Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza in data 15.11.2022 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in data 14.3.2019 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod.pen. e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, applicando altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente:
il 28.10.2014, alle ore 10 e 20 circa, l’autobus di linea che procedeva in Livorno lungo INDIRIZZO in direzione mare era preceduto dall’autovettura Mercedes condotta da COGNOME NOME il quale, dopo aver accostato sulla destra mettendo le quattro frecce, improvvisamente effettuava una manovra “ad U” di inversione di marcia senza azionare la freccia. Nel frangente, l’autobus che si era spostato verso sinistra, non riusciva ad evitare la collisione con l’autovettura ed a causa della brusca decelerazione causava la proiezione in avanti di COGNOME NOME che viaggiava sull’autobus e che veniva sbalzata dal sedile dove era seduta mentre l’urto tra i veicoli si rivelava di modesta entità.
Il giudice di primo grado riteneva che la causa del sinistro andasse ascritta a responsabilità colposa esclusiva dell’imputato che aveva violato i precetti di diligenza e prudenza alla guida e non si era attenuto ai dettami prescritti in via specifica dall’art. 154 C.d.S. Del pari riteneva il nesso di causalità tra la caduta sofferta dalla vittima ed il suo decesso come acclarato dal medico-legale.
L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava integrale conferma in quella d’appello.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 530 cod.proc.pen. per il delitto contestato di cui all’art. 589, comma 2, cod.proc.pen. nonché il vizio motivatorio sul punto.
Si contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato rilevando le contraddizioni della motivazione che riguardano la divergenza nelle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME in ordine alla circostanza, ritenuta non decisiva, che l’auto si sia o meno fermata qualche secondo sulla destra.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. l’omessa e/o contraddittoria e/o illogica motivazione sulla totalità delle risultanze probatorie della consulenza di parte della difesa COGNOME prodotta nel dibattimento di prime cure nonché l’omessa motivazione sulle dichiarazioni rese al dibattimento dal consulente tecnico AVV_NOTAIO COGNOME.
Rileva che la Corte d’appello ha considerato non condivisibili le risultanze della perizia tecnica della difesa senza peraltro disporre a sua volta una perizia d’ufficio basandosi quindi su dati non oggettivi.
Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rilevata mancanza di cognizioni tecniche della Corte d’appello in merito alla capacità di valutare le risultanze dei complessi ed articolati calcoli tecnici dell’elaborato peritale depositato dall’imputato nonché la manifesta illogicità oltre alla violazione degli artt. 125 e 546 lett. e) cod.proc.pen.
Assume che sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno illegittimamente ed immotivatamente rigettato la richiesta formulata dalla difesa di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro non avendo i giudici di merito le competenze tecniche per confutare le argomentazioni del consulente della difesa.
In particolare, in merito alla eccessiva velocità dell’autobus, accertata dalla consulenza di parte, il dato é stato ritenuto in contrasto con le prove testimoniali assunte mentre la consulenza di parte ha ritenuto che l’unica ed esclusiva causa del sinistro sia stata la velocità tenuta dall’autobus.
Inoltre é stata presunta la manovra di inversione “ad U” del COGNOME che ha invece affermato di voler andare dall’altro capo della strada.
Si censura altresì la sentenza impugnata per vizio di motivazione laddove ha trascurato l’elemento invece decisivo della circostanza se l’auto si fosse o meno fermata sulla destra e laddove ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’imputato non potessero essere condivise.
Inoltre si sottolinea che la COGNOME non é stata indagata nonostante fosse autista dell’autobus e che non è stato effettuato alcun accertamento 5;u detto mezzo.
La Corte territoriale non ha neanche tenuto conto delle testimonianze delle testi COGNOME NOME e NOME, trasportate sul pulman che hanno invece riferito della forte velocità del mezzo.
Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., la violazione dell’art. 41, comma 2, cod.pen. elo la carenza e/o la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione sul punto.
Si assume che la Corte di merito ha ritenuto a priori e senza nessun accertamento di escludere la responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura la Bonuccelli.
Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 530, comrna 2, cod.proc.pen. in relazione alla mancanza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della prova della sussistenza e/o della commissione del fatto.
Rileva che dall’istruttoria espletata é emerso il plausibile e ragionevole dubbio sul nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento morte della Bonuccelli.
Con il sesto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133 cod.pen. Assume che la Corte di merito non ha tenuto conto dell’avvenuto integrale risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con il settimo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 175 cod.pen. laddove la sentenza impugnata non ha accordato il beneficio della non menzióne della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ii ricorso é nei suo complesso infondato.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di condanna, sicchè le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Le prime tre censure, riguardanti l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sono infondate.
Ed invero la Corte territoriale ha compiutamente ricostruito la dinamica dei sinistro sulla scorta delle prove acquisite, ritenendo irrilevante la parziale divergenza tra le testimonianze dei testi COGNOME e COGNOME ed individuando quale causa esclusiva dell’evento la condotta di guida del COGNOME COGNOME, dopo aver rallentato o essersi fermato sulla destra qualche secondo, aveva improvvisamente effettuato una manovra dii inversione “ad U”, così rendendo necessaria una brusca frenata da parte del conducente dell’autobus.
Va in premessa ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti come nel caso che ci occupa, da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10:335 del 10/2/2009, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238321). E in
altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).
Peraltro, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in virtù dei principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Pv.181382).
Con riferimento alla mancata ammissione di una perizia e quindi con riguardo ai tema dei poteri/doveri del giudice nell’accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze, per così dire, “ordinarie” ma che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche, si impongono al riguardo alcune puntualizzazioni.
L’art. 220, comma 1′ cod. proc. pen. prevede che «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche»: il tenore della norma è nel senso che il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia ( Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, COGNOME e NOME, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, COGNOME e NOME, Rv. 253707; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv.270936). Quanto alla individuazione della portata di tale discrezionalità valutativa, occorre tenere conto che la Corte di Cassazione in più occasioni ha evidenziato che
prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, RG., COGNOME, COGNOME e NOME,)
Si è così sostenuto che se è vero che l’ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione distrezionale del giudice, tuttavia non si può prescindere dal rilievo che essa rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione di dati. In tali situazioni, il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, che deve risolvere una serie di problemi che riguardano da un lato l’affidabiiità, l’imparzialità delle informazioni che i tecnici veicolano nel processo e dall’altro attengono alla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza. La sentenza Sez. 4, 43786 del 17/09/2010, COGNOME precisa che tali momenti topici dell’indagine fattuale vengono discussi nella dialettica processuale e conducono infine al giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni tecniche compiute nel processo. La razionale ponderazione, naturalmente, trova il suo momento di obiettiva emersione nella motivazione della sentenza, in cui occorre in primo luogo dar conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche del giudizio.
Nella specie la Corte di merito ha disatteso le conclusioni del c.t. della difesa (secondo cui [autobus al momento dell’impatto con la vettura dell’imputato viaggiava ad una velocità di 60 Km all’ora, quindi ben oltre il limite previsto per quel tratto pari a 40Km all’ora) non accogliendo neppure la richiesta di disporre una perizia volta a ricostruire la dinamica del sinistro e ciò, come si evince dall’ordito motivazionale della sentenza, proprio alla luce del quadro probatorio cristallizzatosi già nel giudizio di primo grado, laddove era emerso che la causa del sinistro andava individuata non già nella velocità tenuta dall’autobus (peraltro riferita come normale dai testi escussi) bensì nella condotta di guida del conducente dell’auto che, spostandosi prima verso il lato destro della carreggiata, aveva indotto il conducente dell’autobus ad indirizzare il mezzo verso sinistra per superarla, salvo poi improvvisamente effettuare l’inversione ad U con “taglio della strada”.
Il quarto motivo é inammissibile, stante la sua genericità facendo riferimento ad ipotetiche responsabilità di sanitari che ebbero in cura la I3onuccelli che non hanno trovato alcun riscontro nell’istruttoria espletata.
Il quinto motivo é inammissibile in ragione della genericità della censura che Si limita a contestare il giudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi dell’odierno imputato.
Il sesto motivo é manifestamente infondato.
Ed invero, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l’insussistenza di elementi di segno positivo, così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Il settimo motivo é manifestamente infondato non avendo l’appellante richiesto detto beneficio in sede di appello e neanche in sede di conclusioni nel relativo giudizio.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23.1.2024