Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39518 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME nell’interesse della parte civile NOME. Il difensore deposita conclusioni e nota spese di cu chiede l’accoglimento
E’ altresì presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di LATINA in difesa dell’imputato COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.5.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato l sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME COGNOME d reato di omicidio colposo di NOME COGNOME, in relazione all’incid stradale avvenuto il 25.1.2014 in Fondi: l’imputato, alla guida della pr autovettura Ford Focus, procedendo sulla strada regionale Frosinone-Gaeta con velocità (75 km/h) non adeguata e superiore al limite massimo (60 Km/h), andava a collidere con l’autovettura Peugeot 307 condotta dal NOMENOME NOME qu si era immesso sulla strada contromano e omettendo di dare la precedenza.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto d all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territor trascurato che l’autovettura antagonista condotta dal COGNOME si repentinamente immessa sulla strada regionale in violazione delle norme d codice della strada. Il tema della prevedibilità dell’evento è stato affro modo incoerente, così come quello della possibilità di porre in essere la mano di emergenza necessaria ad evitare l’evento, tenuto conto dell’improvv ostacolo costituito dalla vettura della persona offesa.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici di appe mantenuto le statuizioni in favore della parte civile, nonostante l’assicura COGNOME già provveduto al ristoro di tutti i danni in favore della costitui civile.
Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con l chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo dedotto è aspecifico, in quanto non si confronta con ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, essenzialmente, addebita all’imputato di non avere neanche tentato di praticare adeguate manovre p evitare l’impatto o, almeno, ridurne la forza per limitare gli effetti lesivi.
In particolare, i giudici del merito hanno riconosciuto (per sponta ammissione nell’immediatezza dello stesso imputato) che non vi era stat neppure un tentativo di frenata da parte del COGNOMECOGNOME nonostante COGNOME av un’ampia visuale sulla strada percorsa (trattandosi di un tratto rett preceduto da un curvone ad ampia visibilità). La ragione dell’assenza di idon manovre per evitare l’impatto è stata, non illogicamente, ricondotta proprio velocità eccessiva e inadeguata allo stato dei luoghi, visto che – secondo la territoriale – qualora il COGNOME COGNOME rispettato il limite di velocità, eg stato in grado di avvistare tempestivamente l’ostacolo paratosi davanti reagire, ponendo in essere prima della collisione azioni di frenata o di sviam tali da scongiurare l’urto ovvero di ridurne la violenza.
La sentenza impugnata, quindi, con argomentazione logica e non viziata in diritto, ha stabilito che la velocità di guida dell’imputato non era stata so violativa dell’art. 142 cod. strada, in quanto superiore a quella mas consentita in quel tratto di strada, ma anche irrispettosa dell’art. 14 strada, in quanto la velocità tenuta non aveva consentito all’imputat arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visib particolarmente ampio, ovvero di evitare l’ostacolo.
Il secondo motivo, oltre ad essere privo di autosufficienza – in qu l’allegazione del ricorrente in ordine all’avvenuto integrale risarcimento del in favore della parte civile non risulta supportata da alcunché – è comun manifestamente infondato.
Infatti, la parte civile regolarmente costituita ha sempre diritto a parte al processo, anche in caso di avvenuto ed integrale risarcimento del dann poiché ciò non determina il venir meno del suo interesse a partecipare ai gr successivi del giudizio, che prosegua in conseguenza dell’impugnazione del sol imputato sui capi concernenti la responsabilità penale, atteso che la decision giudizio di impugnazione in ordine ad essi si riflette sulla decisione rela risarcimento del danno, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l’azione civile (cfr. Sez. 3, n. 22138 del 09/12/2016 – dep. 2 Rv. 270501 – 01). Anche nel giudizio di cassazione, la parte civile che ab ricevuto l’integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle sp processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecip processo, pur in mancanza di impugnazione dell’imputato sul capo concernente l’azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell’impugnazione su relativa al risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, n. 17509 del 30/10/20 dep. 2019, Rv. 275595 – 03).
Nella specie, peraltro, neanche appare configurabile una “duplicazione” de risarcimento, come paventato dal ricorrente, visto che la Corte di appello limitata a confermare le statuizioni civili del giudice di primo grado e l’avve risarcimento del danno non può che fare riferimento a tale specifica statuizione
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute d parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla par civile COGNOME NOME, che liquida in euro tremila, oltre accessori come legge.
Così deciso il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il ?residente /