Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE ROMA CAPITALE
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO, difensore della responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che hanno insistito per il rigetto del ricorso, l’AVV_NOTAIO riportandosi anche alla propria memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, parte civile costituita nel processo a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, quali responsabili civili, di RAGIONE_SOCIALE e «RAGIONE_SOCIALE», ricorre per l’annullamento della sentenza del 13 marzo 2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, pronunciando in sede rescissoria, ed in riforma della sentenza del 13 aprile 2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 41, 113, 589, primo e secondo comma, cod. pen., commesso ai danni di NOME COGNOME.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 141 cod. str. e il vizio di motivazione mancante e contraddittoria in relazione alla assoluzione di NOME COGNOME.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 589 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 14, 37 e 40 cod. str., nonché il vizio di motivazione mancante e contraddittoria in relazione alla assoluzione di COGNOME NOME.
1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 652 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica in relazione alla adozione della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste».
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato.
3.Con sentenza dell’Il giugno 2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di omicidio colposo in danno di NOME NOME. La vicenda riguarda l’incidente stradale occorso in RAGIONE_SOCIALE 1’8 giugno 2009 a seguito dello scontro tra l’autoarticolato condotto da COGNOME NOME e l’autocarro condotto da COGNOME NOME. Il NOME percorreva INDIRIZZO provenendo da INDIRIZZO, in direzione del deposito dell’RAGIONE_SOCIALE; giunto in prossimità di INDIRIZZO, andava a collidere con l’autocarro condotto da NOME NOME che si era immesso su INDIRIZZO provenendo da INDIRIZZO. In seguito al violento urto il NOME NOME riportava un politrauma cor fratture e lesioni viscerali multiple, decedendo sul posto. Si accertava, sulla base della ricostruzione offerta dal consulente del P.M. e delle emergenze processuali, che il Sa bene, proveniente da INDIRIZZO, si era immesso sulla INDIRIZZO senza dare la precedenza al COGNOME il quale, a sua volta, viaggiava a velocità eccedente il
limite. Si accertava anche che la INDIRIZZO, strada urbana a doppio senso di marcia, per la presenza di vegetazione incolta ai suoi margini e di un edificio posto all’intersezione con INDIRIZZO, non consentiva ai conducenti che la percorrevano di avvedersi del sopraggiungere di altri veicoli all’incrocio. Peraltro, il segnale verticale di “dare precedenza”, posto all’incrocio, era poco visibile, perché inclinato e ricoperto di vegetazione e sulla strada mancava un segnale di preavviso dell’intersezione. I giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la colpevolezza del COGNOME, conducente dell’autoarticolato e del COGNOME, responsabile dell’Ufficio tecnico e della segnaletica stradale della XV municipalità, in cooperazione con il primo, per il decesso del NOME.
parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabílità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Rv. 245526 – 01: “La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso ‘7. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi, rendendo una motivazione carente: non spiega come le anomalie presenti nel tratto di strada potessero entrare nella sfera di conoscibilità del funzionario ed è contraddittoria nella parte in cui, per un verso, nega l’operatività dell’organismo deputato a vigilare sullo stato della segnaletica stradale (RAGIONE_SOCIALE), per altro verso afferma che l’organismo riceveva segnalazioni sulla criticità della viabilità nel territorio, smistandole all’Ufficio tecnico del Municipio. La motivazione non soddisfa i criteri dettati in materia di reati coiposi omissivi, introducendo un non consentito automatismo nell’addebito di responsabilità che viene fatto discendere dalla posizione apicale rivestita dall’imputato nell’ambito dell’Ufficio tecnico».
3.3.Quanto alla posizione del COGNOME, osservava la Corte di cassazione: «Anche in relazione alla posizione di COGNOME NOME la motivazione non soddisfa i criteri affermati in sede di legittimità in ordine al giudizio controfattuale da compiersi in tema di responsabilità colposa. L’inosservanza delle regole caute/ari individuate (superamento del limite di velocità e non adeguatezza della velocità in relazione al tipo di veicolo condotto), poste a fondamento della pronuncia di responsabilità, non esauriscono il giudizio da compiersi, essendo necessario accertare se i comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ed anche se una condotta appropriata, conforme alla regola cautelare individuata, avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l’evento (cfr. in argomento Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008, Rv. 240172 – 01). Sul punto la Corte di merito offre risposte non esaustive, mancando di confrontarsi adeguatamente con le risultanze in atti. E’ emerso pacificamente – in quanto riportato anche nella sentenza di primo grado – come il consulente del P.M. abbia sostenuto che, qualora il COGNOME avesse serbato una velocità rispettosa dei limiti imposti, il sinistro si sarebbe egualmente verificato con la stessa violenza d’impatto. Non
sono indicate in motivazione le ragioni per le quali la Corte di merito abbia inteso discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il consulente in tema di causalità della colpa, ravvisando esclusivamente nella violazione delle regole cautelari individuate il fondamento della responsabilità, come si desume dal seguente passaggio motivazionale: “La condotta di guida del COGNOME, conducente del mezzo AMA, è stata certamente imprudente e pericolosa, avendo il prevenuto tenuto una velocità superiore a quella massima consentita su quel tratto stradale e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, al momento di raggiungere l’intersezione stradale con INDIRIZZO; inoltre ha tenuto una velocità non adeguata neanche al tipo di veicolo condotto, costituito da una’ motrice e da un rimorchio con un peso particolarmente elevato pari a 25.000 kg, condizioni che rendevano l’autoarticolato difficilmente manovrabile; risulta quindi sussistere per tale condotta di guida imprudente e pericolosa anche un profilo di colpa specifica in violazione degli artt. 140 e 142 CdS”. La Corte di merito ha quindi abdicato al compito di svolgere una compiuta indagine causale, verificando se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l’esito letale».
3.4.La Corte di appello, pronunciando in sede rescissoria, ha assolto entrambi gli imputati dal reato loro ascritto «perché il fatto non sussiste».
3.5.Dopo aver nuovamente ricostruito la dinamica dell’incidente, la Corte territoriale, con riferimento alla posizione del COGNOME, ha escluso che questi fosse a conoscenza (o comunque che ve ne fosse la prova) delle condizioni della segnaletica stradale che non gli erano mai state rappresentate dall’RAGIONE_SOCIALE (ufficio specificamente deputato a vigilare sullo stato della segnaletica stradale e a trasmettere all’ufficio tecnico le relative segnalazioni). Solo 1’8 giugno 2009, cinque ore prima dell’incidente mortale, RAGIONE_SOCIALE aveva segnalato alla Polizia Municipale l’assenza di segnaletica; il relativo fax era stato preso in carico dall’RAGIONE_SOCIALE il 10 giugno 2009. In tale contesto, afferma la Corte territoriale, non si può ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME potesse prevedere, con giudizio ex ante, lo specifico sviluppo causale e attivarsi per tempo.
3.6.Con riferimento alla posizione del COGNOME, la Corte di appello, richiamando e facendo propria la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, ha affermato che il sinistro si sarebbe verificato lo stesso e con violenza all’impatto quand’anche l’imputato avesse tenuto la velocità prescritta per quel tratto di strada (50 km/h). Si deve escludere, afferma la Corte territoriale, «che una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l’esito letale». Ed invero, aggiunge, la vittima non indossava nemmeno la cintura di sicurezza (dovendosi escludere il contrario) e il segnale di dare la precedenza, ancorché parzialmente coperto dalla vegetazione, era in qualche modo visibile al Sa bene.
4.Tanto premesso, il primo motivo è fondato.
4.1. Occorre in primo luogo disattendere i rilievi difensivi che censurano i costituti fattuali indicati dal giudice rescindente quali con-cause colpose dell’incidente (parziale visibilità del cartello di precedenza e mancato utilizzo, da parte del NOME, delle cinture di sicurezza).
4.2.Si tratta di deduzioni che non sono ammissibili in questa sede sia perché fanno riferimento al contenuto di prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento (le relative prove non vengono nemmeno allegate al ricorso) sia perché sollecitano un’indagine di legittimità che si spinge oltre il dato testuale della motivazione.
4.3.Vi è piuttosto da sottolineare che non è affatto chiaro nell’economia della decisione impugnata quale sia la rilevanza sul piano causale delle condotte ascritte alla vittima: se cioè fossero tali da costituire esse stesse causa esclusiva dell’evento oppure semplici concause, valutabili, però, ai soli fini della determinazione del danno risarcibile. In questo caso, il comportamento imprudente non esclude la responsabilità dell’autore della condotta incriminata; nel primo caso (rilevanza causale esclusiva) andrebbe invece spiegato in che modo il dato si coniughi con l’affermazione secondo la quale il rispetto del limite di 50 km/h non avrebbe impedito l’evento, visto che tale conclusione si basa non sul comportamento imprudente della vittima bensì sul fatto che, secondo quanto affermava il CT del PM, «quella che poteva cambiare era solo l’energia dell’urto. L’energia dell’urto è proporzionale alla massa e al quadrato della velocità. Ovviamente essendo la massa dell’autoarticolato molto elevata, seppur cambia di poco la velocità, l’effetto sinergico dell’urto è diverso, ma è leggermente diverso. Quindi l’energia sprigionatasi nel violento impatto che c’è stato avrebbe avuto effetti simili se l’autoarticolato avesse proceduto a 50 anziché a 60» (così dal testo della sentenza impugnata).
4.4.Sotto altro profilo, il giudizio contro-fattuale è stato effettuato senza tener conto del fatto che la rubrica indica quale causa dell’evento tanto la colpa generica, quanto quella specifica, costituita, quest’ultima dalla violazione delle regole cautelari di condotta poste tanto dall’art. 141 cod. str., quanto dall’art. 142 cod. str. (superamento limiti velocità). Sicché l’affermazione secondo la quale l’incidente si sarebbe verificato e, si badi, con le stesse conseguenze, anche rispettando il limite di velocità di 50 chilometri orari costituisce conclusione non coerente con l’editto accusatorio il quale imputa al conducente di non aver tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni della strada, del traffico e del mezzo.
4.5.Ed invero, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità
consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada (Sez. 4, n. 7(:)93 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280549 – 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo).
4.6.E’ stato altresì affermato, sempre in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01; Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, COGNOME, Rv. 261369 – 01). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che il principio dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284093 – 01; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281399 – 01; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272223 – 01).
4.7.Ne consegue che proprio l’argomento utilizzato per sostenere l’inevitabilità dell’evento (la massa dell’autoarticolato) milita a favore della conclusione contraria imponendo, semmai, detta massa, un comportamento di guida più prudente nell’approssimarsi ad una intersezione stradale che per gli altri utenti della strada (in particolare per quelli provenienti dalla stessa direzione della vittima) non appariva tale sia per la particolare conformazione della strada (apparentemente dotata di precedenza), sia per l’assenza di segnaletica orizzontale, sia per la poca visibilità di quella verticale. Tutte condizioni di fatto che si devono ritenere ragionevolmente a conoscenza più degli autisti dell’AMA (quotidianamente impegnati a percorrere quel tratto di strada) che degli altri utenti della strada. E non è cosa da poco la circostanza che fu proprio l’RAGIONE_SOCIALE, proprio quel 8 giugno 2009, a denunziare alla Polizia Municipale la mancanza di segnaletica solo cinque ore prima del sinistro ed il fatto che è la stessa Corte di appello, sia pure ad altri fini, a stigmatizzare la gravità e la c:ensurabilità della mancanza di segnaletica stradale. Afferma la Corte territoriale: «È invero incontestabile – alla luce delle risultanze in atti – la situazione di assenza totale di segnaletica orizzontale oltre alla già evidenziata scarsa visibilità dell’unico
segnale di “dare la precedenza” poiché leggermente piegato verso l’esterno della carreggiata e poiché coperto dalla vegetazione. Tali circostanze appaiono tanto più gravi e censurabili, laddove si consideri che: a) INDIRIZZO conduce esclusivamente al deposito AMA ed è dunque sito di transito di automezzi pesanti, come tali difficilmente manovrabili, soprattutto in situazioni di emergenza; b) proprio in ragione di ciò, era stata prevista una deroga alla regola generale del diritto di precedenza, posto che i veicoli in transito su INDIRIZZO avevano diritto di precedenza sebbene la strada avesse carattere secondario rispetto a INDIRIZZO. Appare dunque fin troppo evidente che tale situazione avrebbe dovuto essere massimamente segnalata ai veicoli in transito su INDIRIZZO, onde scongiurare il rischio che essi potessero essere indotti a conformare la loro condotta di guida alla regola generale. L’estrema gravità dell’omissione è stata condivisibilmente rimarcata nelle conclusioni del CT del PM già sopra riportate, con riferimento alla causalità del sinistro in esame; appare invero tanto più gravemente negligente censurabile la condotta omissiva in ordine alla segnaletica, laddove si consideri altresì il carattere pubblico del sito e la primaria rilevanza del servizio che ivi si espletava, in ragione delle esigenze legate alla raccolta dei rifiuti capitolini».
4.8.E’ la stessa Corte di appello, dunque, a riconoscere la sostanziale prevedibilità di comportamenti imprudenti degli altri utenti della strada e a riconoscere che la precedenza era stata eccezionalmente concessa alla via secondaria proprio per impedire che i mezzi pesanti effettuassero manovre difficili per imboccarla. Ma di tali aspetti della vicenda, contraddittoriamente ed illogicamente confinati alla sola parte destinata all’esame della posizione del COGNOME, non si è tenuto conto nel giudizio controfattuale.
4.9.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del COGNOME con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.
5.11 ricorso è fondato anche con riferimento alla posizione del COGNOME.
5.1.La rubrica imputa al COGNOME la violazione anche degli artt. 14 e 37 cod. str. che impongono agli enti proprietari delle strade (e ai Comuni nei centri abitati) di apporre e manutenere la segnaletica stradale. In particolare, oltre alla mancata manutenzione del cartello “Dare precedenza”, si imputa la mancata apposizione della segnaletica orizzontale di arresto, omissione – quest’ultima non in contestazione, essendo certo che l’area ne era completamente priva.
5.2.Se, dunque, si può convenire sulla circostanza che il COGNOME fosse all’oscuro delle condizioni che imponevano la manutenzione del cartello, non altrettanto può dirsi per la totale assenza della segnaletica orizzontale, assenza ritenuta dalla stessa Corte di appello oggettivamente assai grave e stigmatizzata
per le ragioni già indicate al § 4.7 che precede. Non si trattava dunque di ripristino della segnaletica stradale quanto della sua materiale apposizione.
5.3.Sicché, non necessariamente la segnalazione della sua mancanza doveva provenire dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio interdisciplinare deputato alla sola vigilanza della segnaletica stradale, trattandosi di deficit strutturale (omessa apposizione tout court) che impegnava le attribuzioni esclusive dell’ufficio (all’epoca) diretto dal COGNOME. La vigilanza sulla segnaletica presuppone la pre-esistenza dell’oggetto da vigilare, laddove nel caso in esame si tratta di una segnaletica che non è mai stata apposta.
5.4.Questo argomento è rimasto del tutto inesplorato non essendo stato approfondito dal giudice rescissorio questo specifico profilo ornissivo di natura strutturale che concorre con quello manutentivo e non ne è da questo escluso.
5.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti del COGNOME con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.
6.Resta assorbito il terzo motivo.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legil:timità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 01/02/2024.