Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8288 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 16/05/1990
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria 1’8 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Locri 1’11 ottobre 2016, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati di guida in stato di ebrezza (capo A) e di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo B), in conseguenza condannandolo, riconosciuta la continuazione tra gli illeciti, con le circostanze attenuant generiche stimate prevalenti sull’aggravante, ritenuta sussistente, della colpa con previsione dell’evento, lo ha condannato alla sanzione di giustizia (pena base: due anni di reclusione per il – più grave – reato sub le t. B; diminuzione per le attenuanti generiche prevalenti ad un anno e sette mesi di reclusione; aumento di un mese per la continuazione con il capo A; pena accessoria: sospensione della patente per due anni), invece, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al capo A), per essere l’illecito estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) nella misura di una anno e sette mesi di reclusione.
2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
NOME COGNOME essendo il 27 maggio 2021, alle 06.30, alla guida, pur non avendo mai conseguito la patente, di un’auto lungo una strada extraurbana secondaria a due corsie per ogni senso di marcia, con fondo stradale asciutto e in buone condizioni, avendo invaso la corsia opposta e poi avendo, a causa della velocità eccessiva (calcolata in circa 170 km orari a fronte di un limite massimo in quel tratto di 50 km all’ora) e dello stato di ebrezza alcoolica, perso il controll del mezzo, è andato ad impattare violentemente, prima, contro il guard-rail e, poi, contro il muro di contenimento al lato della strada, quindi l’auto si è ribaltat più volte ed il passeggero NOME COGNOME che non era assicurato con le cinture di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo attraverso il vetro del parabrezza anteriore ed è deceduto sul colpo.
3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo).
3.1. GLYPH Con GLYPH il GLYPH primo GLYPH motivo, GLYPH ripercorsi GLYPH gli GLYPH antecedenti, GLYPH lamenta promiscuamente mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento delle prove ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. (così alla p. 5 dell’impugnazione) in relazione alla conferma della condanna di primo grado. Sarebbero stati, infatti, erroneamente applicati i criteri
valutativi di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle prove fondanti giudizio di responsabilità per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale.
Non essendo stati effettuati accertamenti tecnici sull’auto, non si sarebbe indagato su eventuali guasti meccanici causativi dell’incidente; più in generale, non sarebbe stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio e con certezza assoluta l’esistenza del nesso eziologico tra la condotta di Morabitoe l’evento dannoso, anche perché dagli accertamenti è emerso che l’imputato abbia fatto una manovra per tentare di rientrare, prima dell’impatto con il guard-rail.
La vittima, se a conoscenza che COGNOME era privo di patente, si sarebbe assunta ogni rischio salendo a bordo dell’auto condotta da un non-patentato; e, forse, ove avesse allacciato la cintura, si sarebbe salvata, circostanza che sarebbe stata trascurata dai giudici di merito.
3.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il reato di cui al capo B) sarebbe prescritto alla data dell’il ottobre 2022.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta dell’Il ottobre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primo motivo (sull’an della responsabilità), l’impugnazione è meramente reiterativa del contenuto dell’atto di appello, costruita in fatto e su prospettazioni avversative e meramente ipotetiche (“se la vittima avesse saputo che il conducente era sprovvisto di patente…”; “se la vittima avesse allacciato la cintura di sicurezza…”), omettendo il necessario confronto con la sentenza impugnata.
Peraltro, trascura la Difesa di NOME COGNOME che non si può lamentare con il ricorso per cassazione la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Infatti, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02) e «In tema di ricorso per cassazione,
la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196-02).
Quanto all’ulteriore motivo (con cui si lamenta la intervenuta prescrizione), è agevole osservare che, risalendo il reato al 27 maggio 2011, con pena prevista sette anni di reclusione, calcolandosi l’aumento di un quarto ex art. 161, comma 2, cod. pen. si giunge alla pena di 105 mesi, cioè 8 anni e 9 mesi; indi, operato il raddoppio ai sensi dell’art. 157, comma 6 (essendo al momento del fatto in vigore il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125), si perviene alla sanzione finale di diciassette anni e sei mesi di reclusione; con la conseguenza che la prescrizione maturerà il 27 novembre 2028 (come esattamente indicato nella copertina del fascicolo dall’Ufficio-spoglio della S.C.).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/11/2024.