Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7440 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7440 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva applicato a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenendo gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al contestato reato di omicidio stradale, aggravato ai sensi dei commi 2 e 6 dell ‘ art. 589 bis , cod. pen., nonché la ricorrenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione di analoghe condotte e di fuga.
Nel rigettare l’impugnazione, il Tribunale ha ritenuto compiuta la ricostruzione fattuale della vicenda alla stregua di quanto emerso dalla informativa di reato.
In sintesi, nella specie, secondo quanto emerge dall’ordinanza, in orario notturno , lungo la S.S. 106, vi era stato un violento impatto tra due autovetture (una FORD Fiesta condotta dalla vittima e una MERCEDES classe B condotta dall’indagato); sulla scorta dei rilievi planimetrici e delle testimonianze, si era accertato che l’impatto era avvenuto all’interno della corsia impegnata dalla FORD Fiesta condotta dalla vittima che, a seguito dell’ urto, veniva sbalzata fuori dall’abitacolo; entrambi i veicoli viaggiavano a elevata velocità; l’indagato era risultato privo della patente di guida, siccome mai conseguita (condotta che aveva già formato oggetto di precedente accertamento definitivo per fatti risalenti al 31/08/2024); emergeva, altresì, che il COGNOME, nell’occorso, si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ( con un tasso pari, a distanza di quasi due ore dai fatti, a 2,36 g/l), laddove, al contrario, analoghi esami sul cadavere della vittima non avevano evidenziato assunzione di alcool o stupefacenti.
Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto, quanto alla gravità indiziaria, esser stato accertato che l’indagato si fosse consapevolmente e volontariamente posto alla guida di una vettura potente, di grossa cilindrata, nonostante non avesse mai conseguito il titolo di guida, pur conscio di aver poco prima ingerito (come ammesso in sede di interrogatorio di garanzia) alcoolici e superalcoolici in rapida successione, valutando come irrilevante, quanto al nesso di causa tra condotta ed evento, la circostanza che anche l’auto condotta dalla vittima stesse procedendo a velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada, essendo stato accertato che l’impatto era avvenuto sulla corsia impegnata dalla FORD Fiesta , invasa dall’indagato a bordo della MERCEDES. In ogni caso, quanto all’eventuale concorso della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7, cod. pen., in relazione alla condotta della vittima, il Tribunale ha precisato che, nella specie, l’art. 59 0 quater cod. pen. (così corretto l’errato riferimento all’art. 589 contenuto alla pag. 4 dell’ordinanza) ha introdotto il divieto di bilanciamento delle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen. con le aggravanti di cui agli artt. 589 bis , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter , 590 bis , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha escluso che eventuali imprudenze della vittima (ipotizzate con riferimento alle cinture di sicurezza e alla velocità (circostanze ancora in corso d ‘ accertamento) valessero a
escludere l’antigiuridicità della condotta tenuta dal COGNOME, potendo al più incidere sul trattamento sanzionatorio.
Infine, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando la pervicacia dimostrata dall’indagato nel porsi alla guida di un veicolo potente e la propensione al consumo di alcool, oltre alla indifferenza mostrata rispetto alla salvaguardia dell’incolumità propri a e di altri; nonché il pericolo di fuga, ricavato dal contenuto di un dialogo tra l’indagato, ancora ricoverato in ospedale, e la sua fidanzata, nel corso del quale l’uomo aveva manifestato la sua intenzione di lasciare l’ospedale; dialogo svoltosi in lingua rumena e inteso da un suo connazionale che aveva riferito il tutto a terzi; ma anche dalla nazionalità straniera e dal non consolidato radicamento sul territorio, stante la sua precarietà lavorativa ed esistenziale e dal l’entità della prevedibile sanzione.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria : l’ordinanza si connoterebbe per la sua ‘inconferenza’ e ‘ distonia ‘ rispetto alle risultanze delle indagini. Dalla informativa cui ha fatto rinvio il giudice del riesame non emergerebbero, infatti, i dati che quel giudice ha assunto come incontestabili. In particolare, secondo la difesa: non sarebbe stato accertato che l’urto tra i due veicoli fosse avvenuto nella corsia percorsa dalla FORD Fiesta, a tal fine proponendo una riproduzione fotografica che smentirebbe l’assunto; non corrisponde rebbe al vero che gli esami tossicologici sulla vittima fossero stati negativi anche quanto alla presenza di sostanze stupefacenti, nessun controllo essendo stato effettuato in tal senso; non corrisponderebbe al vero che, nella corsia percorsa dalla FORD Fiesta, fossero state rinvenute tracce di frenata; lo stesso giudice della cautela aveva valorizzato solo la positività all’alcoltest, in uno con il mancato conseguimento della patente, elementi che, di per se stessi, non sarebbero idonei a fondare la gravità indiziaria in ordine al reato per il quale si procede.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione della legge processuale e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa, il deducente ha rilevato che la precedente violazione non costituisce reato a seguito dell’intervenuta depenalizzazione dell’art. 116 codice strada e che mancherebbe la concretezza e attualità di tale pericolo, tenuto anche conto della tipologia del reato per cui si procede e del contesto nel quale potrebbero svilupparsi le possibilità di azione dell’indagato, ancora convalescente; quanto, invece , al pericolo di fuga, ha ritenuto l’apoditticità delle argomentazioni svolte dal Tribunale, siccome fondate su meri sospetti, atteso che la fonte primaria delle informazioni non sarebbe stata sentita e, in ogni caso, non potrebbe trarsi dalla manifestata volontà di voler scappare da un nosocomio anche quella di volersi dare alla fuga.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
La difesa di COGNOME ha depositato memoria con conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
Deve, preliminarmente, ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976 -01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 -01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244- 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Rv. 284556 -01).
Nella specie, oltre a rilevarsi l’assenza della denunciata violazione di legge , invero risoltasi sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma del collegamento causale tra la condotta di guida dell’indagato e la morte del conducente del veicolo antagonista, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi raccolti già in sede di prime indagini, tra i quali la presenza di tracce di abrasione del manto stradale rinvenute nella corsia impegnata dall’auto condotta dalla vittima ( sul punto, vedi anche pag. 2 dell’ordinanza genetica ), circostanza con la quale è difettato in ricorso un effettivo confronto.
Allo stesso modo, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha giustificato la sussistenza di entrambe quelle ritenute, valorizzando elementi quali la reiterazione di condotte indicative della scarsa propensione a osservare le regole della circolazione stradale, prima fra tutte, quella che richiede per l’esercizio di tale attività un apposito titolo abilitativo, ma anche la pericolosità della condotta posta in essere mediante invasione dell’opposta corsia di marcia e in comprovato stato di alterazione alcolemica (conun rilevante tasso di concentrazione nel sangue).
3.1. Trattasi di valutazione che tiene in debito conto il ripetuto monito del giudice di legittimità: nella specie, infatti, l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. si è fondato su una prognosi incentrata su una rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, non essendo, di contro, richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (sul punto, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 -01). Si è spiegato, infatti, in maniera in questa sede condivisa, che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c),
cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122 -01; Sez 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242 -01).
3.2. Anche il pericolo di fuga è stato adeguatamente giustificato e, sul punto, la doglianza difensiva appare addirittura generica e, ancora una volta, intesa a proporre una difforme lettura degli elementi raccolti nella fase.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026.
La Consigliera est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME