Omicidio Colposo e Alta Velocità: La Cassazione Conferma la Condanna
L’analisi di un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre spunti fondamentali sul tema dell’omicidio colposo legato alla circolazione stradale e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un motociclista, ribadendo che la sua condotta di guida, connotata da velocità estrema e imprudenza, è stata l’unica causa del tragico evento, superando ogni possibile addebito di colpa a carico della vittima.
I Fatti del Caso
Un motociclista veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di due anni di reclusione per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’imputato, alla guida del suo veicolo, aveva investito e ucciso un pedone.
Dalle indagini e dalle testimonianze era emerso che il motociclista procedeva a una velocità estremamente elevata, stimata tra i 110 e i 130 km/h. Inoltre, un testimone oculare, figlia della vittima, aveva dichiarato di aver visto la moto ‘impennare’ poco prima dell’impatto. La vittima, d’altro canto, stava attraversando la carreggiata in un orario notturno, lontano dalle strisce pedonali, ma in un tratto di strada descritto come ben visibile e illuminato.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge penale nella valutazione delle prove.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’appellante, infatti, non contestava specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza del ragionamento giuridico, non ricostruire l’accaduto.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Responsabilità per Omicidio Colposo
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali: l’inammissibilità di una rivalutazione dei fatti e la piena responsabilità dell’imputato alla luce delle prove raccolte.
L’inammissibilità del ricorso per rivalutazione dei fatti
La Corte ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la sede di legittimità non è il luogo per riesaminare il merito delle questioni. Il ricorrente deve individuare specifici travisamenti delle prove o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘avulso’ da tali specifiche contestazioni e volto unicamente a una rivalutazione delle fonti probatorie, attività preclusa alla Cassazione.
L’analisi sulla responsabilità dell’imputato
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi probatori decisivi: l’elevatissima velocità del veicolo, ben al di sopra di ogni limite consentito, e la testimonianza sulla manovra spericolata (l’impennata). Questi elementi, uniti alle perizie tecniche, hanno permesso di costruire un quadro di responsabilità chiaro e inequivocabile a carico del motociclista.
L’esclusione del concorso di colpa della vittima
Un punto cruciale della sentenza riguarda il concorso di colpa. Sebbene la vittima stesse attraversando la strada in un punto non designato, i giudici hanno ritenuto che la sua condotta non avesse contribuito in modo rilevante a causare l’incidente. La strada era ben illuminata e visibile, quindi una condotta di guida prudente da parte del motociclista avrebbe potuto evitare l’impatto. La velocità folle e la guida spericolata dell’imputato sono state identificate come il fattore causale preponderante e assorbente, tale da rendere irrilevante la pur imprudente condotta del pedone.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza alcuni importanti principi giuridici. In primo luogo, conferma che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. In secondo luogo, in materia di omicidio colposo da sinistro stradale, una condotta di guida eccezionalmente pericolosa, come la velocità estrema, può essere considerata causa esclusiva dell’evento, neutralizzando il potenziale concorso di colpa della vittima, anche quando quest’ultima non rispetti pienamente le norme del codice della strada. La prevedibilità ed evitabilità dell’evento restano i criteri guida per accertare la responsabilità penale.
Quando un ricorso in Cassazione per omicidio colposo può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
L’alta velocità può escludere il concorso di colpa della vittima, anche se attraversa fuori dalle strisce?
Sì. Secondo la decisione in esame, una condotta di guida eccezionalmente pericolosa, come una velocità stimata tra 110 e 130 km/h in un contesto non idoneo, può essere considerata la causa unica e determinante dell’incidente, rendendo giuridicamente irrilevante l’imprudenza del pedone che attraversa lontano dalle strisce, specialmente se il luogo era ben illuminato e visibile.
Cosa valuta la Corte di Cassazione in un processo per omicidio colposo?
La Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro sentenza sia logica, coerente e priva di palesi contraddizioni. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/06/1990
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 8.03.2016, che aveva condannato COGNOME Tommaso alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art.’589, commi 1 e 2, cod. pen.
L’imputato ricorre avverso detta sentenza lamentando il vizio di motivazione nonché l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione della prova posta a fondamento della affermazione di responsabilità dell’imputato circa la condotta di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
2W ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità poiché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Per converso, la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha confermato la pronuncia di responsabilità in capo al COGNOME sulla base delle diverse emergenze processuali acquisite agli atti. In particolare, è stata valorizzata l’elevata velocità a cui il veicolo veniva condotto (110/130 km/h) e la circostanza che la figlia della vittima avesse visto la moto che stava impennando prima dell’investimento.
Gli elementi indicati, uniti alle valutazioni svolte dal consulente tecnico che ha descritto il tratto stradale interessato dall’incidente come ben illuminato, hanno indotto i giudici di secondo grado, con argomentazioni logiche, a ritenere escluso il concorso di colpa della vittima che, seppure attraversava la carreggiata lontano dalle strisce pedonali, manteneva comunque una condotta prudente trovandosi in orario notturno ed in un punto di strada ben visibile ed illuminato (pag. 5).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.09.2025