Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8539  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ITALIA NOME NOME a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e omissione di soccorso.
Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di ricorso, lamentando: 1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati; 2. Vizio di motivazione in relazione ai profi riguardanti l’accertamento della velocità a cui viaggiava l’imputato, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, l’individuazione del comportamento lecito alternativo.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, attinenti alla individuazione della persona dell’imputato, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito sul punto hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la difesa non si confronta con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, affrontando il tema della condotta colposa serbata dal ricorrente e della evitabilità dell’evento, ha evidenziato come, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica disposta dalla Procura, l’imputato, il quale viaggiava alla velocità di 45-50 km/h, avrebbe avuto la possibilità di avvistare il pedone già ad una distanza di 56 metri, distanza che gli avrebbe consentito di evitare l’impatto azionando il sistema frenante.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr sidente