Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22593 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
In difesa di NOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE che insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.12.2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di omicidio colposo in danno dì NOME COGNOME, in relazione all’incidente stradale avvenuto il 16.6.2010 in Casapulla: l’imputato, alla guida di un autoveicolo Audi, omettendo di regolare la velocità e di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nell’intersezione regolata da segnale di stop, non dava la dovuta precedenza al motociclo Piaggio condotto dalla persona offesa, percorrente l’Appia antica, il quale impattava con la parte anteriore contro la fiancata laterale posteriore destra dell’auto; a seguito dell’urto il conducente del motociclo riportava gravi lesioni che ne determinavano il decesso.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Deduce che la sentenza di appello non ha approfondito gli spunti offerti dalla difesa in ordine ad una diversa ricostruzione della sequenza causale del sinistro. La dinamica ricostruita è rimasta legata a supposizioni e ricostruita sulla base di dichiarazioni rese da testi che non furono ascoltati nell’immediatezza del sinistro e resero dichiarazioni discordanti rispetto ai dati oggettivi emergenti dalle consulenze tecniche versate in atti. La motivazione è lacunosa laddove rinuncia ad approfondire la causa specifica del sinistro, valorizzando prove in maniera peggiorativa rispetto alla decisione di primo grado. All’epoca dei fatti, dalla posizione di arresto del veicolo la visuale sul lato destro era limitata e parzialmente compromessa dalle recinzioni delle abitazioni limitrofe, per cui il conducente era obbligato a sporgersi con la propria vettura, superando la linea di arresto. L’eccessiva velocità dell’imputato è stata dedotta in maniera del tutto presuntiva, in assenza di una verifica tecnica operata sul veicolo. La velocità era comunque adeguata alle condizioni della strada, mentre poteva essere stato il motociclo a violare il limite di velocità di 50 Km/h, visto che altrimenti si sarebbe potuto fermare prima dell’impatto. Non si può escludere il concorso di colpa della persona offesa, né è stata valutata la cd. causalità della colpa, con particolare riguardo alla valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito del prevenuto. Nel caso, l’eccessiva velocità del motociclo appare assimilabile ad una
causa sopravvenuta, imprevedibile ed eccezionale. La velocità adeguata dell’autovettura non è stata adeguatamente individuata.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio e illegittima applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, nonostante sia già stata applicata la più grave sanzione della revoca della patente. Erroneo rigetto del riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, basato sulla ritenuta mancanza di segni di resipiscenza del prevenuto.
Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, in relazione alla censura sulla irrogata sanzione amministrativa accessoria, con i quali rileva di essere stato destinatario, nel gennaio 2011, di una misura interinale già scontata (revisione della patente di guida ex art. 128 cod. strada), la quale include la sospensione della patente, per cui sarebbe ultronea e gravemente afflittiva l’ulteriore imposizione della sospensione della patente di guida per anni uno, irrogata dal giudice di merito.
CONSIDERATO IN . DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo prospetta non consentite censure di merito, analoghe a quelle già avanzate in sede di appello, omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, essenzialmente, addebita all’imputato di non essersi fermato al segnale di stop, impegnando l’incrocio in maniere imprudente ed omettendo di dare la precedenza al motorino che sopraggiungeva da destra.
In particolare, i giudici del merito hanno logicamente argomentato nel senso che proprio le peculiarità dell’incrocio, sulle quali la difesa si è lungamente soffermata anche in questa sede, avrebbero dovuto indurre l’imputato a maggiore prudenza e non, invece, ad impegnare la via senza rispettare lo stop e senza concedere la precedenza a chi proveniva da destra.
La sentenza impugnata, con argomentazione logica e non viziata in diritto, ha anche escluso l’invocata (dalla difesa) eccessiva velocità del motorino, in ragione della modestia dei danni patiti dall’autovettura dell’imputato; peraltro, è evidente che la velocità del motorino costituisca un dato scarsamente rilevante rispetto alla posizione di responsabilità del prevenuto, trattandosi di evento dannoso derivato – sulla base di quanto insindacabilnnente accertato dall’omessa fermata del prevenuto al segnale di stop.
Parimenti congrua e logica appare la motivazione della Corte territoriale in merito alla ritenuta credibilità dei testi COGNOME e COGNOME, trattandosi di due soggetti tra loro estranei, i quali – senza avere alcuna ragione per affermare il falso – hanno reso dichiarazioni perfettamente collimanti e compatibili con gli ulteriori elementi di prova raccolti.
Il secondo motivo si articola in più censure.
3.1. La prima, in tema di determinazione della pena, si palesa inammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha motivatamente valutato, ai detti fini, l’elevato grado della colpa e l’assenza di resipiscenza del prevenuto nei confronti della vittima e dei suoi congiunti. Del resto, è noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo d motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01), evenienza nel caso insussistente.
3.2. La seconda doglianza, in tema di sospensione della patente di guida, appare manifestamente infondata, in quanto la procedura di revisione della patente cui è stato sottoposto l’imputato ai sensi dell’art. 128 cod. strada costituisce una procedura distinta ed autonoma rispetto alla sanzione amministrativa accessoria che qui rileva, la cui applicazione, nel caso specifico, deriva ex lege dall’accertata responsabilità del COGNOME per il fatto-reato oggetto di imputazione. Del resto, l’eventuale periodo di sospensione della patente già sofferto dall’imputato in sede amministrativa non interessa la fase di cognizione/applicazione della relativa sanzione, imposta dalla legge, ma sarà questione di cui dovrà occuparsi, all’occorrenza, l’Autorità preposta alla fase di esecuzione della stessa.
3.3. La terza censura, in tema dì mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, non considera che la valutazione della Corte territoriale si basa essenzialmente sulla riscontrata gravità del reato, e quindi si colloca correttamente nei binari delineati dall’art. 133 cod. pen., costituendo manifestazione di un apprezzamento discrezionale che non necessita di una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 – dep. 2017, Rv. 268971 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024
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Il Consi GLYPH re estensore
Il Presidente