Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di SANT’ANGELO DEI LOMBARDI in difesa di:
COGNOME NOME, fa presente che rinuncia al terzo motivo di ricorso relativo alla sospensione della patente ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.4.2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che – in sede di rito abbreviato – aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di omicidio colposo in danno di NOME COGNOME, in relazione all’incidente stradale avvenuto nella mattinata del 17.7.2015 in Sant’RAGIONE_SOCIALEtasia: l’imputato, alla guida di un trattore stradale, transitando sulla INDIRIZZO, tamponava il veicolo Fiat Scudo dell’RAGIONE_SOCIALE, che si trovava fermo sul margine della carreggiata; a seguito dell’impatto, il mezzo tampoNOME si proiettava in avanti, investendo la persona offesa, dipendente RAGIONE_SOCIALE, che in quel momento si trovava davanti al veicolo in sua dotazione.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa assoluzione nonostante l’insufficienza delle prove a carico.
Deduce che il COGNOME stazionava sulla statale 268, con utilizzo di un furgone RAGIONE_SOCIALE privo di insegne luminose, senza aver mai avuto da tale ente alcuna disposizione di eseguire interventi manutentivi su tale strada. Il tratto di strada teatro dell’incidente era caratterizzato da rettilineo di oltre 400 metri co perfetta visuale. L’autocarro condotto dall’imputato rispettava correttamente il limite di velocità di 70 Km/h. Il decesso del COGNOME ebbe a verificarsi a distanza di due giorni dall’investimento e costui era risultato positivo ai cannabinoidi. I Giudice di appello, in violazione dell’art. 191 cod. proc. pen., ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla RAGIONE_SOCIALE a distanza di poche ore dal sinistro mortale e non ha tenuto conto delle deposizioni dei testi difensivi. Le dichiarazioni rese dai coniugi COGNOME e COGNOME non sono attendibili, laddove affermano – nonostante procedessero in direzione opposta rispetto all’autocarro dell’imputato – di aver visto il furgone RAGIONE_SOCIALE con luci d emergenza accese attraverso lo specchietto retrovisore. In realtà, le foto allegate indicano che il furgone RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun dispositivo luminoso acceso.
II) Vizio di motivazione per omessa integrazione probatoria mediante esame dei testi indicati dalla difesa, che avrebbe consentito di accertare la verità dei fatti ed anche probabili falsità.
III) Erroneo esercizio di una potestà (sospensione della patente di guida) riservata dalla legge al Prefetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I primi due motivi di ricorso sono in fatto e reiterativi di analoghe doglianze su cui la Corte territoriale ha compiutamente e adeguatamente risposto.
2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell’immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, ond consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia (cfr., da ultim Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Rv. 285110 – 01).
2.2. Per quanto concerne l’accertamento di responsabilità del prevenuto, gran parte delle censure articolate dalla difesa ricorrente, oltre a sviluppare non consentite doglianze di merito, si soffermano su aspetti irrilevanti ed estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fonda, essenzialmente, sulla constatata ricostruzione della dinamica del sinistro.
I giudici di merito, in sintesi, hanno appurato l’andamento rettilineo del trattore stradale guidato dall’COGNOME, parallelo alla linea di mezzeria fino al punto di impatto, smentendo la tesi difensiva secondo cui egli avesse – subito prima dello scontro – intrapreso una manovra di sorpasso invadendo l’opposta corsia (sorpasso peraltro vietato in quel tratto di strada) ovvero che fosse stato costretto repentinamente a rientrare nella sua corsia a causa del sopravvenire di un altro mezzo dalla direzione opposta. Le tracce di frenata, lunghe oltre 12 metri, erano dritte e dirette verso il veicolo RAGIONE_SOCIALE, che era fermo sul margine della carreggiata, accanto al guard-rail, in maniera tale da lasciare uno spazio libero rispetto alla linea di mezzeria, consentendo il transito dei veicol provenienti dalla stessa direzione di marcia. Il mezzo condotto dall’imputato, invece, urtò con violenza contro il veicolo RAGIONE_SOCIALE, colpendolo all’altezza dello spigolo posteriore e laterale sinistro.
2.3. La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede di appello è stata motivatamente respinta, avendo la Corte territoriale ragionevolmente osservato come la richiesta di audizione di testi già sentiti durante le indagini – rispetto a cui contributo dichiarativo nulla la difesa aveva argomentato al fine di sostenere la necessità assoluta dell’invocato incombente – fosse superflua.
Del resto, nella specie non ricorreva alcun obbligo, in sede di appello, di disporre la rinnovazione istruttoria del dibattimento, non essendo stata dedotta
dalla difesa alcuna specifica violazione del diritto alla prova, né alcun irragionevole diniego di ammissione della prova da parte del giudice di primo grado, trattandosi di rito celebrato con le forme del giudizio abbreviato.
In definitiva, la Corte territoriale, in coerenza con le risultanze processuali e con motivazione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, ha concluso nel senso che il sinistro avvenne a causa della condotta imprudente dell’imputato il quale, nonostante guidasse un mezzo di notevoli dimensioni, non tenne un comportamento adeguato alle condizioni della strada, violando il relativo limite di velocità e non rallentando, nonostante la presenza del mezzo fermo ai margini della strada, perfettamente visibile (aveva le quattro frecce attive, alla luce del giorno), in tal modo cagionando la morte del NOME.
Sul terzo motivo – peraltro manifestamente infondato, in quanto l’applicazione ex art. 222 cod. strada della sospensione della patente da parte del giudice consegue ex lege al reato in disamina – vi è stata espressa rinuncia da parte del difensore in udienza, sicché lo stesso va dichiarato inammissibile.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ‘cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
Il Presidente