Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO del foro di CATANIA in difesa dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2015, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 589 cod. pen., perché, alla guida di un motociclo TARGA_VEICOLO, con a bordo /in qualità di passeggero i trasportato i COGNOME NOME, mintb percorreva la INDIRIZZO con direzione di marcia Est-Ovest, giunto all’altezza del INDIRIZZO, non regolando la velocità in modo da consentirgli il controllo del proprio veicolo in condizioni di sicurezza (art. 141 C.d.S.), perdeva il controllo del motociclo, che rovinava a terra pattinando sull’asfalto sino a collidere con il ciglio del marciapiede e con un albero piantato entro un’aiuola, procurando così al COGNOME per imprudenza ovvero per inosservanza degli artt. 141 e 170, comma 2, C.d.S. lesioni personali gravissime a seguito delle quali sopraggiungeva la morte – in Catania il 9 agosto 2010, decesso in pari data.
La Corte ha rilevato che alla guida delle moto, al momento della rovinosa caduta per terra, in seguito alla perdita del controllo della moto a causa della forte velocit del mezzo, si trovava il COGNOME e non l’amico successivamente deceduto, come emergeva in maniera certa ed univoca dalle seguenti considerazioni:
A) La moto è di proprietà dell’odierno imputato.
B) Le giovani testi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME concordemente dichiaravano di aver trascorso la notte insieme in discoteca in compagnia del COGNOME e del COGNOME; che, uscite dal locale, erano salite a bordo della loro auto, mentre i due ragazzi erano saliti a bordo della moto guidata dal COGNOME; la moto viaggiava davanti all’auto fino a INDIRIZZO; qui giunti, i due mezzi prendevano strade diverse; la moto proseguiva per INDIRIZZO, dove a distanza di non più di un chilometro avveniva l’incidente che causava la morte del COGNOME; concordemente precisavano che, fino a quando i due mezzi non si erano separati, avevano visto alla guida della moto sempre il COGNOME.
C) II COGNOME aveva riportato trauma cranico, la frattura del bacino sul lato sinistro, escoriazioni multiple alle mani e contusioni escoriate alla coscia sinistra con contusione ecchimotica alla ragione inguinale, escoriazioni al braccio sinistro con ferita lacero-contusa al polso, escoriazioni alla spalla e al capo con ferita lacero contusa al mento, alla regione parietale e al cuoio capelluto. Il COGNOME, invece, aveva riportato gravissimi traumi al torace, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori nonché escoriazioni alla spalla sinistra; ma non aveva subito ferite lacero-contuse e quindi tale da aver determinato la fuoriuscita di sangue nell’ambiente esterno. Pertanto, le escoriazioni multiple alle mani nonché la ferita iacerocontusa al polso sinistro e al viso riscontrate sul corpo di COGNOME – e non già in quello di COGNOME – si appalesavano
assolutamente compatibili con la posizione del conducente del veicolo, vale a dire di colui che ha tenuto il manubrio del veicolo con le mani per tutta la durata del pattinamento del mezzo contro l’asfalto e fino al momento dell’urto contro l’albero, nelle cui vicinanze infatti erano state rinvenute tracce ematiche. I gravissimi traumi riportati dal COGNOME al torace e alla colonna vertebrale, invece, apparivano compatibili con il forte urto del corpo di quest’ultimo contro il selciato conseguente alla caduta e al disarcionamento dal motociclo, condizione che si verificava sovente per il passeggero di un motociclo in quanto non in grado di aggrapparsi al veicolo, come evidenziato dallo stesso consulente tecnico dell’Ufficio della Procura (pag. 5 della sentenza di primo grado).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove.
Si deduce che l’unico dato certo era costituito dalla circostanza che l’imputato aveva guidato per primo il motociclo fino a quando l’avevano visto le tre ragazze, all’uscita dalla discoteca.
Il COGNOME, tuttavia, non era alla guida della moto al momento del sinistro. Egli, in sede di esame, chiariva che, a causa dell’incidente e del trauma riportato, non ricordava se al momento dell’impatto stesse guidando lui o l’amico. Le sue dichiarazioni apparivano trasparenti e affidabili, non potendosi pensare che avesse adottato una possibile strategia difensiva o, diversamente, avrebbe potuto escludere categoricamente tale circostanza e affermare con certezza che il COGNOME stesse guidando il motociclo.
Era impossibile comprendere la logica deduttiva della sentenza impugnata, che aveva escluso che il COGNOME non potesse essere alla guida del motociclo poco prima dell’impatto mortale: secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, infatti, non poteva dedursi il contrario ovvero che egli fosse il guidatore, nonostante la moto fosse di proprietà del COGNOME.
Per lo stesso motivo non poteva escludersi che, dopo che l’auto delle testi e la moto su cui viaggiavano imputato e vittima avevano preso direzioni diverse, vi fosse stato, per un qualsiasi motivo, un cambio di persona alla guida del mezzo; del resto, nessun teste aveva riferito che al momento dell’impatto il COGNOME fosse il guidatore.
Risultava altresì illogica la deduzione della Corte distrettuale, laddove ha valutato la tipologia delle ferite riportate dal COGNOME, per ritenere provata la sua qualità d passeggero: qualsiasi tipologia di ferita, infatti, può essere cagionata indistintamente al guidatore o al passeggero al momento dell’impatto, nel caso di mezzo di trasporto che pone entrambi i soggetti nella medesima posizione di rischio e in assenza di
ulteriori elementi indiziari corroboranti e dirimenti che potessero dimostrare il contrario – come, ad esempio, appunto, una testimonianze o la posizione dei corpi sul manto stradale rispetto al mezzo (circostanza non acclarata).
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’accertamento del nesso causale.
La Corte catanese ha dedotto la violazione delle previsioni normative di cui agli artt. 141 e 172, comma 2, C.d.S. dalla sola contestazione, senza tuttavia accertare la reale velocità del mezzo coinvolto, ovvero non valutando gli altri eventuali elementi circostanziali, senza accertare se l’evento si sarebbe comunque verificato anche se il COGNOME avesse tenuto un comportamento conforme alle regole di condotta normativamente previste o alle regole di esperienze genericamente applicabili, tenuto conto anche dell’esistenza di probabili concause.
In tema di reati colposi, l’addebito soggettivo dell’evento presuppone che il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi o avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave.
Nonostante l’impossibilità di acclarare l’eventuale condotta del COGNOME anti-doverosa e in violazione delle norme del C.d.S. a causa della mancanza di elementi circostanzianti o la condotta diligente e alternativa lecita potenzialmente adottabile, non può escludersi che l’evento infausto si sia concretizzato per effetto di possibili concause: tra tutte quelle possibili, il pessimo stato del manto stradale di INDIRIZZO. Sicché, valutati tali elementi, è molto probabile che il COGNOME avrebbe perso il controllo del mezzo a causa delle condizioni della carreggiata e che il COGNOME avrebbe perso la vita a causa del sinistro, anche in caso di rispetto del limite di velocità (ci costanza comunque non appurata). La Corte territoriale, quindi, dando per assodata e comprovata, sulla base di non meglio specificate circostanze, la condotta antigiuridica del COGNOME, non ha accertato la capacità e l’idoneità di un eventuale comportamento alternativo lecito di ovviare l’evento morte.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità eccessiva della pena irrogata.
Si rileva che la Corte Territoriale ha confermato l’entità della pena, determinata dal Tribunale in misura di gran lunga superiore al minimo edittale, non indicando le ragioni che avevano giustificato l’adottata statuizione, incorrendo nel medesimo errore tecnico caratterizzante l’impugnata sentenza.
La Corte di merito ha ritenuto il trattamento sanzionatorio congruo ed equo mediante una mera clausola di stile; ha erroneamente giustificato l’omessa riduzione di pena in ragione della guida di notte e dell’alta velocità, ma non ha accertato le reali velocità ed andatura del mezzo guidato dall’imputato e/o dal passeggero, non verificando la presenza di concause dell’incidente, che andrebbero a ridimensionare, di gran lunga, il grado di negligenza eventualmente ravvisabile nella condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell’identificazione dell’imputato quale conducente dell’auto che aveva cagionato l’incidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell’incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220).
In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e all massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte territoriale ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato univoco, ritenendo pienamente accertato che COGNOME NOME fosse alla guida della moto al momento dell’incidente e basando la sua identificazione sui seguenti dati obiettivi:
a) come constatato dalle tre amiche che lo seguivano in auto dopo essere uscite dalla discoteca – ascoltate in dibattimento in qualità di testi – il COGNOME aveva guidato la moto per un lungo tratto; ad un certo punto, le ragazze rifiutavano la proposta di recarsi ad un bar dopo la discoteca, tornavano a casa da sole e per un breve tratto i due giovani proseguivano a bordo della moto; nella sentenza impugnata, pertanto, si è logicamente ritenuto che per questo breve tragitto fino al bar non v’erano ragioni per cambiare il conducente della moto, che era anche proprietario del veicolo.
b) il c.t.u. ha fornito una attenta ed accurata esposizione delle ragioni per le quali, in base alla tipologia delle ferite e dei traumi riportati da imputato e vittim effettivamente il primo non potesse che essere il conducente e il secondo il passeggero.
Orbene, da tali elementi di conoscenza, con argomentazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto alla conclusione che al momento dei fatti di cui all’imputazione il COGNOME stesse guidando la moto al momento dell’impatto.
La difesa si limita a contestare genericamente l’avvenuta identificazione dell’imputato, senza addurre argomentazioni di natura tecnica, basate su una analisi peritale per confutarla o su mezzi di prova in senso contrario.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.
Ciò vale in particolare, ai fini che interessano, con riferimento alla disposizione di cui all’art. 141 C.d.S. (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), in base alla quale (unitamente all’art. 140 C.d.S.) la misura della diligenza pretesa nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l’intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta d guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.
Quanto all’art. 141 C.d.S., si è precisato che tale disposizione, nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce, tra l’altro, che il conducente de sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo che sia prevedibile.
In linea con tali principi, si è affermato che, in materia di circolazione stradale l’imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dello ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nell’assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l’investimento (Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017, C., Rv. 270227; in applicazione del suddetto principio, la RAGIONE_SOCIALEC. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente di un tram per l’investimento di un ciclista intento a percorrere una linea di marcia distante dalle rotaie, sulle quali era stato proiettato dall’urto causato dall’apertura dello sportello di un’auto in divieto di sos da parte di un passeggero non visibile dall’esterno, non ritenendo violata la regola cautelare relativa all’adeguatezza della velocità in concreto del veicolo, e considerando imprevedibile non la caduta del ciclista ma lo spostamento della sua traiettoria dalle rotaie).
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Il conducente, infatti, deve prestare costante attenzione allo spazio che si va impegnando e deve regolare l’andatura in relazione alle obiettive condizioni della strada, in modo da essere sempre in grado di poter arrestare il veicolo in casi, del tutto prevedibili, di ingombro o ostacoli per precedenti incidenti (Sez. 4, n. 8576 del 17/05/1989, Neirotti, Rv. 181573).
Ne consegue che l’imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dello ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l’investimento (Sez. 3, n. 3423 del 21/12/1983, dep. 1984, Tammaro, Rv. 163688).
Il conducente ha l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, e, cioè, deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176).
La Corte territoriale si è allineata a tali principi giurisprudenziali, richiamando l motivazione della sentenza di primo grado, che ha logicamente riconosciuto la responsabilità del conducente della moto, avendo riscontrato l’alta velocità del mezzo, non commisurata allo stato dei luoghi, per le seguenti ragioni: a) strada cittadina, luogo dell’incidente, caratterizzata da intersezioni e attraversamenti pedonali; b) orario notturno al momento del sinistro; c) presenza di cordolo curvilineo che si protraeva dall’isola spartitraffico, con il quale il motociclo aveva probabilmente impattato; d) notevole entità dei danni del veicolo; e) striature presenti sull’asfalto; condizioni fisiche del COGNOME non ottimali dal punto di vista dei riflessi (incident verificatosi alle 5.00 di mattina dopo una nottata trascorsa in discotecO
Il ricorrente smentisce il dato della velocità elevata, ma non si confronta con l’ampio apparato argomentativo sul punto.
Peraltro, la Corte di merito ha correttamente confutato l’ulteriore generico rilievo difensivo in ordine al pessimo stato del manto stradale, rilevando che l’illuminazione era sufficiente, le condizioni atmosferiche erano buone e l’asfalto era asciutto e privo di anomalie.
3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei
criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la Corte di merito ha rilevato che il trauma psicologico subito per la morte dell’amico era già stato correttamente valutato dal Tribunale, che aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, escludendo la possibilità di ulteriori riduzioni di pena, in ragione del tipo di condotta negligente perpetra dal COGNOME, ovvero la guida di una moto in piena notte a velocità eccessiva in misura tale da fargli perdere il controllo.
La Corte catanese ha legittimamente ritenuto di non esaminare gli elementi prospettati dalla difesa.
Non appare obbligatorio, infatti, che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte e riproposti nel ricorso, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutt gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2024.