Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22.3.2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio colposo in danno di NOME COGNOME, in relazione all’incidente avvenuto il 20.7.2015: l’imputato, alla guida di un autoveicolo, iniziando manovra di svolta a sinistra e non avvedendosi del sopraggiungere dal senso opposto del ciclomotore condotto dal COGNOME, urtava contro il ciclomotore, cagionando il decesso della persona offesa (avvenuto il 3.11.2015).
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità della colpa del prevenuto, visto che la persona offesa avrebbe avuto tutto il tempo per avvedersi dell’autovettura, in maniera tale da evitarla, stante la bassa velocità di marcia e le condizioni di tempo ottimali.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto articola doglianze che attengono al merito, pretendendo di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, il cui percorso logico appare immune da censure rilevabili nella presente sede di legittimità.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, ha adeguatamente evidenziato le circostanze fattuali che hanno caratterizzato il sinistro per cui si procede, avendo riscontrato che la collisione era avvenuta nel momento in cui l’autovettura, avendo intrapreso la manovra di svolta a sinistra, aveva completamente invaso la corsia di pertinenza del ciclomotore, proveniente dall’opposto senso di marcia. L’assenza di tracce di frenata o di scarrocciamento ha logicamente indotto il giudicante ad affermare che il conducente del ciclomotore si fosse trovato improvvisamente sbarrata la corsia relativa alla propria direttrice di marcia a causa della improvvisa invasione operata dal conducente dell’autovettura antagonista. Pertanto, la causazione del sinistro in oggetto è stata legittimamente attribuita in via esclusiva alla negligente condotta di guida tenuta dall’imputato, la cui pericolosa e repentina
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manovra di invasione della opposta corsia di marcia non ha consentito alla vittima di tentare manovre di evitamento, essendo mancato il tempo psicotecnico di reazione.
Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente