato che l’imputato procedeva alla guida di un autocarro, in pieno centro abitato e in una zona caratterizzata da plurimi attraversamenti pedonali ed intersezioni, in situazione di intenso traffico, ad una velocità di circa 44 km/h e che a 2,9 secondi dall’impatto non aveva le mani sul volante, poiché intento a maneggiare un’agenda cartacea così da non essere in grado di avvistare il pedone che stava attraversando la strada e di rallentare la marcia, ovvero di porre in essere adeguate manovre di emergenza idonee ad impedire l’evento. Né l’attraversamento della donna fuori dalle strisce pedonali (circostanza per la quale è stata, comunque, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis co. 7 c.p.), sulla base delle corrette argomentazioni della Corte di appello, ha costituito un fattore imprevedibile idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, in coerenza con l’iter motivazionale della sentenza di primo giudice e in aderenza ai principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (sez.4, n.24414 del 6/05/2021, COGNOME, Rv.281399; n.4923 del 20/10/2022, COGNOME, Rv.284093).
A fronte delle anzidette argomentazioni, il ricorrente si è limitato genericamente a negare qualsiasi profilo di colpa, in quanto “la rilevazione di cui all’art. 141 c.d.s. non è stata delegata ad alcun apposito strumento misurante, né tanto meno alla presenza di un agente posizionato sulla rete viaria” e a ribadire l’eccezionalità e imprevedibilità dell’attraversamento pedonale, senza confrontarsi con la puntale motivazione offerta sul punto dalla corte territoriale. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
4. In relazione al secondo motivo di ricorso giova premettere che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis («Omicidio stradale») e 590-bis («Lesioni personali stradali gravi o gravissime») cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590-bis cod. pen.
il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una specifica motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez.4, n.21574 del 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale
allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, n.21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv.252738; sez.F., del 20/08/2020, NOME COGNOME NOME COGNOME, Rv.279635-01). Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.COGNOME, Rv.215785; n.4740 del 18/11/2020, COGNOME, Rv.280393; n.55130 del 9/11/2017, COGNOME, Rv.271661). La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da una parte la gravità della condotta di guida del ricorrente e delle conseguenze provocate attestando, poi, la misura della sanzione in termini medio edittali (due anni a fronte di forchetta edittale fino a quattro anni), con motivazione immune da censure.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
5.1 Alla revoca della costituzione della parte civile intervenuta mediante dichiarazione depositata dal procuratore speciale in sede di giudizio di legittimità, in ragione della sopravvenuta estinzione del rapporto processuale concernente l’azione civile introdotta nel processo penale, consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili di cui va disposta la eliminazione (sez.4, n.3454 del 16/01/2019, COGNOME, Rv.275195).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2024.