Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50707 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina ennergenziale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in atto
1. La Corte di assise di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Pavia ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni venti di reclusione, previo riconoscimento del vizio parziale di mente, per il delitto di omicidio, commesso in Pavia il 12 febbraio 2021, mediante asfissia, della compagna NOME COGNOME, fatto aggravato dall’esser stato commesso contro persona legata all’autore da una relazione affettiva; e per il delitto di cui all’a 493-ter cod. peli., per aver utilizzato indebitamente, presso un supermercato, la carta Bancomat di proprietà e intestata a NOME COGNOME, per un totale di euro 450.00, in Pavia dal 12 al 15 febbraio 2021.
2. La Corte di assise di appello ha rigettato la richiesta dell’imputato, che aveva reso piena confessione dei fatti, di contenimento della pena nel minimo edittale, rilevato che il commesso omicidio è di particolare gravità ed è punito con la pena dell’ergastolo. Ha quindi osservato che la scarsa capacità di autodeterminazione dell’imputato è stata conseguenza soprattutto della caduta di freni inibitori, a sua volta dipendente dalla condizione di ubriachezza contingente e di etilismo non cronico bensì abituale che, forse, avrebbe giustificato la contestazione dell’ulteriore aggravante specifica di cui all’art. 94 cod. pen.
Ha concluso che il trattamento complessivamente inflitto risponde ad equità ed è più che adeguato alla gravità del fatto, tanto più non considerato causa prevalente dell’agito criminale la condizione psicopatologica dell’imputato, accertato soltanto dal consulente di parte.
Ha quindi escluso la ricorrenza della provocazione, dato che la reazione della vittima, con insulti e lancio di oggetti in occasione di un ultimo litigio causa dall’insofferenza per il comportamento parassitario del compagno e per il suo fallimento sociale, fu il rutto di reciproche provocazioni.
Quanto poi alla richiesta del riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità per il reato di cui al capo 3), la Corte di assise di appello ha rileva che la pena inflitta per tale reato è pari a due mesi di reclusione soltanto, a fronte di un minimo edittale di un anno di reclusione, che è stata applicata la continuazione con l’omicidio in termini assolutamente favorevoli con ricadute sanzionatorie di minima afflittività e che quindi un ulteriore intervento correttivo sulla pena non sarebbe né congruo né coerente. E ciò in uno con quanto già affermato dal giudice di primo grado in ordine all’impossibilità di qualificare come lievissimo il pregiudizio economico che è derivato dal reato
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di assise di appello, nel rigettare la richiesta di attenuazione della pena irrogata in primo grado, ha trascurato: che il disturbo di personalità borderline fu diagnosticato sin dal 2017; che l’imputato è altresì affetto da disturbo da abuso di alcol moderato, del tutto diverso dall’ubriachezza abituale, e che contribuisce a rendere moderatamente incapace di cessare l’assunzione di alcol e di controllarne di volta in volta la quantità; che tale situazione ha fatto scemare grandemente la capacità di volere al momento del fatto, con ruolo preponderante svolto dal disturbo della personalità. E non risponde dunque ai contenuti dell’accertamento l’affermazione della Corte di assise di appello, secondo cui la condizione psicopatologica non ha rappresentato la causa prevalente della condotta omicida. Di qui l’erroneità della decisione di contenere la diminuzione di pena ex art. 89 cod. pen. in soli due anni e due mesi a fronte di una possibile riduzione massima di sette anni e sei mesi.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione. L’affermazione della Corte di assise di appello in ordine alla reciprocità delle provocazioni è smentita dalle dichiarazioni rese dall’imputato, e in generale ritenute attendibili e veritier che ha riferito di essere stato vittima di una aggressione fisica da parte della COGNOME che, in stato di agitazione, lo insultava, gli dava pugni in testa e gli tirava i capelli, lanciandogli contro libri e strattonandolo a più riprese.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità con riguardo al capo 3 dell’imputazione. La Corte di assise di appello non ha esposto le ragioni per le quali non ha riconosciuto l’attenuante, ignorando che l’imputato utilizzò la carta bancomat solo ed esclusivamente per soddisfare alcuni suoi bisogni, astenendosi dal prelevare tutto l’ammontare disponibile.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Il difensore delle costituite parti civili ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso (la condanna dell’imputato e la rideterminazione della somma a titolo di provvisionale), in uno con la nota spese.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è infondato. La Corte di assise di appello ha ben spiegato le ragioni che hanno indotto a rigettare la richiesta di ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, confermando una misura di pena ritenuta, con giudizio discrezionale non censurabile in questa sede appunto perché compiutamente argomentato, rispondente ad equità e più che adeguato alla gravità del fatto. In riferimento alla incidenza del disturbo della personalità sulla insorgenza ed attuazione del proposito criminoso ha ricordato, così logicamente negandone il preteso ruolo esclusivo, che la scarsa capacità di autodeterminazione è dipesa, in parte per nulla marginale, dalla caduta dei freni inibitori conseguente alla condizione di ubriachezza contingente e di etilismo sostanzialmente abituale. Alla luce di questa considerazione, la determinazione di confermare la statuizione del giudice di primo grado, per una diminuzione non nella massima estensione dell’attenuante del vizio parziale di mente, è adeguatamente motivata.
Il secondo motivo è parimenti infondato. A fronte del rilievo difensivo dell’aggressione che la persona offesa aveva portato nei confronti dell’imputato, la Corte di assise di appello ha osservato, con notazione che si sottrae a censure siccome tassello della logica ricostruzione in fatto della vicenda, che si trattò al più di un comportamento violento ed offensivo della vittima che si inscriveva nell’ambito di reciproche provocazioni, frutto di un ennesimo litigio che scandì i logorati rapporti di coppia. Sulla base di questa premessa in fatto, compiutamente motivata, la Corte di assise di appello ha fatto discendere la conseguente e corretta conclusione, secondo cui, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “non è configurabile l’attenuante della provocazione quando l’esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l’attribuzione all’uno o all’altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione” – Sez. 1, n. 26847 dell’1/7/2010, Rv. 247720; v., anche, Sez. 5, n. 42826 del 16/7/2014 Rv. 261037; Sez. 5, n. 27698 del 4/5/2018, Rv. 273556 -.
Il terzo motivo è infondato. La Corte di assise di appello, a differenza di quanto affermato in ricorso, ha correttamente argomentato in punto di esclusione dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. Ha evidenziato, e il dato è inequivoco, che il danno di euro 410,55 non può essere apprezzato in
termini di spiccata levità; ha quindi chiarito che l’aumenl:o di continuazione applicato nella misura di due mesi di reclusione, a fronte di una forbice edittale per il delitto in esame da uno a cinque anni di reclusione, non consente ulteriori attenuazioni di pena. Si tratta di una valutazione discrezionale di commisurazione della pena che, logicamente motivata, non può essere sindacata in questa sede.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, secondo quant specificamente disposto in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 31 ottobre 2023
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Il consigli re estensore
Il presidente