Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di TORINO, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 febbraio 2021 – all’esito di giudizio abbreviato – dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della stessa città con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. per aver cagionato la morte di NOME COGNOME.
Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi COGNOMEa notte tra il 15 e il 16 settembre 2018, poco dopo la mezzanotte, all’altezza della progressiva chilometrica INDIRIZZO+600 dell’autostrada INDIRIZZO, COGNOMEa direzione di marcia Milano-Torino. Le sentenze di primo e secondo grado concordano nel riferire che il tratto autostradale teatro del sinistro, privo di illuminazione artifici rettilineo, pianeggiante, suddiviso in quattro corsie di marcia e dotato di una corsia di emergenza. Al momento del fatto il cielo era sereno, il manto stradale era asciutto e senza anomalie.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, NOME COGNOME procedeva COGNOMEa prima corsia di marcia alla guida della Fiat Punto targata TARGA_VEICOLO e la sua auto fu tamponata dall’autovettura Alfa Romeo targata TARGA_VEICOLO condotta da NOME COGNOME. Per effetto dell’urto, lo schienale del sedile lato guida della Fiat Punto si abbatté all’indietro. Pertanto, COGNOME perse controllo del veicolo che deviò verso sinistra fermandosi sul lato sinistro dell terza corsia di marcia, in posizione leggermente obliqua. La Fiat Punto era in quella posizione quando fu urtata dalla Audi Q2 targata TARGA_VEICOLO condotta da NOME COGNOME. Questo secondo urto impresse alla Fiat Punto un movimento rotatorio al termine del quale l’auto si fermò sulla quarta corsia, in prossimità dello spartitraffico, con la parte anteriore rivolta in senso contra alla direzione di marcia. La forza centrifuga impressa dalle rotazioni proiettò corpo di COGNOME all’esterno del veicolo sbalzandolo sulla terza corsia di marcia dove fu travolto dall’autovettura Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO, condotta da NOME COGNOME.
Della morte di COGNOME sono stati chiamati a rispondere NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il Pubblico ministero ne ha chiesto il rinvio a giudizio per reato di cui agli artt. 41 e 589 bis cod. pen. e, nel corso dell’udienza preliminare, entrambi hanno chiesto il giudizio abbreviato. All’esito, COGNOME è stato mandato assolto «perché il fatto non costituisce reato». COGNOME, invece, è stato riten responsabile del reato ascrittogli, gli è stata applicata l’attenuante d risarcimento del danno, gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, e
operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, egli è stato condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di anni uno di reclusione.
Secondo il giudice di primo grado, COGNOME viaggiava a una velocità superiore a quella di 130 km/h, consentita in autostrada; ma, anche se avesse viaggiato a una velocità inferiore, non avrebbe potuto comunque evitare l’impatto con la Fiat Punto perché se la trovò di fronte improvvisamente quando l’auto fu sbalzata dalla prima alla terza corsia di marcia. Il comportamento di COGNOME, invece, fu la causa scatenante dell’incidente e si trattò di comportamento connotato, oltre che da colpa generica, anche dalla violazione dell’art. 149 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché il tamponamento si verificò tr due autovetture che percorrevano la medesima corsia di marcia (l’una urtata COGNOMEa parte posteriore dalla parte anteriore dell’altra) e fu reso possibile mancato rispetto della distanza di sicurezza. La sentenza di primo grado, impugnata dal solo COGNOME, è stata confermata dalla Corte di appello.
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME – munito di mandato ad impugnare ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. – ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolando tre motivi che d seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1 Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che i giudici di merito abbiano ritenuto non rilevante ai fini della decisione l’accertamento della velocità mantenuta dai veicoli coinvolti COGNOME‘incidente stradale. Come risulta anche dalla sentenza impugnata, la scatola nera installata sulla Alfa Romeo condotta da COGNOME indica che, nei momenti antecedenti al sinistro, l’imputato viaggiava a una velocità costante pari a 124 km/h (inferiore al limite di 130 km/h previsto sulle autostrade), ma, al momento dell’urto, la velocità era scesa a 90 km/h. Secondo il difensore, questi dat dimostrano che i limiti di velocità non furono mai superati e l’urto avvenne dopo una brusca frenata. In tesi difensiva da ciò si desume: in primo luogo, che COGNOME vide il veicolo e frenò; in secondo luogo, che, pur avendo posto in essere tale manovra di emergenza, non poté evitare l’urto. Secondo la difesa, per comprendere se (come sostenuto dalla sentenza impugnata) l’incidente sia stato determinato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza e COGNOME fosse in grado di prevenire ed evitare il tamponamento, sarebbe stato necessario ricostruire la velocità di marcia della Fiat Punto, ma la sentenza impugnata ha ritenuto che questo dato fosse irrilevante. Così argomentando – sostiene la difesa – i giudici di merito hanno desunto la violazione della regola cautelare da fatto che l’urto non fu evitato incorrendo in un errore di diritto perché
presenza di una regola cautelare elastica (quale è quella prevista dall’art. 149 cod. strada) hanno ritenuto adeguata la distanza di sicurezza che ex post avrebbe evitato l’evento e non – come sarebbe stato doveroso – quella che, COGNOMEa situazione data, con valutazione ex ante, sarebbe stata ragionevolmente in grado di evitarlo. In altri termini, secondo la difesa, i giudici di merito avrebb affermato che la distanza non fu adeguata perché l’urto non fu evitato, laddove, per ricostruire correttamente la causalità della colpa, avrebbero dovuto: in primo luogo, escludere che la velocità del veicolo tamponato fosse tale da creare intralcio alla circolazione; in secondo luogo, valutare se, tenuto conto dell situazione concreta e dei tempi di avvistamento, COGNOME avrebbe potuto evitare l’evento.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso che potesse trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 189 bis, comma 7, cod. pen. Il difensore osserva che l’operatività dell’attenuante è stata esclusa «argomentando unicamente sulla impossibilità di ravvisare un concorso di colpa della vittima», ma la lettera della norma consente di diminuire la pena fino alla metà ogniqualvolta l’evento non sia «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Muovendo da tale premessa, la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata sotto plurimi profili: in primo luogo, perché si limita a valutare se verificarsi dell’evento possa aver contribuito anche il comportamento della vittima senza valutare il ruolo concausale della condotta tenuta dagli altr conducenti coinvolti nel sinistro; in secondo luogo, perché i giudici di appel hanno ritenuto di non poter valutare il comportamento dei conducenti assolti (NOME COGNOME) o mai indagati (NOME COGNOME) e, così facendo, hanno sostenuto che l’attenuante in parola non potrebbe essere applicata in presenza di condotte di terzi causalmente rilevanti, ma non connotate da colpa.
In sintesi, secondo il difensore del ricorrente, quando più persone abbiano contribuito causalmente al verificarsi di un incidente stradale del quale solo una di queste sia stata ritenuta penalmente responsabile, l’operatività dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. non è esclusa. Questa norma opera, infatti, quando l’evento non è «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» a prescindere dal fatto che il contributo apportato all’evento da altr sia penalmente rilevante e connotato da colpa. Ponendosi in questa prospettiva, la difesa ricorda che, secondo la sentenza impugnata, COGNOME morì perché fu arrotato dalla Mini Cooper condotta da NOME COGNOME e sottolinea che tale arrotamento fu possibile perché la Volvo condotta da NOME COGNOME urtò la Fiat Punto sbalzando fuori dalla stessa il corpo del conducente. Sostiene,
dunque, che la morte fu determinata anche da queste condotte e la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutarne la rilevanza causale ai fini della applicazione dell’attenuante.
Sotto diverso profilo, la difesa osserva che un concorso di colpa della vittima non può essere escluso. Secondo il consulente tecnico della difesa, infatti, COGNOME viaggiava a una velocità di 60-65 km/h inferiore ai limiti consentiti in autostrad e idonea a intralciare il traffico. Tale condotta integrerebbe una violazion dell’art. 141, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e la sentenza impugnata non l’ha esclusa avendo ritenuto irrilevante un preciso accertamento della velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro.
3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione con la quale sono state trascurate e ritenute poco attendibili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che viaggiava in qualità di passeggera sull’auto condotta da COGNOME ed è stata sentita dal difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 391 ter cod. proc. pen.
La difesa osserva che la sentenza impugnata ha valorizzato queste dichiarazioni in senso favorevole all’accusa sottolineando che la COGNOME ha detto di aver visto la Fiat Punto prima del tamponamento, ma le ha ritenute non attendibili quanto la teste ha dichiarato che la Fiat Punto era quasi ferma e i fa erano spenti. Secondo la difesa, tale differente valutazione è manifestamente illogica e sono illogici gli argomenti sviluppati per escludere che il conducent dell’auto potesse aver rallentato fin quasi a fermarsi. Dopo aver fatto questa dichiarazione, la COGNOME ha formulato una ipotesi dichiarando che l’autovettura tamponata era quasi ferma, «come se dovesse decidere se prendere l’uscita per Arluno». La Corte di appello ha ritenuto inattendibile tale dichiarazione solo perché l’uscita per Arluno era distante. Così argomentando – osserva la difesa la Corte territoriale non ha contestato l’affermazione secondo la quale il veicolo era quasi fermo, ma soltanto l’ipotesi formulata dalla teste per spiegare tale comportamento. Il ricorrente sostiene, pertanto, che i dati riferiti dalla te (auto quasi ferma che viaggia a fari spenti) non sono stati efficacemente smentiti e si tratta di circostanze rilevanti perché idonee ad incidere sulla possibilità prevedere ed evitare l’evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso merita accoglimento. Gli altri sono inammissibili o infondati.
Come noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il
apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Per giurisprudenza costante, il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto COGNOME‘art. 533 cod. pro pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternat del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello. La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un contro sull’esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di e imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per Cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), che devono riferirsi ad aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo. Di conseguenza, sono inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle divers prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così delineato l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si dev osservare che, col primo motivo, il ricorrente invoca, COGNOMEa sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto d valutazione della prova, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
I giudici di merito (le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale) hanno ritenuto che non fosse essenziale ai fini della decisione sciogliere il dubbio sulla veloci mantenuta da ciascuno dei veicoli coinvolti. Per quanto riguarda la posizione di COGNOME, tale dubbio è reso evidente dal fatto che, secondo il consulente tecnico
nominato dal suo difensore, al momento dell’impatto, egli viaggiava a 91 km/h; ma viaggiava a 137 km/h secondo il consulente del Pubblico ministero e a 140 km/h secondo il consulente tecnico del coimputato NOME COGNOME. La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno dato atto di questa incertezza, ma non hanno trascurato i dati estrapolati dalla “scatola nera” dell’auto condotta da COGNOME (dati ai quali l’atto di ricorso fa riferimento hanno valorizzati prendendoli come punto di riferimento della argomentazione. Da questi dati emerge: che la velocità mantenuta dall’Alfa Romeo era costante (pari a 124 km/h); che l’auto decelerò bruscamente fino a raggiungere i 90 km/h; che aveva questa velocità quando tamponò la Fiat Punto condotta da COGNOME. I giudici di merito hanno sottolineato che la velocità finale di 90 km/ (verosimile conseguenza di una brusca frenata) non fu idonea ad evitare l’impatto (rimase dunque superiore a quella dell’auto tamponata). Ai fini della affermazione della penale responsabilità di COGNOME, la sentenza di primo grado ha osservato (pag.10) che, secondo quanto riferito dal consulente tecnico del pubblico ministero (e il ricorrente non contesta questo dato), i fari anabbagliant di un veicolo illuminano in media fino a una distanza di 45-50 metri. La sentenza impugnata sottolinea (pag. 14) che uno spazio di 45-50 metri era sufficiente per consentire a COGNOME di evitare il tamponamento «con una manovra di deviazione o sterzata» e ne trae la conclusione che COGNOME si accorse in ritardo dell presenza di una macchina che procedeva a bassa velocità, non mantenne la distanza di sicurezza da quell’auto e, di conseguenza, lo tamponò.
L’argomentazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
L’art. 149, comma 1, cod. strada stabilisce che, durante la marcia, i veicoli debbano «tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con veicoli che precedono». Si tratta senza dubbio di una regola cautelare elastica. Nel caso di specie, tuttavia, la violazione di questa regola non è stata dedotta ex post dalla constatazione che COGNOME non riuscì a fermarsi né a deviare e tamponò l’auto condotta da COGNOME, ma è stata ritenuta sussistente esaminando le circostanze del caso concreto.
La sentenza impugnata ha valorizzato in tal senso alcune circostanze di indubbio rilievo: il luogo in cui avvenne il tamponamento (sulla prima corsia di marcia di un’autostrada a quattro corsie in un tratto rettilineo); il dato tecn secondo il quale i fari anabbaglianti di un’auto sono in grado di illuminare l strada fino a una distanza di 45-50 metri; il fatto che le condizioni atmosferiche erano buone e non ostacolavano la visibilità; la constatazione che l’ora notturna e la mancanza di illuminazione artificiale avrebbero dovuto imporre una condotta
di guida particolarmente prudente e, pertanto, non possono avere rilievo in favore dell’imputato.
La regola di condotta dettata dall’art. 149 cod. strada impone ad ogni conducente di prevenire ostacoli o pericoli ricollegabili (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede. Il pericolo derivante dalla velocità particolarmente moderata di un veicolo che procede sulla prima corsia (destinata proprio alla marcia dei veicoli più lenti) non è cert imprevedibile ed è doveroso per chi sopravvenga sulla medesima corsia mantenersi a distanza di sicurezza anche da un veicolo che proceda a velocità ridotta. Questo può essere fatto rallentando la marcia per adeguare la propria velocità alla velocità del veicolo che precede oppure spostandosi su una corsia diversa. Nel ricorso non si contesta che questo spostamento fosse possibile. Come emerge dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, infatti, l’autostrada non era particolarmente trafficata e la prima autovettura sopraggiunta dopo il tamponamento fu una Renault la cui conducente, NOME COGNOME, ha dichiarato: di aver visto la Fiat Punto incidentata ferma tra la seconda e la terza corsia di marcia e una Alfa Romeo ferma sulla corsia di emergenza; di essersi fermata sulla corsia di emergenza, davanti alla Alfa Romeo, per prestare soccorso; di aver visto sopraggiungere sulla terza corsia una Audi che, dopo aver urtato contro la Fiat Punto, si ribaltò più volte, dirigendosi pericolosament proprio verso la corsia di emergenza e terminando la propria corsa contro il guardrail.
4. Le argomentazioni svolte portano a ritenere infondato il motivo col quale la difesa si duole che non sia stata accertata la velocità mantenuta dall’auto condotta da COGNOME (indicata dal consulente tecnico di COGNOME in 60/65 km/h). Come si è detto, nel corso del giudizio è stato acquisito il dato tecnico secondo il quale i fari anabbaglianti di un’auto consentono di avere uno spazio di avvistamento di 45-50 metri. COGNOME, dunque, aveva a disposizione 45-50 metri per frenare adeguando la propria velocità a quella della autovettura che lo precedeva oppure – preso atto che quello spazio non era sufficiente – per spostarsi su un’altra corsia. Dagli atti non risulta (e il ricorrente non ha neppu provato a sostenerlo) che, in concreto, lo spostamento sulla seconda corsia fosse impossibile o particolarmente pericoloso. Come noto, peraltro, ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. strada «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostac prevedibile».
A ciò deve aggiungersi che – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – anche viaggiando a 60 km/h, COGNOME non avrebbe mantenuto una velocità inferiore ai limiti consentiti. L’art. 142 cod. strada fissa, al primo comma, i l massimi di velocità per le autostrade, le strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie, le strade extraurbane locali e le strade che attraversano centri abitati, ma non indica, in nessuno di questi casi, limiti dì velocità mini L’art. 142, comma 2, stabilisce che «gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determina strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indica nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro RAGIONE_SOCIALE e dei trasporti». ricorrente non ha documentato che nel tratto autostradale ove si verificò l’incidente fosse stato indicato un limite minimo di velocità, né che questo limite minimo fosse di 60 km/h e tale circostanza non emerge dalle sentenze di merito che, pure, fanno ampio riferimento alla relazione predisposta dalla polizia stradale.
Non ha maggior pregio il riferimento all’art. 141, comma 6, cod. strada, in base al quale «Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione». Non comprende infatti per quale ragione, viaggiando in orario notturno a una velocità pari a 60 km/h sulla prima corsia di marcia di una autostrada a quattro corsie, COGNOME avrebbe potuto creare intralcio o costituire un pericolo per il normale flusso della circolazione.
Ugualmente infondato è il terzo motivo, col quale la difesa deduce contraddittorietà della motivazione sviluppata dalla Corte di appello in ordine all’attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese al difensore dell’imputato da NOME COGNOME, che viaggiava sulla Alfa Romeo a fianco di COGNOME.
La difesa riferisce che, secondo la COGNOME, l’auto «sembrava quasi ferma, come se dovesse decidere se prendere l’uscita per Arluno» e osserva che tali dichiarazioni confermano quelle rese da COGNOME, il quale ha sostenuto di non essere in grado di precisare se l’auto «fosse in movimento oppure ferma». Riferisce inoltre che, secondo la COGNOME, l’autovettura aveva «le luci spente» e sostiene che i dati probatori introdotti nel giudizio dalle dichiarazioni della te sarebbero stati sottovalutati dalla sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddittoria.
Nel valorizzare i profili di contraddittorietà della motivazione resa dalla Cort di appello, la difesa ha omesso di considerare le più rilevanti tra l
argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata riguardo alla attendibilità della COGNOME. La Corte territoriale, infatti, ha valutato complessivamente poco affidabili le dichiarazioni rese dalla testimone: in primo luogo, perché il difensor che l’ha esaminata non ha verbalizzato le domande, sicché è impossibile comprendere se le stesse siano state formulate in termini suggestivi; in secondo luogo, perché l’audizione è avvenuta a notevole distanza di tempo dai fatti (il 7 ottobre 2020 a fronte di un incidente verificatosi il 16 settembre 2018). Alla luce di tali premesse non è contraddittorio né manifestamente illogico che la affermazione secondo la quale la Fiat Punto «sembrava quasi ferma» sia stata valutata generica. Ciò è tanto più evidente se si considera che secondo il consulente tecnico della difesa, quando fu tamponata, la macchina condotta da COGNOME non era ferma, ma viaggiava alla velocità di 60-65 km/h. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, inoltre, COGNOME‘ave ritenuto non attendibile la dichiarazione secondo la quale la Fiat Punto viaggiava a luci spente. A questo proposito, la Corte territoriale ha sottolineato (pag. 14) che «questa circostanza non è stata riferita neppure da COGNOME COGNOME‘immediatezza del fatto». Ha osservato poi che è irrilevante in tal senso il fatto che (com riferito da NOME COGNOME e confermato dalla Polizia stradale) i fari della Fia Punto fossero spenti dopo il tamponamento, atteso l’auto fu gravemente danneggiata COGNOME‘urto. A ciò deve aggiungersi che la distanza di avvistamento è stata indicata in 45-50 metri e a tal fine si è tenuto conto della capacità illuminazione dei fari anabbaglianti e non della maggiore visibilità conseguente alla accensione dei fanali posteriori.
Deve essere esaminato a questo punto il secondo motivo di ricorso, col quale la difesa lamenta vizi di motivazione ed errata applicazione dell’art. 189 bis, comma 7, cod. pen. in base al quale: «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’attenuante osservando: in primo luogo, che non v’è prova «del concorso della vittima COGNOMEa determinazione del sinistro»; in secondo luogo, che, per effetto dell’urto conseguente al tamponamento da parte dell’auto condotta da COGNOME, «la Fiat Punto ha ricevuto una spinta che le ha impresso una velocità di 101 km/h» tanto da farle «percorrere 160 metri» in senso diagonale; e tale dato, non controverso, rende evidente la rilevanza causale della condotta dell’imputato.
La motivazione è carente.
Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare che l’ampiezza della previsione testuale dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. non
consente di limitarne l’operatività ai soli casi in cui vi sia concorso di colpa t responsabile dell’evento dannoso e un altro utente della strada e questo altro utente può essere anche una persona diversa dalla vittima. Più in particolare, si è sostenuto che l’attenuante in parola può operare in ogni caso di concorso di cause esterne alla condotta dell’imputato, anche non costituite da condotte umane, che possano aver contribuito a cagionare l’evento, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell’art. 45 cod. pen., escludono la punibilità (in tal senso: Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274504; Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281559). Si è precisato, inoltre, che la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., «fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole» e, pertanto, ricorre «non solo COGNOMEe ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima COGNOMEa determinazione dell’evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta» (Sez. 4, n. 13103 21/12/2018, dep. 2019, Stauber, Rv. 276254). Nella medesima prospettiva, si è sostenuto che l’attenuante in esame fa riferimento ad ogni ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ed è pertanto configurabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 281173; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766).
Nel caso oggetto del presente giudizio non è controverso che al verificarsi dell’evento letale abbiano contribuito più fattori causali, ma la Corte territori non ha approfondito il tema e si è limitata ad affermare che l’apporto eziologico della condotta colposa di COGNOME è stato «assolutamente determinante COGNOMEa causazione del sinistro stradale in cui la persona offesa ha trovato la morte».
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto che riguarda l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e l’eventuale, conseguente, rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Nel resto il ricorso va rigettato. Ne consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della declaratori responsabilità.
P.Q.M.
Annulla COGNOME la COGNOME sentenza COGNOME impugnata COGNOME limitatamente COGNOME alla COGNOME valutazione dell’attenuante di cui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta i
ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsa dell’imputato.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere ‘estensore
Il Presidente