Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47043 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/2/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 16754/23 del 21/2/2023, questa Corte suprema, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria, che aveva condannato entrambi per il delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
Propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l’errore di fatto nel quale la Corte di legittimità sarebbe incorsa. Premesso che la ricorrente sarebbe stata riconosciuta colpevole del delitto di omicidio colposo per non aver disposto i sopralluoghi necessari per verificare l’idoneità, ai fini della sicurezza, degli interventi proposti con nota d 3/10/2009 da “RAGIONE_SOCIALE” (capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese incaricato dalla provincia di RAGIONE_SOCIALE Calabria della manutenzione delle strade), la sentenza n. 16754/23 non avrebbe considerato un decisivo elemento documentale emerso da entrambe le pronunce di merito: una comunicazione del 9/3/2010, inoltrata alla provincia di RAGIONE_SOCIALE Calabria (ed esibita in aula al teste COGNOME), con la quale “RAGIONE_SOCIALE” dava atto di un incontro tenutosi il 12 febbraio precedente, presso gli uffici provinciali, durante il quale erano stati convenuti lavori “a canone” (ripasso segnaletica esistente) ed “extracanone” (esecuzione di segnaletica non esistente e/o su striscia centrale) su un tratto della INDIRIZZO, compreso quello in cui si era poi verificato l’incidente mortale. L’inesatta percezione delle risultanze processuali, dunque, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata, risultando che la ricorrente – nella sua qualità dirigenziale – si sarebbe attivata ed avrebbe autorizzato i lavori indicati da “RAGIONE_SOCIALE” come necessari, non potendo, pertanto, essere chiamata a rispondere dell’evento letale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre ribadire, in primo luogo, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/3/2022, Basile, Rv. 221280).
Tanto premesso, il Collegio rileva che l’errore segnalato dalla ricorrente, quand’anche esistente, non rivestirebbe carattere di decisività, tale, dunque, da soverchiare la pronuncia di condanna.
In particolare, se anche fosse stato riscontrato che, successivamente alla segnalazione di “A.V.R.” del 3/10/2009 (pervenuta in RAGIONE_SOCIALE il 6/10/2009), si era effettivamente tenuto un incontro tra rappresentanti di quest’ultima e dell’ente provinciale (peraltro, non è dato sapere nella persona di chi), nel corso del quale
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erano stati convenuti i citati interventi di manutenzione sulla INDIRIZZO, che “RAGIONE_SOCIALE” si impegnava ad eseguire già nella settimana successiva, ciò non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità penale della ricorrente, secondo il percorso argomentativo steso dai Giudici del merito e non censurato dalla Corte di legittimità.
6.1. La COGNOME, infatti, è stata riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo per aver determinato la morte di NOME COGNOME, lungo la INDIRIZZO, e segnatamente perché – quale responsabile del procedimento del Settore RAGIONE_SOCIALE Calabria – “ometteva di predisporre in corrispondenza del Km INDIRIZZO della strada citata l’apposita segnaletica stradale prevista dall’art. 38, comma 7, C.d.S., sia verticale che orizzontale”. Ebbene, la sentenza impugnata ha evidenziato che: a) il 3/10/2009, la “RAGIONE_SOCIALE” aveva inviato al citato Ufficio 12 una nota con la quale erano segnalate alcune anomalie sulla INDIRIZZO, con richiesta di autorizzazione di intervento di manutenzione a misura; b) la nota, tra l’altro, evidenziava la necessità di eseguire interventi di segnaletica orizzontale di nuovo impianto anche nel tratto poi oggetto del sinistro; c) la stessa “RAGIONE_SOCIALE“, nell’occasione, si rimetteva al “giudizio tecnico” della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva che fosse ordinata l’esecuzione dei lavori e restava in attesa “delle relative istruzioni in merito all’attività istruttoria necessaria (sopralluog documento e/o progetto preliminare) e ad eventuali successive esecuzioni”. Muovendo da questi elementi in fatto, i Giudici di merito – con argomento non censurato in sede di legittimità – avevano quindi riscontrato che l’indicazione fornita da “RAGIONE_SOCIALE” non era vincolante per l’ente pubblico committente (la RAGIONE_SOCIALE), al cui definitivo giudizio tecnico era rimessa la decisione circa gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la messa in sicurezza del tratto stradale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.2. Ne consegue, dunque, che, anche ammettendo che un incontro tra impresa e RAGIONE_SOCIALE si fosse tenuto il 12/2/2010, che i sopralluoghi fossero stati compiuti e che fossero stati convenuti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (come si legge nella nota del 9/3/2010), rimarrebbe comunque un evidente profilo di colpa in capo alla ricorrente, quale non aver verificato – anche attraverso tecnici dell’ente – se tali lavori fossero stati poi effettivamente eseguit e, primariamente, se fossero sufficienti alla messa in sicurezza; come indicato nella sentenza impugnata, infatti, l’istruttoria aveva evidenziato che alla data dell’incidente (19/8/2011), nessun intervento era stato compiuto sulla segnaletica verticale (volta a segnalare una pericolosa curva sinistrorsa di 106-107 gradi), né su quella indicante il limite di velocità (allora pari a 90 km/h, successivamente portato a 30 km/h), nonostante questi interventi fossero poi risultati evidentemente necessari per evitare il sinistro, al pari di quelli sulla segnaletica
orizzontale (gli unici – si ribadisce – citati nella nota del 9/3/2010) e nonostant fosse trascorso un anno e mezzo dal supposto incontro tra “RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.” e Settore 12 della RAGIONE_SOCIALE del febbraio 2010.
Alla luce di quanto precede, dunque, il ricorso straordinario deve essere rigettato, sul presupposto che l’eventuale errore percettivo imputabile alla sentenza n. 16754/23 non avrebbe comunque carattere decisivo, idoneo a soverchiare l’affermazione di responsabilità della COGNOME, che andrebbe pertanto confermata. L’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, dunque, non avrebbe comunque condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. 2, n. 41782 del 30/9/2015, Cofano, R. 265248), con conseguente manifesta infondatezza della richiesta.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
sigliere estensore
GLYPH Il Presidente