Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28896 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez.
UP – 14/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Parti civili:
NOME NOME
COGNOME NOME (rappresentata Dai Genitori COGNOME NOME E NOME )
Esposito Immacolata
Comune Di Portici
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’assise d’appello di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L’avvocato della parte civile NOME COGNOME conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2024, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata dalla Corte di assise della medesima città il 16 marzo 2023, di NOME COGNOME alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, relativamente al reato di omicidio aggravato ex art. 577, primo comma n. 4, in relazione all’art. 61 n.1 cod. pen., consumato ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in
Con concorde valutazione i giudici di merito hanno così ricostruito i fatti: la notte del 29 ottobre 2021, l’imputato, svegliatosi di soprassalto avendo udito il rumore di una macchina che transitava lungo la strada che porta alla sua abitazione, temendo, in ragione di un furto precedentemente subìto, che si trattasse di ladri, si recava, armato di una pistola Beretta cal. 40 su un terrazzino ed esplodeva piø colpi d’arma da fuoco (tra i sette e gli undici) in direzione di un veicolo, una Fiat Panda, attingendo mortalmente i due giovani che erano all’interno, NOME COGNOME, conducente, e NOME COGNOME, passeggero. Dopo circa mezz’ora chiamava i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, constatavano il decesso dei giovani.
La Difesa contesta l’iter argomentativo dell’impugnata sentenza sotto un duplice profilo: da un lato, evidenzia come non vi sia prova certa che l’uomo abbia agito per vendetta; dall’altro, sottolinea che tale movente non integrerebbe comunque un futile motivo.
1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, Ł nel complesso infondato e dev’essere rigettato.
Nel caso in esame, peraltro, il fatto originariamente contestato al Palumbo in sede di ordinanza cautelare non Ł stato mutato nella descrizione formulata dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, essendosi limitato l’inquirente ad esplicitare la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1), cod. pen.: non vi Ł stata quindi alcuna trasformazione di fattispecie incriminatrice idonea a destabilizzare ai danni della difesa il complessivo quadro fattuale oggetto di giudizio e già emergente in fase cautelare.
Per stabilire il carattere “futile” o meno del motivo non può adottarsi nØ una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l’atteggiamento personale dell’agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, nØ una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell’impulso che ha determinato l’azione o l’omissione.
Secondo l’indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal “comune sentire” ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto “futile” quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa (in questa prospettiva Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, COGNOME, Rv. 237686 – 01 e Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806 – 01, in cui si fa riferimento alla “coscienza collettiva”; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 240001 – 01; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, COGNOME, Rv. 240905 – 01, che fanno riferimento alla “generalità delle
Secondo un piø recente orientamento, Ł preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l’ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione
Non coglie quindi nel segno la censura difensiva che, nel sottolineare l’assenza di un’analisi dell’elemento soggettivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in argomento, in realtà cerca surrettiziamente di reintrodurre circostanze fattuali volte ad avvalorare la tesi (invero esclusa dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed ancorata alle risultanze probatorie, e pertanto insindacabile i questa sede) che il passaggio dell’auto condotta dalle parti offese la notte del fatto costituisse un ragionevole elemento di pericolo per l’imputato.
Così Ł deciso, 14/05/2025
Il Presidente NOME COGNOME