Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISERNIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
uditi i difensori presenti: avvocato NOME COGNOME COGNOME del foro di MILANO e avvocato NOME COGNOME del foro di MILANO che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
Dato atto che la costituzione di parte civile è stata revocata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza pronunciata il 21 dicembre 2020 dal Tribunale della stessa città con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile, insieme ad altro imputato la cui posizione non rileva in questa sede, di aver cagionato, per colpa la morte di NOME COGNOME.
L’evento letale oggetto del procedimento si verificò intorno alle 14:05 del 3 febbraio 2017 sul raccordo stradale che collega l’autostrada Al alla INDIRIZZO in direzione di RAGIONE_SOCIALE. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, NOME COGNOME, che si trovava alla guida della Fiat 500 di sua proprietà, per motivi non accertati perse il controllo dell’auto, che girò su se stessa e andò a impattare contro il guardrail posto sul lato sinistro della carreggiata infilandosi nella barrier Nell’urto, un pezzo del profilato metallico che corre orizzontalmente lungo la carreggiata penetrò nell’abitacolo e trafisse la COGNOMEiuccidendola.
NOME COGNOME è stato chiamato a rispondere di omicidio colposo quale «direttore tecnico» della «RAGIONE_SOCIALE»Isocietà che, nel 2014, aveva ricevuto in appalto lavori di manutenzione del guardrail. I giudici di merito hanno ritenuto che, in forza di tale qualifica, COGNOME fosse titolare di una posizione di garanzia la cui fonte è costituita dal contratto di appalto n. 30/2014 stipulato dalla «RAGIONE_SOCIALE» col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di merito hanno sostenuto che nel tratto di strada ove si verificò il sinistro coesistevano barriere tipo «Autostrade» e barriere tipo «Fracasso» non raccordate tra loro in maniera adeguata. Hanno affermato, però, che tale situazione era preesistente alla stipula del contratto di appalto sopra indicato e, dunque, non ascrivibile alla «RAGIONE_SOCIALE». Nondimeno, hanno ritenuto che i lavori ricevuti in appalto da questa società riguardassero anche il guardrail che penetrò nell’auto della vittima e non fossero stati eseguiti a regola d’arte. COGNOME è stato dunque ritenuto responsabile della morte della COGNOME per non aver adempiuto agli obblighi che aveva assunto quale direttore tecnico della società appaltatrice.
Secondo i giudici di merito il profilato orizzontale che trafisse la persona offesa era basculante e questo difetto dipendeva dal modo in cui erano stati eseguiti i lavori di manutenzione che COGNOME aveva diretto e non dagli urti che il guardrail aveva sopportato nel corso del tempo. A differenza della sentenza di primo grado, la sentenza di appello ha escluso che COGNOME abbia falsamente certificato il corretto montaggio e la corretta installazione della barriera guardrail di cui si tratta. I giudici di appello hanno affermato, in termini espliciti, che la certificazi
del 20 maggio 2016 (citata nel capo di imputazione) non si riferiva al guardrail interessato dall’incidente, ma a barriere installate sulla opposta corsia di marcia, che dovevano essere interamente sostituite, mentre non dovevano esserlo le barriere presenti sul raccordo di accesso alla città di RAGIONE_SOCIALE ove il sinistro si verificò. La Corte territoriale ha ritenuto dunque che, per questa parte, la contestazione non fosse fondata. Nondimeno, ha ritenuto sussistenti a carico di COGNOME altri profili di colpa contestati nel capo di imputazione. La sentenza impugnata sostiene, infatti: che, nel punto in cui avvenne l’incidente, il guardrail aveva un profilato orizzontale basculante; questa anomalia era stata determinata dalle attività manutentive affidate alla direzione tecnica di COGNOME (o comunque non era stata rimossa nel corso di tali attività); la morte della COGNOME non si sarebbe verificata se, adempiendo correttamente ai propri compiti, l’imputato avesse curato l’esecuzione ad opera d’arte dei lavori che la «RAGIONE_SOCIALE» aveva ricevuto in appalto.
Contro la sentenza della Corte di appello, NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei propri difensori di fiducia.
Il ricorso si articola in due motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta plurimi vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità.
La difesa osserva che, per il lotto nel quale è compreso il tratto interessato all’incidente, il contratto di appalto n. 30/2014 prevedeva soltanto «la manutenzione su parapetti ,transenne, barriere, balaustre di protezione», ma i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di COGNOME sostenendo che egli non aveva verificato la corretta posa in opera della barriera coinvolta nel sinistro. Secondo i difensori del ricorrente / questa conclusione sarebbe frutto di travisamento della prova perché i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’attività manutentiva consistesse «nella sostituzione delle barriere preesistenti con le barriere “Fracasso”» (pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata). Come emerso dall’istruttoria dibattimentale, invece, (e come la stessa Corte territoriale ha riconosciuto quando ha escluso la falsità della certificazione del 20 maggio 2016) la società RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto in appalto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la sostituzione delle barriere spartitraffico sulle corsie versante autostrada (e ad esse si riferiva la certificazione), ma, per quanto riguarda la tratta di ingresso in città, doveva compiere solo lavori di manutenzione sostituendo alcune parti del guardrail che nel tempo si erano danneggiate. Doveva intervenire, dunque, su barriere già installate in precedenza e proprio nel corso di
questa attività precedente era stata realizzata l’anomala giunzione tra barriere di tipo diverso (barriere «Autostrade» e barriere «Fracasso») che, in tesi accusatoria, causò la morte della COGNOME.
Secondo la difesa, la mancanza di una certificazione di corretta posa in opera con riferimento al guardrail interessato dall’incidente mortale – che la Corte di appello considera frutto di negligenza e imperizia di COGNOME – conferma che questo guardrail non era stato installato ex novo, ma era interessato solo a lavori di manutenzione con sostituzione di singole parti. La certificazione di corretta posa in opera, infatti, è obbligatoria nel caso di nuova installazione di una barriera, ma non lo è per le opere di manutenzione.
La difesa sostiene che l’attività di manutenzione, consistente nella 1, 4 t/ t 4 sostituzione di parti di guardrail danneggiate, Ne correttamente eseguita e le ( anomalie presenti al momento dell’incidente mortale per cui è processo -o conseguenza di altri incidenti verificatisi in epoca successiva alla conclusione dei lavori di manutenzione e, in particolare, di un incidente del 6 novembre 2016 nel quale era stato gravemente danneggiato proprio quel tratto di guardrail. I difensori rilevano che la Corte di appello ha aderito acriticamente alle conclusioni di uno dei consulenti del Pubblico ministero (dott. COGNOME) – secondo il quale l’anomalia che fu causa diretta della morte della COGNOME preesisteva al sinistro del 6 novembre 2016 – ma non ha spiegato perché queste conclusioni siano state valutate più affidabili sotto il profilo tecnico scientifico rispetto a quelle dei consulenti tec della difesa (condivise da un altro consulente tecnico del PM: il dott. COGNOME), secondo i quali non può escludersi che il profilato orizzontale fosse basculante a seguito dell’incidente del 6 novembre 2016 e della non corretta esecuzione degli interventi di ripristino della barriera successivi ad esso (in tesi difensiva, estran al contratto di appalto n. 30/NUMERO_DOCUMENTO).
La difesa osserva che, ai fini della affermazione della penale responsabilità, i giudici di merito hanno «mutuato dalla consulenza tecnica del PM» la valorizzazione di una fotografia datata aprile 2016 dalla quale emerge che, a quella data, il difetto di installazione del guardrail coinvolto nel sinistro era presente. ricorrente riferisce che, secondo il dott. COGNOME, questa fotografia – successiva ai lavori di manutenzione eseguiti nel 2015, ma precedente all’incidente del 6 novembre 2016 – dimostrerebbe che l’anomalia nel collegamento tra il profilato orizzontale e i giunti verticali esisteva dopo che i lavori affidati alla «RAGIONE_SOCIALE» erano stati ultimati, sicché non fu l’incidente a determinarla. difesa si duole che la Corte territoriale abbia fatto riferimento a4A. questa documentazione e abbia fatto mero rinvio alle conclusioni del CT del PM, ma abbia ignorato un’altra fotografia acquisita agli atti, datata maggio 2015, idonea a dimostrare che, appena due mesi dopo l’intervento di manutenzione eseguito dalla
«RAGIONE_SOCIALE», il guardrail di cui si tratta era stato gravement danneggiato proprio nel punto di raccordo tra le due tipologie di barriera e l’urto era idoneo a distruggere la giunzione tra le stesse. In sintesi, secondo la difesa, COGNOME non può essere ritenuto responsabile della inadeguatezza del raccordo tra le barriere riscontrata al momento dell’incidente che determinò la morte della COGNOME: in primo luogo, perché, dopo l’esecuzione dei lavori di manutenzione che l’imputato aveva diretto, il punto di raccordo era stato interessato da numerosi incidenti; in secondo luogo, perché í lavori ricevuti in appalto prevedevano attività di manutenzione e nulla prova che abbiano comportato l’esecuzione di interventi proprio nel punto di raccordo di cui si tratta.
Sviluppando quest’ultimo tema, la difesa sostiene che, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 21 giugno 2014 (che contiene le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradalpila predisposizione di un progetto corredato da specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo è necessaria in caso di realizzazione o integrale sostituzione di una barriera, ma non lo è per l’esecuzione di lavori di manutenzione e ricorda che, nel tratto di strada interessato all’incidente, la «RAGIONE_SOCIALE» doveva eseguire solo lavori di manutenzione.
Con specifico riferimento all’incidente stradale del 6 novembre 2016 1 la difesa osserva che, come documentato dalle fotografie acquisite agli atti, l’urto interessò proprio il tratto di guardrail contro il quale, pochi mesi dopo, andò ad urtare la COGNOME e i danni provocati il 6 novembre furono rilevanti sicché nulla consente di escludere che, proprio in quella occasione, sia venuto meno il collegamento tra i profilati orizzontali e i ritti verticali. Secondo la difesa, la Corte di appel escluso tale possibilità con una motivazione apodittica, affermando che, a differenza dell’auto condotta dalla COGNOME, l’autovettura coinvolta nell’incidente del 6 novembre 2016 non urtò direttamente sulla giuntura tra le barriere e perciò quell’incidente non poté influire sulle caratteristiche della giunzione, ma aggravò difetti strutturali ai quali COGNOME avrebbe dovuto porre riparo. Così argomentando – osserva la difesa – i giudici di appello hanno ignorato la deposizione del testimone oculare COGNOME, secondo il quale l’auto condotta dalla COGNOME andò ad impattare in un punto nel quale, a causa «di lavori fermi da tempo», mancava un pezzo del guardrail. Una deposizione che – si sostiene fornisce significativa conferma alle argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici della difesa, secondo i quali i paletti verticali di sostegno della barri «Fracasso» furono divelti nell’incidente del 6 novembre 2016 e, proprio a seguito di quell’incidente, il profilato orizzontale si staccò dai ritti verticali cui av dovuto essere agganciato.
3.2. Col secondo motivo di ricorso, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione o errata applicazione degli artt. 40 e 589 cod. pen. per non essere stata adeguatamente valutata la rilevanza causale della ipotizzata inadeguatezza del raccordo tra le barriere. I difensori del ricorrente osservano che, quand’anche ascrivibile a una condotta omissiva di COGNOME, questa carenza potrebbe essere considerata causalmente rilevante rispetto al decesso della persona offesa se fosse stato accertato, tenendo conto delle concrete modalità con le quali avvenne l’impatto tra l’auto condotta dalla COGNOME e il guardrail, che quell’urto non avrebbe potuto determinare il distacco tra il profilato orizzontale e i supporti verticali. In sintesi, secondo la difesa, ai fini dell’affermazione della responsabilit penale di COGNOME sarebbe stato necessario provare che, se correttamente realizzato, il collegamento tra le due parti della struttura, avrebbe certamente impedito al profilato orizzontale di penetrare nell’abitacolo: un tema sul quale lamentano i difensori – la sentenza impugnata non ha speso parole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono talvolta confusi e non sempre individuano con esattezza i vizi dedotti. Non possono essere tuttavia valutati inammissibili – come sostenuto dal Procuratore generale nella propria requisitoria – per non avere inquadrato i vizi di legittimità concretamente dedotti. I difensori si dolgono, infatti che la sentenza impugnata non abbia puntualmente enunciato le ragioni della penale responsabilità dell’imputato e sotto questo profilo il ricorso merita accoglimento.
Non è controverso che NOME COGNOME sia morta perché tu trafitta dall’estremità di un pezzo di profilato metallico facente parte del guardrail posto sul lato sinistro della strada che stava percorrendo, né è controverso che questa parte del guardrail sia penetrata come una lama nell’abitacolo della Fiat 500 condotta dalla COGNOME dopo che l’auto vi era andata ad urtare.
Dalla sentenza di primo grado risulta (pag. 4) che il punto del guardrail contro il quale urtò l’auto condotta dalla COGNOME era stato «sostituito nel 2015» ad opera della «RAGIONE_SOCIALE». Il Tribunale riferisce che ciò «risulta dalle fot contenute nella relazione del consulente tecnico del PM e dal verbale delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME (alla cui utilizzazione le parti hanno consentito), che ha dichiarato di aver lavorato alla sostituzione di quel tratto di guardrail. La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado suggerisce che il tratto di barriera interessato dall’incidente fu oggetto di due contratti di appalto (n. 21/2010 e n. 30/2014), ma solo il secondo
(n. 30/2014) fu stipulato dal RAGIONE_SOCIALE con la «RAGIONE_SOCIALE» società della quale COGNOME era «direttore tecnico».
Le sentenze di primo e secondo grado non spiegano con chiarezza quale fosse il contenuto di questi contratti, né quali opere siano state eseguite nel corso del primo contratto e quali nel corso del secondo. Non si comprende, in particolare e per questa parte le doglianze del ricorrente colgono nel segno – se i lavori di «manutenzione» appaltati alla «RAGIONE_SOCIALE» comprendessero l’integrale sostituzione di parti di guardrail di tipo diverso (la «barriera Autostrade» e la «barriera Fracasso») messe in opera nel corso dei lavori precedenti, oppure la sostituzione delle parti di guardrail che nel frattempo si erano ammalorate. Si afferma che il contratto di appalto prevedeva attività di «manutenzione» su parapetti, transenne, barriere e balaustre di protezione, ma si afferma anche che tali lavori di manutenzione «consistevano nel sostituire» le preesistenti barriere «Autostrade» con barriere «Fracasso». Non è chiaro, tuttavia, se queste affermazioni possano conciliarsi e sulla base di quali elementi di prova siano state formulate.
La Corte di appello (giungendo a conclusioni diverse rispetto al Tribunale) ha sostenuto che la certificazione di corretta posa in opera sottoscritta da COGNOME il 20 maggio 2016 riguardava l’installazione delle barriere sulla corsia di marcia opposta a quella interessata dall’incidente e, per questa ragione, ha escluso che la certificazione non fosse conforme al vero. Essendo giunti a tali conclusioni, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto chiarire quali lavori la «RAGIONE_SOCIALE» doveva compiere sulla corsia versante autostrada e quali doveva compiere sulla tratta di ingresso in città. Dalla motivazione della sentenza impugnata, invece, non emerge neppure il momento nel quale i lavori relativi alla tratta ove si è verificato l’incidente oggetto del presente giudizio ebbero termine e, pertanto, i motivi di ricorso colgono nel segno quando ne sottolineano la carenza.
La difesa sostiene che, tra l’esecuzione dei lavori di manutenzione (avvenuta nel 2015) e l’incidente mortale oggetto del ricorso (verificatosi il 3 febbraio 2017), il tratto di barriera contro il quale l’auto condotta dalla COGNOME terminò la propria corsa fu danneggiato più volte da urti di autovetture e subì gravi danni in occasione di un incidente verificatosi il 6 novembre 2016.
In tesi difensiva, le anomalie riscontrate nell’ancoraggio al ritto verticale del profilato metallico orizzontale (a causa delle quali quel profilato penetrò nell’abitacolo provocando la morte della persona offesa) non possono essere ascritte a difetti nell’esecuzione dei lavori dei quali COGNOME ebbe la direzione tecnica, ma dipesero dagli incidenti successivi, cui non seguirono idonei lavori di ripristino. Secondo la difesa, dunque, la situazione constatata il 3 febbraio 2017
(quando la COGNOME perse la vita) sarebbe diversa da quella esistente quando le opere di manutenzione furono eseguite.
Non è controverso che, nel corso del tempo, il guardrail di cui si tratta sia stato interessato da numerosi incidenti. Oltre a quello del 6 novembre 2011, il capo di imputazione ne menziona altri tre, verificatisi il 23 novembre 2016, il 22 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017.
Nel contrastare la tesi difensiva, la sentenza impugnata afferma (pag. 8) che l’incidente del 6 novembre 2016 aggravò «una situazione già ampiamente critica». Riferisce inoltre – facendo riferimento alla documentazione acquisita (della quale, però, non illustra con chiarezza il contenuto) – che il 6 novembre 2016 una macchina aveva impattato contro il guardrail e «aveva abbattuto una serie di paletti, mentre la lama a tripla onda si era piegata al di sopra del tettuccio». Osserva che, a differenza dell’auto condotta dalla COGNOME, nell’incidente del 6 novembre, la macchina che urtò contro il guardrail non entrò in collisione «con la zona di sovrapposizione fermandosi un po’ prima, tra le due barriere, senza quindi abbattere l’ultimo ritto prima della barra». Muovendo da questa premessa, la sentenza impugnata sostiene che, se l’auto coinvolta nell’incidente del 6 novembre 2016 avesse «colliso con la zona di sovrapposizione, le conseguenze per il conducente sarebbero state probabilmente sovrapponibili» a quelle verificatesi in occasione del sinistro che vide coinvolta la COGNOME. Tuttavia, la sentenza non spiega perché il mancato ancoraggio del profilato orizzontale al ritto, che (per quanto è dato comprendere) dovrebbe essere visibile nelle fotografie scattate il 6 novembre 2016, sia necessariamente preesistente a questo incidente e non possa essere considerato conseguenza dell’urto che si verificò in quella occasione. L’affermazione secondo la quale l’incidente del 6 novembre non ebbe conseguenze letali perché l’urto non avvenne in corrispondenza del punto di congiunzione tra i profilati orizzontali, dunque, appare apodittica e, per certi versi, congetturale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non ha maggior pregio l’altro argomento sviluppato dalla sentenza impugnata, secondo la quale, in occasione dell’incidente del 6 novembre 2016, la lama a tripla onda si piegò sopra il tettuccio della macchina coinvolta nel sinistro e tale circostanza confermerebbe che, già nel 2016, il guardrail era «gravemente ammalorato» perché «non era stato in grado di respingere il mezzo sulla carreggiata». Ed invero, anche a voler ammettere (in assenza di argomentazioni tecniche a sostegno) che questa affermazione sia corretta, l’ammaloramento constatato nel novembre 2016 non consentirebbe di affermare che COGNOME abbia omesso di collegare il profilato orizzontale al ritto o abbia realizzato tale collegamento con mezzi inadeguati o abbia omesso di rimediare a tale anomalia pur avendola accertata o essendo stato in condizione di accertarla.
Non rileva in contrario che COGNOME non abbia certificato di aver realizzato a regola d’arte la posa in opera delle parti di guardrail che aveva sostituito nel corso dei lavori di manutenzione. All’imputato, infatti non è stata contestata la generica inadeguatezza dei lavori eseguiti, gli è stato contestato, invece, di aver lasciato un profilato orizzontale basculante e di aver così determinato la morte di NOME COGNOME.
Secondo la sentenza di primo grado (pag. 4), le fotografie scattate in occasione dell’incidente del 6 novembre 2016 dimostrano che il profilato orizzontale era «composto da monconi fissati al guardrail agganciato ai ritti verticali ed obliqui e non anche tra loro in modo da assicurare la tenuta in caso di impatto». Si tratta, ancora una volta, di una descrizione che non consente di apprezzare se la situazione documentata fosse determinata dall’incidente o preesistente ad esso.
La sentenza di primo grado afferma che, come risulterebbe dalle fotografie contenute nella relazione predisposta dal Consulente del PM, dopo la sostituzione del guardrail eseguita dalla società appaltatrice nel 2015 «alcuni dei profilati orizzontali interni non erano ancorati alle strutture verticali ed oblique né vi erano altri congegni di raccordo tra tali profilati». Nel fare riferimento alle fotograf inserite nella relazione del Consulente del Pubblico Ministero, il Tribunale non indica a quale data esse risalgano. Né la sentenza impugnata né quella di primo grado, peraltro, chiariscono in che data la società appaltatrice terminò i lavori di manutenzione sicché non è possibile comprendere la valenza probatoria del dato valorizzato dal Tribunale.
Dall’atto di ricorso emerge che la fotografia cui il Tribunale ha fatto riferimento sarebbe datata aprile 2016, ma i giudici di merito non hanno spiegato se la situazione documentata da questa fotografia sia uguale o diversa rispetto a quella documentata in occasione dell’incidente del 6 novembre 2016 e, tanto meno, se questa situazione corrisponda a quella accertata il 3 febbraio 2017, quando si verificò l’incidente che costò la vita alla COGNOME.
Non si comprende, dunque, sulla base di quali elementi i giudici di merito abbiano ritenuto che il profilato orizzontale basculante introdottosi come una lama nell’abitacolo dell’auto condotta dalla persona offesa fosse già basculante quando i lavori dei quali COGNOME aveva la direzione tecnica furono eseguiti e abbia continuato ad esserlo dopo che quei lavori furono ultimati. Neppure si comprende in che modo sia stato possibile escludere che tale anomalia si sia verificata in epoca successiva alla conclusione dei lavori di manutenzione diretti dall’imputato.
In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata è carente nella parte in cui afferma che l’anomalia a causa della quale una parte del guardrail poté trasformarsi in una lama atta a penetrare nell’abitacolo e trafiggere la persona offesa sia stata resa possibile dal comportamento colposo di NOME COGNOME. Non chiarisce, infatti, alla luce di quali elementi sia stato possibile affermare che l’evento letale oggetto del giudizio rappresentò la concretizzazione di un rischio non adeguatamente governato dall’odierno ricorrente: un chiarimento che sarebbe stato doveroso ai fini della affermazione della responsabilità per colpa (fra le tante: Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018, COGNOME, Rv. 274774; Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22 maggio 2024