Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 29/10/1989
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
, rare – ccm-cl-trel -e-per. l’inammissibilita del ricorso
udito il difensore
E’ presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA difensore di: NOME COGNOME il quale espone e argomenta le ragioni addotte nei motivi del ricorso ed insiste nell’accoglimento del ricorso
E’ presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA difensore di: NOME COGNOME il quale espone le proprie ragioni, deposita in udienza le conclusioni scritte alle quali si riporta e la nota spese e chiede dichiararsi l’inammissibilità d
ricorso e in subordine il rigetto.
E’ presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di Cassino difensore delle parti civili NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME in quale deposita in udienza gli atti di costituzione di parte civile, le conclusioni scritte e la nota spese argomenta le proprie ragioni chiedendo il rigetto del ricorso
E’ presente, per l’Avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA difensore di NOME COGNOME per delega scritta depositata in udienza l’Avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA il quale si riporta alle motivazioni espresse negli scritti difensivi, deposita in udienza le conclusioni scritte e la nota spese e chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza n ° 3291/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 15 marzo e depositata in data 11 giugno 2024 con la quale (in riforma del provvedimento emesso dal Gup presso il Tribunale di Roma in ordine alla quantificazione della pena) il ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della stessa, per il reato di omicidio con violazione delle norme del codice della strada.
L’imputato è stato tratto a giudizio, unitamente a NOME COGNOME per il reato di omicidio stradale aggravato ai sensi del comma secondo e quinto dell’art. 589-bis cod.pen., per aver causato il decesso di NOME COGNOME a seguito di incidente stradale; specificamente al predetto è stata contestata la guida in stato di alterazione per l’effetto dell’assunzione di sostanza stupefacente, la velocità superiore al limite previsto e l’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso. In ordine all’imputazione si osserva che nel primo grado di giudizio all’udienza del 3.5.2022 ,il P.M. depositava memoria ex art. 121 cod.proc.pen. con la quale, oltre ad escludere per l’allora coimputato l’aggravante della condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di oppiacei e cannabinoidi, riconosceva un concorso di colpa della vittima nella misura del 20% avendo la stessa posto in essere una manovra di svolta a sinistra, non consentita. Successivamente veniva rigettata la proposta di patteggiamento e di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia.
Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 41 cod.pen. circa insussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta dell’imputato e l’evento morte, nonché la carenza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla valutazione delle concause.
La Corte di appello – evidenzia il ricorso – a pag. 5 e 6 della motivazione ha rappresentato che il decesso di NOME COGNOME è avvenuto in modo istantaneo e che “la causa dello stesso è da rinvenirsi direttamente nell’azione colposa dell’imputato”, ove invece risulterebbe dagli atti processuali che NOME COGNOME, dopo l’impatto con il motoveicolo condotto da NOME COGNOME, è stata sbalzata via dal proprio ciclomotore per alcuni metri e, nel ricadere verso il suolo, è andata ad impattare contro il parabrezza e la fiancata laterale di un autoveicolo marciante (modello Suzuki, targato TARGA_VEICOLO), per poi riversarsi al suolo agonizzante. Sottolinea la difesa come non fosse stato accertato che la prima
lesione all’arto inferiore sinistro fosse risultata fatale, ritenendo plausibile che, se non fosse intervenuto il grave trauma toracico, NOME COGNOME non sarebbe deceduta e/o avrebbe riportato ulteriori ferite non mortali. Sul punto la Corte di appello si è limitata a brevi considerazioni rispetto ai rilievi difensivi, contraddittorie rispetto alle argomentazioni espresse dal primo giudice in ordine alla condotta dell’autovettura Sukuzi con a bordo NOME COGNOME e sua moglie NOME COGNOME che stavano percorrendo il senso di marcia opposto a quello di NOME COGNOME, regolato dalla medesima segnaletica stradale) quali non sono stati in grado di dire se il mezzo della vittima fosse fermo o in movimento.
Tali dichiarazioni, comprovanti la tesi difensiva secondo la quale l’imputato non ha attraversato l’intersezione con la luce semaforica rossa, dovevano certamente considerarsi veritiere in quanto provenienti da due normalissimi utenti della strada che non avevano alcun interesse nel giudizio e non conoscevano le persone coinvolte.
La Corte d’Appello ha analizzato tale profilo in appena 4 righe a pagina 10 della sentenza, incorrendo in una carenza motivazionale. I Giudici si sono infatti limitati ad affermare che la condotta di NOME COGNOME, seppur in contrasto con regole precauzionali, non ha assunto rilievo penale, tenuto conto ci – le nel caso di specie non si è ravvisata la sussistenza del nesso causale tra la stessa e l’evento mortale, così la motivazione è in contraddizione con quanto sostenuto a pag. 6, dove ha escluso in capo a NOME COGNOME ogni contributo alla dinamica del sinistro non riuscendo quindi a chiarire quale valenza sia stata data al contegno posto in essere ed alle sue dichiarazioni.
Un secondo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. per carenza dl motivazione in ordine alla insussistenza dell’aggravante dl cui all’art. 589-bis, comma 5, n°2, cod.pen.. Si lamenta l’erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti in merito alla dinamica del sinistro ed alle modalità e tempistiche di attraversamento dell’ impianto semaforico. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza difensiva, sostenendo che “il Lucerna ha attraversato l’incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO dopo che il semaforo era diventato rosso”. Ha quindi elencato tutte le violazioni al Codice della Strada attribuibili all’imputato e riportato le dichiarazioni testimoniali idonee a sostenere tale assunto, (in particolare, quelle rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME). In definitiva la Corte di appello ha rappresentato, sinteticamente, come i rilievi del consulente della difesa non fossero sufficienti ad inficiare la ricostruzione dell’accaduto, con la conseguenza che l’apparato argomentativo, seppur prolisso, risulta assolutamente carente ed apparente, avendo la Corte
ricalcato pedissequamente le deduzioni espresse dal Gip, considerando in maniera minimale, se non nulla, quelle difensive.
8. COGNOME Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc.pen. in relazione agli art. 62-bis, 69, 133 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, rilevando l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME La Corte, accogliendo i rilievi difensivi in ordine alla commisurazione della pena, ha applicato la norma prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis cod.pen., concedendo le circostanze attenuanti generiche solo in misura equivalente alle contestate aggravanti contestate senza nulla argomentare a sostegno. Inoltre, nel determinare la pena finale, la Corte è partita da quella base di anni 4 e mesi 6 di reclusione, superiore di ben 2 anni e 6 mesi rispetto a quella di riferimento (da anni 2 ad anni 7, tenuto conto del predetto giudizio di equivalenza) ed anche in questo caso non ha giustificato le ragioni della propria decisione, incorrendo in un assoluto vuoto motivazionale. La pena base appare sproporzionata se solo si considera che è essenzialmente prossima a quella base prevista per l’ipotesi aggravata contestata (da anni 5 ad anni 10 di reclusione). Alcuna motivazione è stata offerta con riferimento all’operato giudizio di equivalenza tra le circostanze generiche e quelle aggravanti né alcuna considerazione è stata rivolta alla personalità dell’imputato, al di là del dato oggettivo relativo al suo stato di incensuratezza.
10. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto tutti i motivi riguardano il merito e non la legittimità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che tutti i profili aggrediti dal ricorso attengono sostanzialmente all’esercizio del potere di valutazione discrezionale del giudice di merito che non può essere insinuato davanti al giudice di legittimità.
Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la
Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione. In breve, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui, sono inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Tali considerazioni, anche per i profili esposti nel ricorso, consentono di accomunare la trattazione dei primi due motivi che sostanzialmente sono imperniati sulla rilettura del materiale probatorio che ha consentito nei due gradi di giudizio una ricostruzione dell’incidente che consente di delineare univocamente l’evento letale per cui si procede.
L’incidente si verificava in Roma, all’intersezione del semaforo tra INDIRIZZO e INDIRIZZO
INDIRIZZO. Il veicolo Mercedes targato TARGA_VEICOLO condotto da COGNOME ed il motoveicolo Piaggio Liberty targato TARGA_VEICOLO condotto da COGNOME COGNOME percorrevano la carreggiata laterale di INDIRIZZO, provenienti da INDIRIZZO e diretti a INDIRIZZO. L’elemento che rileva in questo giudizio di legittimità, anche sul piano del concorso di colpa, è costituito dalla posizione dei mezzi all’intersezione con INDIRIZZO, ove si appostavano, fermandosi all’altezza dell’isola spartitraffico che divide la carreggiata di marcia laterale da quella centrale, con l’intenzione di svoltare a sinistra per impegnare l’area di intersezione e dirigersi verso INDIRIZZO. Nel contempo il motociclo Honda Integra targato TARGA_VEICOLO condotto dall’imputato COGNOME NOME percorreva la corsia centrale di INDIRIZZO da INDIRIZZO verso INDIRIZZO. Nel procedere verso l’area di intersezione della INDIRIZZO con INDIRIZZO
INDIRIZZO il Lucerna sorpassava sul lato sinistro due altri motocicli che percorrevano quel tratto di strada nella Medesima direzione, portandosi sulla parte sinistra della corsia di marcia che stava percorrendo. Dalla parte opposta di INDIRIZZO rispetto all’area di intersezione, il veicolo Suzuki Swift targato TARGA_VEICOLO e, più indietro, il veicolo Piaggio Porter Maxi, targato TARGA_VEICOLO, percorrevano la corsia di marcia centrale provenienti da INDIRIZZO e diretti a INDIRIZZO Nel momento in cui i veicoli
Honda, Suzuki e Piaggio Porter si approssimavano ad impegnare l’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO–INDIRIZZO il semaforo imponeva il rosso alla direttrice di marcia perpendicolare alla loro, ovvero INDIRIZZO.
Il Lucerna, giunto all’altezza dell’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, impegnava l’incrocio in direzione INDIRIZZO, nel mentre la Greco, a bordo del motociclo Piaggio, partiva dall’isola dello spartitraffico, dirigendosi verso INDIRIZZO. Allo stesso tempo l’autoveicolo Suzuki Swift, condotto da COGNOME NOME impegnava anch’esso l’intersezione in direzione di INDIRIZZO, mentre l’autocarro Piaggio Porter, condotto dal COGNOME, iniziava a fermarsi prima di immettersi nell’area di intersezione. Per effetto dello scontro il motociclo Honda, con la sua parte anteriore, colpiva violentemente il motociclo Piaggio della Greco sulla parte centrale della fiancata sinistra e, a seguito della collisione, i due conducenti venivano disarcionati dai rispettivi veicoli: NOME veniva sbalzata in aria per ricadere successivamente sul parabrezza, sul montante del tetto e sulla fiancata sinistra del veicolo Suzuki sul quale, a causa del violento impatto, lasciava tracce ematiche. La donna scivolava poi a terra a poca distanza dalla parte posteriore della fiancata sinistra del veicolo Suzuki ove rimaneva nella posizione statica e soccorsa dal personale medico. Il motociclo veniva spinto contro la parte anteriore dell’autocarro Piaggio Porter, mentre il blocco motore e la ruota posteriore staccatisi terminavano la fase dinamica contro il ciglio del marciapiede. Il Lucerna, dopo essere sbalzato dal veicolo, cadeva in terra in direzione di INDIRIZZO ed il motociclo terminava la sua corsa all’altezza del cordolo che separa la corsia di marcia centrale della Nomentana dalla corsia preferenziale in direzione INDIRIZZO. La velocità dell’Honda guidata dall’imputato prima dell’urto è stata stimata tra gli 80 km/h e gli 87 km/h, mentre quella del motociclo Piaggio Liberty della vittima tra i 19 ed i 27 km/h.
In breve, NOME NOME, a bordo del suo scooter Piaggio si trovava sulla corsia laterale di INDIRIZZO avendo alle sue spalle INDIRIZZO e con l’intenzione di svoltare a sinistra verso INDIRIZZO La COGNOME, che non poteva osservare il semaforo posto sulla INDIRIZZO e dunque alle sue spalle, si metteva in moto ed iniziava l’attraversamento dell’incrocio allorquando si avvedeva che i veicoli provenienti dalla corsia centrale di INDIRIZZO rallentavano sino a fermarsi. Tale evento rappresentava tanto per la Greco, quanto per il Kovac che eseguiva la medesima manovra, il segnale di via libera per attraversare l’incrocio. E tuttavia mentre il Kovac, grazie alla sua posizione più esterna a sinistra, notava il motoveicolo del Lucerna che, anziché rallentare,
accelerava per guadagnare il traguardo, la COGNOME, la cui visuale era coperta dalla vettura del Kovac, proseguiva la marcia facendo affidamento sul fatto che il semaforo di INDIRIZZO avesse segnato l’obbligo di arresto, quando ancora il semaforo su INDIRIZZO proiettava luce rossa. Anche la COGNOME ha iniziato la manovra di attraversamento, peraltro vietata non essendo consentito svoltare su INDIRIZZO, quando il semaforo di INDIRIZZO era rosso. A causa della violenza dell’urto la COGNOME subiva la parziale amputazione della gamba sinistra con conseguente e pressoché immediato decesso.
Il Lucerna, quindi, ha senz’altro violato le disposizioni di cui agli artt. 140, 141, 142 e 146 cod.strada avendo superato l’incrocio di INDIRIZZO con INDIRIZZO quando il semaforo segnava luce rossa ed avendo tenuto, in corrispondenza dell’intersezione, una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada e del tutto inadeguata per far fronte alla necessità di evitare il pericolo per la circolazione.
Tale ricostruzione della dinamica dell’incidente emerge univocamente dalla lettura delle due sentenze e in particolare da quella impugnata.
Al riguardo il ricorso tende in entrambi i motivi a criticare la ricostruzione probatoria ma chiedendo la rivalutazione di deduzioni probatorie che sono state correttamente e compiutamente esposte in motivazione.
In relazione al rilievo causale e colposo della condotta di guida della Greco, innanzi tutto, avuto riguardo soprattutto al primo motivo di ricorso, riguardante la deduzione del nesso causale, la motivazione espone con linearità la dinamica dell’impatto e non v’è alcun vizio logico nel ritenere, nel percorso logico deduttivo che collega l’impatto dei due veicoli alla morte della COGNOME, che amputazione e immediato decesso siano stati causati dallo scontro e non certo dalla ricaduta della vittima sull’auto di COGNOME in quanto – come spiega la motivazione impugnata – la COGNOME non sarebbe stata di certo sbalzata in aria e poi sul parabrezza se non fosse stata prima investita dal veicolo dell’imputato.
Le argomentazioni della difesa sul punto appaiono meramente assertive e imperniate sulla prova della dinamica del fatto il cui accertamento peraltro risulta univoco. Le decisioni dei giudici di merito hanno univocamente ritenuto che la causa deterninante dell’incidente stradale è da attribuire all’eccesso di velocità del Lucerna che gli ha impedito, una volta trovatosi all’incrocio, di arrestare il mezzo in tempo utile per evitare la collisione. Non vi è dubbio pertanto che la condotta dell’imputato abbia avuto un’incidenza causale determinante nella realizzazione del sinistro e ciò a prescindere dalla condotta della Greco.
Anche sul piano specifico del concorso di colpa da parte della vittima gli argomenti difensivi già esposti, in parte sovrapponibili al thema probandum
delle concause, attengono al merito del giudizio e, pertanto, sono inammissibili in questa sede. Si noti che la motivazione spiega in modo chiaro e logico l’accertamento della violazione di cui all’art. 145 cod.strada (“i conducenti, approssimandosi all’intersezione devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) e all’art. 146 cod.strada (“l’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”). La motivazione éspone con linearità logica che la vittima viaggiava a bordo del motociclo t.. impegnava la carreggiata di destra di INDIRIZZO e ,giunta all’intersezione con INDIRIZZO si posizionava all’altezza dello spartitraffico con l’intento di imboccare INDIRIZZO, noncurante del divieto di svolta a sinistra, quando la luce semaforica alle sue spalle segnava il rosso, violando così anche la disposizione dell’art. 146, comma 3, cod.strada.
L’azione della Greco, mossasi prima del segnale semaforico verde, costituisce una manovra non consentita dalla segnaletica stradale che invece la obbligava a proseguire diritto o a svoltare a destra in INDIRIZZO e ha portato i due motocicli ad intersecare le traiettorie con conseguente impatto; tuttavia la modesta velocità tenuta dalla conducente del ciclomotore, la circostanza che la visuale dell’incrocio le era coperta dalla autovettura Mercedes condotta dal Kovac, induce a ritenere che la vittima abbia concorso in maniera minoritaria al verificarsi dell’incidente stradale.
Le decisioni dei giudici di merito hanno univocamente ritenuto che la causa prevalente dell’incidente stradale è da attribuire all’eccesso di velocità del Lucerna che ha impedito al conducente del motoveicolo Honda Integra, una volta trovatosi all’incrocio, di arrestare il mezzo in tempo utile per evitare la collisione. Non vi è dubbio pertanto che la condotta dell’imputato abbia avuto Un’incidenza causale e colposa determinante nella realizzazione del sinistro e ciò a prescindere dalla condotta della Greco, come ampiamente valutato in motivazione.
La difesa, intersecando il piano causale e quello psicologico, non offre rilevanti motivi sul percorso logico seguito dalla Corte di appello le cui motivazioni espongono il merito del giudizio in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al concorso di colpa ha affermato che laddove venga riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa del reato di cui agli artt. 590 e 589 cod.pen., la graduazione delle colpe concorrenti non può essere determinata con certezza e deve necessariamente essere apprezzata dal giudice di merito con criteri di approssimazione. Tale graduazione, per sua natura, non richiede un’articolata motivazione, che dia conto di una percentuale invece di un’altra, onde l’obbligo relativo deve ritenersi soddisfatto laddove risulti che il giudice di merito, nel quantificare il concorso
di colpa, ha tenuto presente – le modalità inerenti al sinistro e messo sostanzialmente a confronto le condotte dei soggetti coinvolti. Sez. 4, n. 32222 del 05/06/2009, COGNOME, Rv. 244431).
14. Tale conclusione trova conforto nella prassi giurisprudenziale che impone in materia di circolazione stradale il richiamo ad un principio opposto a quello di affidamento, secondo il quale ogni conducente ha l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 dep. 2018, Rv. 272223, Sez. 4, 4923 del 20/10/2022 dep. 2023, Rv. 284093). III Lucerna non solo per tutto il tratto stradale ha tenuto una velocità compresa tra 80/87 Km/h di gran lunga superiore a quella consentita di 50 Km/h ma, giunto all’intersezione con INDIRIZZO, anziché fermarsi o ridurre la velocità, ha accelerato omettendo di rappresentarsi eventuali imprudenze da parte di altri utenti della strada. Ai fini della gradazione della colpa, si noti che il Lucerna, oltre a passare con il semaforo rosso e ad altissima velocità, viaggiava nella corsia centrale riservata al passaggio dei mezzi pubblici ed era privo della patente A, avendo conseguito la patente B, Al e A2 che non abilitano alla conduzione di motocicli di alta cilindrata, come la Honda Integra S 750.
15. Anche in ordine al terzo motivo di ricorso si deve osservare che l’esposizione della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (pag.1415), per quanto sintetica, in linea con quella di primo grado, spiega sufficientemente il percorso logico, tutt’altro che viziato o lacunoso, che tiene conto del concorso colposo della vittima, dell’incensuratezza dell’imputato, e spiegando la concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente e non prevalente. A fronte della genericità del motivo, non si riscontra, pertanto, alcun vizio nell’iter logico motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
16. In conclusione, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di legittimità che liquida: in favore di COGNOME NOME Leonardo e di COGNOME NOME Ginevra in complessivi euro 3.900,00; in favore di NOME, NOME e NOME, in proprio e nella loro qualità di eredi di COGNOME NOME e NOME, in euro 4.800,00; in favore di COGNOME NOME NOME in euro 3.000,00, il tutto oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di legittimità che liquida: in favore di COGNOME NOME Leonardo e di COGNOME NOME Ginevra in complessivi euro 3.900,00; in favore di NOME, NOME e NOME, in proprio e nella loro qualità di eredi di NOME e NOME NOME in euro 4.800,00; in favore di COGNOME NOME in euro 3.000,00, il tutto oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024
Il consigliere estensore