Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 413 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 413 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Napoli
e da
NOMEXX nato ad NOME, il NOMEXXXX
nel procedimento nei confronti di quest’ultimo
e di
NOMENOMENOME, nato in NOMEX, il NOMEXXXX
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Napoli – Sezione
Minorenni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio ovvero senza rinvio della
sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale e l’accoglimento dei propri motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa l’8 marzo 2024 il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva ritenuto NOMEXX e NOMENOMENOME responsabili del delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti e, riconosciuta l’attenuante della minore età e valutata la stessa equivalente all’indicata aggravante, applicata la riduzione per il rito prescelto, li aveva condannati alla pena di sedici anni di reclusione.
1.1. La vicenda oggetto del giudizio concerne la morte di NOME, clochard di nazionalità ghanese che viveva nei pressi di un supermercato di Pomigliano d’Arco, fatto oggetto di una violenta aggressione da parte dei ricorrenti che l’avevano dapprima avvicinato; quindi NOME, dopo aver prelevato qualcosa da terra, l’aveva colpito al volto facendolo cadere a terra; entrambi gli imputati l’avevano poi investito con una raffica di calci e pugni sferrati alla testa.
Decisivi per l’accertamento della dinamica erano ritenuti: i) i filmati estrapolati dalle telecamere installate nell’area d’interesse; ii) le risultanze di quanto acquisito dai cellulari in uso agli imputati; iii) alcuni video acquisiti da un privato sul proprio profilo Facebook.
Il fatto Ł stato, dunque, ricostruito nei termini che seguono:
già nel pomeriggio del 18 giugno 2023 NOME aveva percosso
– Presidente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME: questi stava dormendo dinanzi al supermercato, quando NOME l’aveva svegliato tirandogli uno schiaffo;
-il giorno seguente vi era stata una nuova sortita, preannunciata in due note vocali registrate alle ore 01.16.12 da NOME, il quale affermava che «ora io e NOME dobbiamo andare a schiattare un attimo a un nero, andiamo a riempire di mazzate un attimo a un nero» e, ancora, «stiamo andando a schiattare il nero, mi devi morire tu NOMENOME lo schiatto… ragazzi dobbiamo schiattare il nero, ora facciamo il video (…)». Di tanto Ł conferma nel video trovato nella memoria del telefono di NOME, nel quale NOME Ł ripreso mentre reca nelle mani una sigaretta artigianale e un bastone di ferro; NOME, in quella circostanza, afferma «prima ci fumiamo sto bob e poi andiamo a battere quello, il nero»;
i due, poco dopo, raggiungevano nei pressi del supermercato NUMERO_CARTA che stava dormendo e NOME lo svegliava prendendolo a schiaffi e gli intimava di fumare una sigaretta, minacciandolo che, diversamente, avrebbe preso altri schiaffi. Nonostante la vittima gli chiedesse piø volte di smettere («basta fratello per piacere… basta… basta»), NOME gli intimava di stare zitto e continuava a colpirlo con schiaffi sulla testa mentre era sdraiato per terra, schernendolo. La persona offesa fumava una sigaretta, ma era nuovamente aggredita, questa volta da NOME, mentre NOME riprendeva gli accadimenti con il telefono cellulare (si tratta di uno dei video in seguito pubblicati sul profilo social) ;
entrambi si allontanavano, ma un’ora dopo, incontrato NOME in INDIRIZZO, riprendevano a schernirlo e lo colpivano con diversi pugni al volto e, dopo che questi era caduto a terra, continuavano a percuoterlo con pugni e calci al capo. L’azione era protratta per diciassette secondi, quindi i due si davano alla fuga. NOME, rimasto a terra per qualche secondo, si rialzava e si allontanava barcollando dirigendosi verso il luogo dov’Ł stato poi rinvenuto cadavere;
un’ora dopo l’aggressione, NOME commentava l’episodio in alcuni audio affermando: «gli abbiamo aperto la fronte perchØ quello Ł il rumore che si Ł sentito nel video e perchØ gli ho dato un pacchero in faccia ed Ł caduto a terra, gliel’ho dato in fronte gli ho spaccato tutta la fronte … gliel’ho dato un calcio in faccia»; «nel video dove gli ho dato il pugno l’ho demolito perchØ ho preso lo sfollagente e gli ho aperto tutta la fronte e con questo pugno gli ho rotto il setto nasale e gli stava scorrendo tutto il sangue»; «sono proprio bello… ua’ come scorreva il sangue a quel nero, te lo giuro uà mi sono sfogato proprio, stasera vado un’altra volta….vado un’altra volta stasera, lo vado a battere (picchiare) un’altra volta»;
– nella tarda serata del 19 giugno i due imputati, avendo appreso della morte di
NOME, si adoperavano perchØ fossero cancellati i video ritraenti l’aggressione e commentavano l’accaduto. Segnatamente: i) NOME riferiva a NOME che «Ł successa una cosa grave» e gli suggerisce di svuotare tutte le chat ; ii) NOME, parlando con un’amica affermava: «l’ho ucciso a quel nero», « … amo’, non fa niente… non me ne fotte proprio …», «Ł normale, sono stato io»; iii) il 20 giugno riferisce ad un interlocutore che doveva avvisare tutti quelli a cui pure l’aveva inviato affinchØ lo eliminassero. In altro vocale NOME spiegava di avere picchiato la vittima, di averle fatto uscire il sangue dalla faccia e che quando egli era andato via NOME era vivo, perchØ «si era alzato da terra».
La causa della morte era individuata dal medico legale, in seguito a esame autoptico, in una grave emorragia cerebrale e compressione del tronco encefalico che aveva causato l’arresto cardio circolatorio. L’emorragia, in particolare, era avvenuta per causa indiretta,
ovverosia era dovuta a un contraccolpo determinato da un colpo inferto contro il cervello, ma dal lato opposto a quello dell’impatto. I colpi risultavano inferti al massiccio facciale e al cranio e la vittima – che aveva un tasso alcolemico di 1,2 g/l e affetta da cirrosi epatica – non recava lesioni da difesa.
1.2. Il Giudice di primo grado, ritenuta la versione alternativa degli imputati (secondo i quali la vittima, in stato di ebbrezza, li aveva importunati, sicchØ essi avevano reagito colpendolo solo con qualche schiaffo sulla nuca) recisamente smentita dalle immagini delle videocamere e dei video contenuti nei cellulari, reputato acclarato il nesso di causalità tra l’aggressione e l’evento morte, quanto all’atteggiamento psicologico, aveva ravvisato sussistente l’ animusnecandi ; ciò alla stregua della violenza e del numero dei colpi inferti e della zona vitale attinta (il capo), a dimostrazione di un intento non genericamente lesivo, bensì specificamente omicidiario nei riguardi del ‘nero’ che i due imputati si erano accordati per ‘schiattare’ e che, non a caso, avevano fatto oggetto di scherno e aggressione già il giorno precedente.
Impossibile – secondo il Giudice di primo grado – che i due non fossero consapevoli, al momento dell’azione, di provocare la morte della persona offesa come conseguenza certa o altamente probabile delle loro azioni, così come era altrettanto impossibile che costoro non si fossero resi conto della gravità delle lesioni procurate alla persona offesa, considerato il sangue copioso che questa perdeva dal naso.
Per tale via, escludeva la qualificazione giuridica invocata dalla difesa di omicidio preterintenzionale, ricordando che il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato risiede nella diversità dell’elemento psicologico che nell’omicidio preterintenzionale affermava consistere nella volontarietà delle percosse o delle lesioni cui consegue la morte dell’aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale indiretta della previsione del rischio. Tale situazione riteneva, alla stregua di tutti gli elementi di prova, che non potesse ravvisarsi in capo agli imputati, invece reputati animati da una volontà di uccidere la vittima o quantomeno di accettazione del relativo rischio, come conseguenza altamente probabile dei colpi dagli stessi inferti.
1.3. Con la sentenza in preambolo, in riforma di quella di primo grado, la Corte di appello di Napoli Sezione Minorenni ha ritenuto sussistente la diversa ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, nell’accezione fornita dalla piø recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale Ł una combinazione di dolo per il reato di percosse o di lesioni e di prevedibilità in concreto per l’evento morte.
Trasponendo tale principio al caso in esame, ha ritenuto sicuramente prevedibile in concreto la morte dell’aggredito o, quantomeno, il concreto pericolo per la sua incolumità, «ben potendo gli imputati rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione da loro posta in essere in ragione del fatto che avevano reiteratamente colpito la vittima con calci e pugni, anche mentre era a terra, e che questi presentava una copiosa fuoriuscita di sangue e che si trovava, rispetto ai suoi aggressori, in stato di inferiorità fisica a causa del livello alcolemico riscontrato e della cirrosi epatica dalla quale era affetto» (così a p. 13 della sentenza).
Ha poi osservato – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado – che l’evento morte non potesse essere ritenuto come risultato certo o altamente probabile della condotta (dolo diretto) o come rappresentazione di una significativa possibilità della sua verificazione (dolo eventuale) per le seguenti ragioni: i) l’aggressione era stata realizzata con «calci, pugni e schiaffi che nella loro comune accezione, anche in considerazione della zona corporea colpita, non si ritengono mortali» e «non erano state utilizzate armi e oggetti
contundenti o quant’altro potesse ritenersi idoneo a causare la morte della vittima» (p. 9 della sentenza), ribadendosi «che le zone corporee colpite, quali il naso e la fronte sono anch’esse non individuate quali vitali nell’immaginario collettivo» (p. 10 della sentenza); ii) il tenore delle interlocuzioni tra gli imputati e tra questi e altri soggetti non davano contezza di una volontà omicida, non potendo la stessa desumersi dal fatto che COGNOME avesse manifestato il proposito di «schiattare il nero», trattandosi di un’espressione ‘colorita’ che indicava unicamente l’atto di percuotere; iii) sulla base del successivo comportamento serbato dagli imputati, poichØ se «l’intento fosse stato quello di uccidere l’uomo, dopo essersi resi conto che questi si era alzato e stava allontanandosi dai luoghi, si sarebbero adoperati per portare a termine quanto si erano prefissi» (p. 9); iv) l’emorragia cerebrale indicata quale causa della morte, secondo i periti, contemplava chances di sopravvivenza se la vittima avesse ricevuto soccorsi piø tempestivi (p. 11).
Ha, quindi, concluso che vi era prevedibilità in concreto dell’evento morte, poichØ «i due ben potevano rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione posta in essere, avendo reiteratamente colpito la vittima con calci e pugni anche quando era a terra, vittima che presentava una copiosa fuoriuscita di sangue, che si trattava rispetto agli aggressori in stato di inferiorità fisica a causa del livello di tasso alcolemico nel sangue e della cirrosi epatica di cui era affetto» (p. 13), in ciò ravvisandosi il coefficiente psicologico della preterintenzione.
Avverso quest’ultima sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e denuncia due motivi.
2.1. Con ilprimo deduce violazione di legge e piø vizi di motivazione, ivi compreso il travisamento di prova, in punto di diversa qualificazione del fatto quale omicidio preterintenzionale.
Il Procuratore generale ricorrente, dopo avere richiamato la conforme ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze dei giudici di merito, ha in primo luogo censurato come contraddittorie e travisanti le affermazioni della Corte di appello riguardanti la zona corporea colpita.
Dopo aver ricordato che non v’Ł dubbio sul fatto che l’ exitus sia stato conseguenza dei colpi inferti alla testa mediante calci e pugni, tali da determinare un contraccolpo del cervello all’interno della scatola cranica causato dall’aggressione violenta degli imputati, ha censurato come manifestamente illogica l’affermazione secondo la quale i colpi inferti non avevano raggiunto una zona vitale, attraverso una erronea indicazione delle zone colpite (naso e fronte) e del tutto trascurando i colpi inferti alla testa.
Ha, poi, denunciato come contraddittorio l’ulteriore argomento utilizzato per dal Giudice di appello escludere il dolo, ossia la circostanza di non avere gli imputati portato a termine il proposito criminoso quando, dopo la violenta aggressione, avevano visto la vittima rialzarsi e, per quanto barcollante, allontanarsi da quel luogo. L’affermazione – osserva il Procuratore generale ricorrente – confligge con quella di p. 13 della stessa sentenza in cui si afferma che «i due ben potevano rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione posta in essere, avendo reiteratamente colpito la vittima con calci e pugni anche quando era a terra, vittima che presentava una copiosa fuoriuscita di sangue, che si trattava rispetto agli aggressori in stato di inferiorità fisica a causa del livello di tasso alcolemico nel sangue e della cirrosi epatica di cui era affetto».
Si denuncia, ancora, il travisamento della prova in punto di affermata «assenza di mezzi contundenti» utilizzati dagli imputati per colpire ovvero infierire sulla vittima. L’affermazione in parola sarebbe – secondo il ricorrente – recisamente smentita dall’audio riportato a p. 32 della sentenza di primo grado, nel quale NOMEX commentando le lesioni inferte alla
vittima, faceva espresso riferimento a uno sfollagente; nello stesso senso deporrebbe il video, riportato a p. 16 della sentenza di primo grado, in cui si vede l’imputato COGNOME impugnare un bastone di ferro; infine, come indicato a p. 30 della sentenza di primo grado, sarebbe significativo – in senso contrario all’affermazione della Corte territoriale -il frame del sistema di videosorveglianza dal quale emerge che gli imputati avevano colpito la vittima con un oggetto non meglio individuato, presumibilmente una pietra, raccolto da terra.
Dunque, lamenta che il Giudice di appello sarebbe pervenuto alla diversa qualificazione dell’elemento psicologico senza valutare tutti gli elementi di prova, travisandone alcuni e trascurando che il dato della consapevolezza della gravità e della potenzialità omicida delle lesioni Ł reso evidente dalle frasi registrate: «ho aperto la fronte, perchØ quello Ł il rumore che si Ł sentito nel video Ł perchØ gli ho dato un pacchero in faccia ed Ł caduto a terra, gli ho dato in fronte gli ho spaccato tutta la fronte», «sono proprio bello ..uou come scorreva il sangue a quel nero te lo giuro mi sono sfogato proprio, stasera vado un’altra volta… Lo vado a battere un’altra volta»).
Evidente, dunque, secondo il Procuratore generale ricorrente, sarebbe l’omessa valutazione da parte della Corte di appello di elementi determinanti, emergenti dagli atti processuali e suscettibili di disarticolare l’intero ragionamento della decisione impugnata, rendendo illogica la motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 584 cod. pen.
Richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra l’omicidio intenzionale e quello preterintenzionale consiste nella circostanza che in quest’ultimo caso il dolo deve riguardare esclusivamente l’evento meno grave (percosse o lesioni), mentre l’evento mortale Ł imputato a titolo di colpa, coefficiente soggettivo per la cui configurazione Ł necessaria la non volontà dell’evento stesso, accompagnata dalla prevedibilità in concreto, da cui si evince un atteggiamento di trascuratezza verso l’altrui vita.
In altre parole, nell’omicidio preterintenzionale il soggetto agente non ‘mette in conto’ di procurare la morte della vittima per il conseguimento dei suoi obiettivi, ma soltanto di procurare lesioni, delineandosi l’evento mortale, quale conseguenza non voluta, ma prevedibile di una condotta che viola regole cautelari. Se invece, sulla scorta del giudizio di prognosi postuma, si può ritenere che l’agente si sia effettivamente rappresentato e abbia ‘messo in conto” il verificarsi dell’evento mortale come conseguenza della propria condotta, percependolo come ‘costo’ da tollerare per il conseguimento di un determinato obiettivo, ricorre la fattispecie dell’omicidio doloso, sotto il profilo del dolo eventuale.
Tanto premesso, secondo il Procuratore generale ricorrente, tutti gli elementi di prova condurrebbero a ritenere che entrambi gli imputati si fossero prospettati la morte della vittima, quale “costo da sopportare”, addirittura quale conseguenza altamente probabile della loro condotta, potendosi configurare non già il dolo eventuale, bensì – come affermato nella sentenza di primo grado – il piø intenso dolo diretto.
Avverso la sentenza ricorre altresì NOMEXX, con il ministero del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e denuncia due motivi.
3.1. Con il primo lamenta, l’apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello avrebbe confermato il diniego della messa alla prova.
Il confronto tra gli elementi specificamente indicati nell’atto di appello come trascurati dal giudice di primo grado (sincero pentimento dell’imputato e avviato percorso di revisione critica durante la detenzione, attestato dalle relazioni comportamentali versate in atti) e il ragionamento motivazionale del Giudice di appello, laconicamente agganciato alla gravità dei fatti commessi con modalità spietate, renderebbe evidente il vizio di motivazione e
l’assenza del doveroso giudizio prognostico sul processo di revisione critica.
3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 62bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego della concessione dell’attenuante della minore età con giudizio di prevalenza e, in ogni caso, in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, deducendone l’eccessività.
Denuncia che, anche sotto questo profilo, la motivazione del Giudice di appello risulterebbe solo formalmente esistente, ancorata alla mera gravità del fatto, mentre sarebbe stato trascurato il ruolo marginale avuto da NOME e il suo allontanamento graduale da modelli di comportamento devianti, come attestato dalle relazioni comportamentali nell’istituto di pena.
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di ritenere il ricorso ammissibile e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
5.In data 2 ottobre 2025 il difensore di NOMEXX ha depositato memoria difensiva nella quale ha in primo luogo dedotto l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale.
Sotto questo profilo osserva che i motivi denunciati che si sostanzierebbero esclusivamente in considerazioni critiche sulla motivazione adottata dal Giudice di secondo grado; i vizi dedotti implicherebbero una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e, come tali, sfuggirebbero al sindacato di legittimità. A conferma, il ricorrente evidenzia la circostanza che nel ricorso si fa riferimento all’uso di un corpo contundente invece mai apparso sulla scena del delitto, fotografata dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale.
Sotto altro profilo, il ricorrente ripercorre, condividendola, la motivazione del Giudice di appello in punto di elemento psicologico, chiedendo, via in subordinata rispetto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Parte pubblica, il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nient’affatto inammissibile, Ł fondato per le ragioni che si esporranno di seguito.
Conseguentemente, i motivi di ricorso di NOME vanno dichiarati assorbiti.
2.Quanto al profilo dell’inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa – eccepito nella memoria difensiva depositata nell’interesse di NOME – va qui richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione Ł inammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo come genericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 230751 – 01).
Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nella memoria difensiva, il ricorso del Procuratore generale non esprime una ricostruzione alternativa dei fatti e una soggettiva rilettura delle prove poste a fondamento della decisione assolutoria, ma Ł caratterizzato da un’adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Esso offre – così come impone l’osservanza del principio di autosufficienza in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti – la compiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse ovvero infedelmente rappresentate dal giudicante di per sØ dotate di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tali, cioŁ, da disarticolare – a
prescindere da ogni soggettiva valutazione – il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l’effettivo apprezzamento dei vizi, di volta in volta, dedotti.
Nel merito, prendendo in esame le doglianze poste a fondamento del ricorso della PartePubblica, ritiene il Collegio certamente fondati entrambi i motivi di ricorso del Procuratore generale, che possono essere trattati unitariamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate, per il cui scrutinio non Ł superfluo richiamare sinteticamente gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tra l’omicidio doloso e quello preterintenzionale.
3.1. Il tema va affrontato nel contesto del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Z., Rv. 285403 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 09/01/2020, COGNOME NOME, Rv. 278932 01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272050 – 01).
Quanto poi alla natura della preterintenzione, muovendosi in una prospettiva coerente con i valori costituzionali, questa Corte (Sez. 5, n. 10865 del 14/02/2025, COGNOME, Rv. 287753 – 01; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287459 – 01; Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024, COGNOME, Rv. 287244 – 01; Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, COGNOME NOME, Rv. 286931 – 01; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, COGNOME, Rv. 286574 – 01; Sez. 5, n. 23231 del 24 aprile 2025, COGNOME., non mass., Sez. 5, n. 19099 del 11 marzo 2025, Obagbolo, non mass.) ha affermato il principio secondo cui «L’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale Ł una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale».
Si Ł, in tali arresti, condivisibilmente chiarito che «la prevedibilità in concreto nell’omicidio preterintenzionale si atteggia in termini peculiari perchØla condotta dolosa di base Ł già volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, a di aggressione alla persona offesa, di modo che l’accertamento avrà ad oggetto sostanzialmente la proiezione della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l’agente avesse un margine di effettiva prevedibilità delle conseguenze della propria condotta» (cosìin Sez. 5 Loi, citata)». Conseguentemente si Ł affermato che nell’omicidio preterintenzionale il principio di colpevolezza Ł rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell’evento ulteriore e piø grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta, nella prospettiva indicata dalla Corte cost., sent. n. 42 del 1965 in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
Nel solco tracciato dal Giudice costituzionale, si Ł quindi osservato come sia consentito – tanto al legislatore, quanto all’interprete – di calibrare il coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, indefettibile ai fini dell’affermazione della responsabilità per fatti di reato, ma graduabile, per l’appunto, secondo una scala di intensità, in rapporto alla natura della fattispecie e dei beni giuridici da tutelare: a sostegno di tale lettura, la Corte ha richiamato la giurisprudenza relativa all’attribuzione dell’evento-morte nei delitti aggravati dall’evento di cui agli artt. 572, comma quarto, 588, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282908-01; Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084-01).
E, d’altro canto, secondo il principio risalente, ma mai superato, espresso da Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01, infatti, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione realizzata con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento.
In definitiva, il problema cruciale Ł stato individuato nell’indicazione degli indici fenomenici della prevedibilità dell’evento, avendo cura di non fare coincidere tale nozione con quella – che si tradurrebbe in una forma di cripto-responsabilità oggettiva – di prevedibilità in astratto dell’evento morte.
Coerentemente all’insegnamento di Sez. U n. 22676 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243381 – 01, si Ł posto l’accento sulla necessaria valorizzazione di «tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l’evento morte» ovvero «un concreto pericolo per l’incolumità della vittima», dovendo tenersi conto delle specifiche peculiarità dell’omicidio preterintenzionale, ove la condotta dolosa, in quanto offensiva dell’incolumità fisica della vittima, assume «un’originaria, specifica e marcata dimensione di pericolosità, di modo che Ł necessario accertare quale sia stata la proiezione in concreto di tale pericolosità sussistente in astratto, tale da consentire al soggetto agente, nella fattispecie contingente, di avere un margine di ‘calcolabilità’ quanto alle conseguenze del proprio agire».
Sez. U, COGNOME affermano, tra l’altro, che anche la «tesi della prevedibilità in astratto si pone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale (…) l’evento morte non voluto viene sempre messo a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso di causalità (…) indipendentemente da una indagine sull’elemento psicologico ad esso relativo», rimarcando la necessità che l’interprete abbia cura di soffermarsi sulle affermazioni e sulle correlate implicazioni di Corte costituzionale n. 364 del 1988, n. 1085 del 1988, n. 2 del 1991, n. 179 del 1991, n. 61 del 1995 e n. 322 del 2007, le quali hanno costituzionalizzato e definito i contorni del principio di colpevolezza, che partecipa di «una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioŁ, a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata (‘calcolabilità’) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta», rivestendo un ruolo parimenti fondante rispetto alla funzione rieducativa della pena.
Invero, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il quale deve illuminare e coprire l’intera condotta, estendendosi, ove si tratti di reato a evento naturalistico, a quest’ultimo, deve essere provata all’esito di un accertamento ad ampio spettro, comprensivo di condotta ed evento, in cui non Ł ammissibile che l’attribuzione di responsabilità personale nei confronti del soggetto agente discenda da una valutazione svolta, una volta per tutte, dal Legislatore, postulando, per contro, l’accertamento di circostanze fattuali puntualmente indicative, nel caso concreto, della sussistenza di un minimum di colpevolezza in capo al soggetto medesimo.
3.2. Poste tali condivise coordinate ermeneutiche, osserva il Collegio come la sentenza impugnata, dopo avere sunteggiato (p. da 4 a 8), secondo il loro snodarsi cronologico, le vicende che connotarono l’insorgenza e la realizzazione dell’azione omicidiaria, ha proceduto allo scrutinio del motivo di appello riguardante l’elemento psicologico che sorresse l’azione di entrambi gli imputati. La Corte territoriale, pur muovendosi all’interno di una cornice di riferimento giuridicamente esatta – sia quando ha delineato, traendole da Sez. U,
n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261105 – 01, le coordinate delle forme di dolo, sia quando ha mostrato di aderire all’indicata recente costruzione giurisprudenziale dell’omicidio preterintenzionale – ha affermato la sussistenza di tale ultimo coefficiente senza svolgere un’accurata analisi delle risultanze di prova, in un incedere argomentativo nel quale gli elementi reputati fondamentali nel percorso logico-giuridico del primo Giudice sono stati o omessi o solo sinteticamente citati a sostegno della ricostruzione privilegiata e assertivamente reputati dimostrativi della difforme conclusione raggiunta, ove non travisati.
Osserva, in particolare, il Collegio che la sentenza, dopo avere condivisibilmente escluso il dolo intenzionale – alla luce delle conversazioni che rivelano un primario proposito da parte degli imputati di continuare a sfogare la loro violenza sulla vittima – ha svolto considerazioni assertive, affermazioni manifestamente illogiche ed errate in diritto, in primo luogo laddove ha collegato l’elemento psicologico della preterintenzione all’affermazione secondo cui i colpi inferti (calci, pugni e schiaffi) «nella loro comune accezione, anche in considerazione della zona corporea colpita, non si ritengono mortali» e che «le zone corporee colpite, quali il naso e la fronte, sono anch’esse non individuate quali vitali nell’immaginario collettivo».
Si tratta di un’asserzione assolutamente generica, che trascura l’esatta indicazione di tutte le zone corporee attinte (che, invece, includono certamente la testa, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata).
Inoltre, va qui evidenziato che – diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, alla stregua di un’imprecisata nozione di ‘immaginario collettivo’ – la testa presenta organi vitali, come il cervello e i vasi sanguigni che servono la zona (per un cenno, a mero titolo esemplificativo, v. Sez. 1, n. 32875 del 16/09/2025 (punto 2.1. del Considerato in diritto). Il tema riveste peculiare rilievo, poichØ l’affermazione Ł piø volte ribadita dalla Corte territoriale, anche nell’apparato argomentativo che sorregge l’esclusione del dolo eventuale.
Il Giudice di appello ha, inoltre, optato nel senso della sussistenza dell’elemento della preterintenzionalità senza fornire alcuna ragione giustificativa, e dunque in termini meramente assertivi, trascurando di motivare sulla potenza e sul numero dei colpi, sulla loro potenzialità letale, sulle caratteristiche dei protagonisti dell’aggressione, sulla posizione reciproca delle parti.
Venendo, poi, all’esame dei profili fattuali, che, secondo la Corte territoriale, sarebbero tali da escludere il dolo eventuale, nel procedimento logico- induttivo, attraverso il quale si risale dalle modalità della condotta ai profili di adesione psicologica all’evento che giustificano l’attribuzione del reato a titolo di omicidio volontario, si osserva: a) che Ł manifestamente illogica l’affermazione – priva di alcuna motivazione e, anzi, a fronte di un audio di NOME, riportato nella stessa sentenza, dal quale emerge l’uso di uno sfollagente – che non sarebbero state usate armi; b) che, a prescindere da tale elemento – sicuramente significativo se sussistente, ma certo non determinante, se assente, dovendo comunque esaminarsi la dinamica dell’aggressione – la Corte insiste nel carattere non vitale delle zone colpite, facendo riferimento a un “immaginario collettivo” non meglio specificato e privo di qualunque dimostrazione che spieghi come mai la Corte territoriale non colga l’esistenza di organi vitali nella testa; c) che l’affermata possibilità di tempestivi soccorsi per la vittima trascura del tutto di prendere in esame luogo e orario dell’aggressione; d) che non Ł dato comprendere, rispetto alla gravità delle conseguenze lesive accertate in sede di consulenza autoptica, quali elementi – diversi dall’irrilevante assenza di una frattura della teca cranica giustifichino la conclusione del carattere non letale, anche nella prospettiva soggettiva
dell’agente nel momento nel quale teneva condotta, dei colpi sferrati.
Conclusivamente, ciò che risulta evidente, sotto un determinante aspetto metodologico, Ł la mancata rispondenza dello sviluppo logico-argomentativo della sentenza impugnata all’obbligo di fornire una motivazione puntale e adeguata. Nell’ordito motivazionale della sentenza impugnata difetta, infatti, un’appagante considerazione ed estrinsecazione delle ragioni poste a fondamento della diversa opzione operata dal Giudice di appello. Il mancato rispetto del principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo differente, dotato di adeguata e maggiore persuasività in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto, costituisce, quindi, una ragione di annullamento della sentenza impugnata, in quanto il defici t motivazionale denunciato emerge come connotato da entità tale da rendere il percorso giustificativo sostanzialmente apparente, siccome non adeguatamente confutativo della statuizione riformata.
Il Giudice del rinvio, rimosse le suindicate aporie motivazionali, dovrà, una volta ricostruita l’esatta dinamica dei fatti, verificare se, muovendo dalla logicamente esclusa sussistenza del dolo intenzionale, nell’aggressione da parte di piø soggetti, eventualmente anche con l’uso di uno sfollagente, di un soggetto, in orario notturno, con ripetuti colpi al viso e al capo e di intensità tale che uno dei protagonisti poteva affermare di avere «aperto la fronte» alla vittima, sia ravvisabile un dolo di lesioni accompagnato da una mera prevedibilità in concreto dell’evento morte per violazione di regole cautelari nel portare a termine l’aggressione (violazione da intendersi come inosservanza colposa di modalità comportamentali idonee a conservare gli effetti dell’aggressione stessa nella programmata finalità di ledere) o se chi ha deciso di agire nei termini sopra ricostruiti, avendo contezza delle modalità oggettive della condotta che poneva in essere, potesse razionalmente prefigurarsi la verificazione del decesso della vittima e, ciononostante, abbia scelto di iniziare e portare a termine l’aggressione, anche a costo di provocare la morte della persona offesa.
Tale verifica dovrà essere svolta anche nella prospettiva controfattuale dell’eventuale emersione di elementi – rispetto a una aggressione reiterata e protrattasi nel tempo, alla totale assenza di ogni stupore rispetto agli esiti di quanto accaduto, alla assoluta mancanza di rispetto della dignità umana – che possano condurre a ritenere che gli agenti si sarebbero astenuti dalla condotta se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.
4. La pronuncia impugnata dev’essere, dunque, annullata, con rinvio alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a un nuovo giudizio.
Va, in particolare, indicata come Giudice del rinvio la medesima Corte di Appello di Napoli – Sezione per i Minorenni, in diversa composizione, condividendo il Collegio il principio secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, nel caso di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla sezione per i minorenni della corte d’appello, competente alla celebrazione del giudizio di rinvio Ł la medesima corte d’appello in diversa composizione, salvo che l’ufficio giudiziario sia costituito da un’unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello piø vicina» (Sez. 4, n. 2778 del 20/11/2024, dep. 2025, J., Rv. 287483 – 01; Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, Dep. 2020, C., Rv. 278972 – 02).
Il Giudice del rinvio nella propria valutazione – restando assorbito nel disposto annullamento il ricorso di COGNOME – si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, Sezione per i minorenni, in diversa composizione.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.