Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTELVETRANO il 15/06/1978
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo il 4 luglio 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Marsala il 16 novembre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, con l’aggravante di cui al comma 5, n. 1, dell’art. 589-bis cod. pen., operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia.
I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito.
Il 13 ottobre 2021, intorno alle ore 18.40, si è verificato un incidente stradale mortale lungo una strada provinciale in un tratto extraurbano a doppio senso di marcia, percorsa dalla vettura Mercedes 220, non assicurata, condotta dal proprietario NOME COGNOME il quale, sprovvisto di patente di guida, scaduta il 30 dicembre 2015, affrontando alla velocità di circa 107-118 chilometri orari un tratto curvilineo – presegnalato – ove vigeva il limite di 50 km/h, con strada bagnata a causa della pioggia battente in quel momento, ha perso il controllo dell’auto, ha invaso l’opposta corsia di marcia e, dopo 67 metri, è andato in testa-coda ed è finito a collidere violentemente con la fiancata destra contro il guard-rail, che ha squarciato la vettura e ha provocato gravissime lesioni alla trasportata sul sedile anteriore destro, NOME COGNOME che in conseguenza è deceduta.
L’imputato è stato riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 141 e 142 del d. Igs.30 aprile 1992, n. 285.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (tutti i motivi) e violazione di legge (il terzo ed il quarto motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla circostanza aggravante del superamento del limite di velocità di più di 50 km /h (art. 589bis, comma 5, n. 1, cod. pen.), aggravante ritenuta sussistente nonostante nella stessa sentenza impugnata, alla p. 3, si legga che in prossimità del luogo ove l’auto ha perso il controllo vi è un’intersezione con un’altra strada e che da tale intersezione in avanti il limite di velocità di 50 km/h perde efficacia ed entra in vigore il limite di 90 km/h: onde – si assume – la insussistenza dell’aggravante.
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3.2. Con il secondo motivo censura assenza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., in relazione all’erroneo posizionamento del guard-rail, avendo la Corte di appello esplicitato, alla p. 5, «dubbi in ordine al criterio utilizzato fini di interrompere per circa 47 m la barriera di ritenuta di sinistra, dove vi era un appezzamento di terreno coltivato ad uliveto e invece non interrompere quella di destra», senza valutare effettivamente la portata della barriera e senza motivare sulla influenza deterministica della stessa nella causazione dell’impatto.
3.3.Tramite il terzo motivo NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e di illogicità, mancanza o mera apparenza della motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trascurando l’efficacia concausativa del guard-rail, l’intensità dell’elemento soggettivo dell’imputato e la sua disperazione per la morte della propria compagna, tutti elementi che erano stati valorizzati nell’appello.
Si richiama il recente precedente di Sez. 4, n. 20800 del 21/02/2024, COGNOME, non mass., che ha ribadito che in tema di omicidio stradale la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come già affermato in precedenza da Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274504.
3.4. Infine, oggetto dell’ultimo motivo di impugnazione è la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.l.vo 1 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022) e degli artt. 58-59 della legge 21 novembre 1981, n. 689, per avere reso motivazione meramente apparente, ripetitiva di quella già adoperata per negare la sospensione condizionale della pena, al fine di giustificare il diniego della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva. Infatti, il riferimento ai plurimi precedenti sarebbe erroneo, sussistendone, in realtà, a carico dell’imputato solo uno, piuttosto recente (del 2018) e privo di collegamento con il fatto per cui si procede e la decisione non solo tradirebbe la ratio della c.d. riforma-Cartabia di individualizzazione della pena e di deflazione delle misure carcerarie non indispensabili ma sarebbe anche in contrasto con il precedente di Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02, secondo cui «In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di
precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali».
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 20 dicembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 3 gennaio 2025 il Difensore dell’imputato ha replicato ai rilievi del P.G. e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.
1.1.11 primo motivo (con il quale si denuncia l’erroneo ed illegittimo riconoscimento dell’aggravante del superamento di più di 50 km/h del limite di velocità, guidando a non meno di 108 km/h ove vigeva, appunto, il limite massimo di 50 km/h) costituisce la mera reiterazione dello stesso tema già posto con l’atto di appello; ove è appena il caso di evidenziare come la Corte di appello, alle pp. 8-10 della motivazione, abbia dato atto di avere accertato, in punto di fatto, tramite le informazioni fornite dal consulente tecnico, che nel punto in cui e iniziato lo sbandamento sicuramente vigeva il limite massimo di velocità non di 90 ma di 50 km orari. Con tale motivazione il ricorso omette il confronto.
1.2.Quanto al secondo motivo (mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., in relazione all’erroneo posizionamento del guard-rail), si tratta ulteriormente di questione che era stata posta con l’atto di appello e risolta con motivazione che, essendo incentrata sulla condotta dell’imputato (v. p. 5 della sentenza impugnata), deve essere opportunamente integrata con quella della sentenza di primo grado, ove, alle pp. 14-15, si affronta la questione della eventuale incidenza della barriera, dando atto, con motivazione sufficiente, non incongrua né illogica, che il guard-rall era «conforme alle norme vigenti per la tipologia di strada extraurbana secondaria e idoneo (per strade sottoposte ad un limite di velocità massimo non superiore a 100 km/h), risultava altresì collocato in una zona ove sussistevano effettivamente talune di quelle specifiche esigenze di protezione per gli utenti della strada contemplate dalla normativa, legate in particolare alla presenza di
ostacoli fissi, quali alberature e pali illuminazione, nella specie alberi d’ulivo pali Enel e Telecom sicché nessuna responsabilità colposa concorrente può ipotizzarsi in capo terzi in relazione alla suddetta situazione di luoghi del sinistro».
1.3. In relazione al terzo motivo (con oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), si prende atto che, con motivazione complessivamente sufficiente, si dà atto, alla p. 5 della sentenza impugnata, della mancanza di elementi positivi e, alla p. 15 di quella di primo grado, della gravità della condotta di guida.
1.4. Quanto, infine, all’ultimo motivo (incentrato sul diniego della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva) – il rigetto (pp. 5-6 della sentenza impugnata) è basato non soltanto sui precedenti (più di uno, secondo la Corte di appello; uno, secondo il Tribunale, p. 15) ma soprattutto sulle allarmanti modalità della condotta (autista senza patente e privo di assicurazione), sicchè risulta in realtà essere stato rispettato il principio di diritto invocato dalla Difesa, affermato da Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, cit., secondo cui «In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali».
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/01/2025.