Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5041 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5041 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Bari, in sostituzione degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi del foro di Bari ed entrambi difensori di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 gennaio 2018, il Tribunale di Bari aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di NOME COGNOME, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perchØ, alla guida di un autoarticolato (trattore con semirimorchio), mentre era intento in una manovra di svolta all’altezza di un’intersezione canalizzata, lungo un tratto rettilineo a tre corsie senza anomalie, con limite di velocità pari a 50 Km/h, per colpa generica e per colpa specifica consistita nell’effettuare la manovra di svolta in maniera non corretta, cioŁ senza incanalarsi con congruo anticipo nella corsia di destra, era entrato in collisione laterale con il corpo della persona offesa e, quindi, con il motociclo a bordo del quale questa viaggiava, che stava percorrendo, a velocità superiore a quella consentita, la corsia destra, avendo la vittima contribuito alla verificazione del sinistro.
Il Tribunale aveva ritenuto il compendio raccolto inidoneo ad affermare, con ragionevole certezza, la responsabilità dell’imputato.
1.1. Con sentenza in data 01 aprile 2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal pubblico ministero e dalle parti civili (la cui costituzione era poi revocata durante il giudizio di appello), aveva invece condannato NOME COGNOME, per i fatti allo stesso ascritti.
1.2. Con sentenza in data 28 giugno 2023, la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bari, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendo che i giudici di secondo grado,
nonostante la parte appellante avesse sollecitato la riapertura del dibattimento, avevano erroneamente deciso di non procedere alla rinnovazione istruttoria, tuttavia rivalutando le prove dichiarative, poichØ il ragionamento probatorio seguito aveva privilegiato una lettura di tali prove diversa rispetto a quella offerta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che, una volta veicolate nel processo attraverso la deposizione, anche le stesse affermazioni dei tecnici finiscono con il rappresentare, nonostante il loro contenuto scientifico, una percezione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale era, comunque, necessaria la verifica diretta del giudice del gravame nelle forme del contradditorio, coerentemente alla ratio della norma citata e ai principi fissati dal diritto vivente. Aggiungeva la Corte di legittimità che era la stessa Corte d’appello a mettere in evidenza le divergenti conclusioni dei consulenti e che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, il giudice d’appello, che pervenga a una riforma di sentenza assolutoria, Ł obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l’escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/4/2022, COGNOME, Rv. 283678).
Con sentenza in data 3 luglio 2024, la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore AVV_NOTAIO avverso la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale di Bari il 2 gennaio 2018, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi nove di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
La Corte di appello, in sede di rinvio, dopo aver proceduto al rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, attraverso l’escussione dei consulenti di parte, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha seguito l’iter argomentativo della decisione di secondo grado annullata, riassunto nella pronuncia rescindente di questa Corte. E’ stata innanzitutto richiamata la ricostruzione della dinamica operata dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, in base alla quale il ricorrente avrebbe viaggiato a velocità moderata, entrando in collisione con il motociclo all’altezza della corsia di canalizzazione destra che permetteva di svoltare verso la tangenziale, mentre era intento in manovra di svolta, dopo avere rallentato. Il punto d’urto sulla sede stradale non era stato localizzato per assenza di elementi, mentre le modalità di collisione essendo state ricostruite attraverso l’esame dei danni riportati dai mezzi.
La Corte distrettuale ha poi richiamato la ricostruzione del consulente tecnico del Pubblico ministero, ing. COGNOME, il quale, dall’analisi dei fotogrammi e dal sopralluogo effettuato, aveva tratto la conclusione che l’imputato avesse, nell’occorso, tenendo una velocità di poco superiore a quella consentita, avesse posto in essere una manovra scorretta, poichØ il conducente, invece di incanalarsi nella corsia di destra destinata ai mezzi che devono svoltare a destra, aveva occupato la corsia di sinistra della semi-carreggiata per eseguire una manovra piø comoda. La manovra, invece, avrebbe dovuto essere effettuata piø lentamente, in tal modo evitando l’allargamento sulla sinistra. A parere del consulente tecnico del Pubblico ministero, vi era stata violazione, tra gli altri, degli artt. 146, 38, 40, 141 e 142 codice strada, affermando che, ove l’imputato si fosse incanalato sulla corsia correttamente, anche il motociclista si sarebbe incolonnato nella stessa corsia e l’incidente non sarebbe avvenuto, avendo nell’occorso la vittima, accortasi della manovra in atto da parte dell’imputato, effettuato una brusca frenata che gli aveva fatto perdere l’equilibrio in maniera “scomposta”, cadendo sul fianco sinistro nel tratto finale del rettilineo, riconoscendo un concorso di colpa della vittima, a causa della velocità non prudenziale impressa al motociclo che ne aveva impedito il controllo. Il predetto consulente, poi, aveva respinto l’ipotesi del tamponamento formulata dagli organi accertatori e avallata da un consulente
della difesa dell’imputato.
Il consulente della parte civile, dal canto suo, aveva ritenuto che la causa dell’incidente fosse da ravvisarsi nella repentina manovra di svolta effettuata dal mezzo pesante, convenendo sulla scorrettezza della manovra approntata dal ricorrente e sulla violazione delle norme del codice della strada contestata nella imputazione, dissentendo tuttavia in ordine alla diretta conseguenza di tale condotta che aveva determinato un impatto tra i due mezzi e non uno sbandamento del motociclista, come dimostrato, per quel tecnico, dai danni impressi ai mezzi e, in particolare, da un’abrasione mista a trasferimento di vernice rossa nella parte posteriore sinistra del motociclo, compatibile con un urto con l’angolo superiore destro del trattore di colore rosso.
Dopo aver richiamato la ricostruzione del consulente tecnico dell’imputato e di quello della RAGIONE_SOCIALE, che avevano ritenuto corretto e compatibile con la segnaletica orizzontale l’allargamento a sinistra dell’autoarticolato per la necessità di istradamento corretto nella curva, sostenendo l’esclusiva responsabilità del conducente del motociclo nel determinismo dell’evento, che avrebbe eseguito un sorpasso azzardato in prossimità dell’incrocio, la Corte di merito ha concluso affermando che la manovra dell’autoarticolato era stata scorretta, violando la segnaletica orizzontale, mediante lo spostamento verso il centro della carreggiata, e non adeguando la velocità alle condizioni della strada, rallentandola in modo adeguato e tale da consentire di affrontare in tutta sicurezza e tranquillità la curva. La Corte ha, quindi, evidenziato che le conclusioni dell’organo accertatore e del consulente tecnico di parte civile, da un lato, e quelle del consulente t ecnico del pubblico ministero, dall’altro, divergevano solo sull’alternativa tamponamento/sbilanciamento, ma non sulla scorrettezza della manovra approntata dall’imputato (spostamento sulla corsia di sinistra e rapido rientro a destra per affrontare la curva). Infine, la manovra del motociclista non poteva considerarsi un tentativo di sorpasso a destra, nØ la manovra di rientro dell’imputato esser letta come un comportamento passivo rispetto alla causazione dell’incidente, poichØ il mezzo pesante aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita e tale stima non era stata scalfita dalle prospettazioni del consulente tecnico della difesa, l’incertezza in ordine al punto d’urto, anche ove esistente, non potendo incidere sul giudizio di colpevolezza, atteso che anche uno sbandamento del motociclista sarebbe stato correlato causalmente alla scorretta manovra dell’imputato.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, NOME COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO, ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge processuale, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen., e vizio della motivazione.
Deduce la difesa che l’approfondimento istruttorio operato dal giudice del rinvio, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, circoscritto dal giudice del merito al solo riesame dei consulenti già sentiti in primo grado, ha dovuto nuovamente prendere atto del contrasto netto tra le fonti dichiarative, senza dirimerlo, finendo con il privilegiare la tesi sostenuta da un consulente piuttosto che quella dell’altro, in particolare la tesi del consulente tecnico dell’accusa, ritenendo erronea la ricostruzione del tecnico della difesa.
Osserva la difesa che le valutazioni tecniche del giudice del rinvio erano smentite dai consulenti della difesa che, anche attraverso esperimento con altro mezzo della stessa tipologia e dimensione, avevano dimostrato che la traiettoria imboccata dall’imputato era certamente corretta, che era stata adeguata la velocità nell’affrontare la curva e che la vittima aveva compiuto una manovra vietata di sorpasso a destra, precisando che il profilo attinente alla velocità dell’autoarticolato, verificato sulla base del c.d. disco cronotachigrafo, era stato posto in discussione, evidenziando la inattendibilità dello strumento, in termini di
precisione.
Lamenta, pertanto, la difesa che la Corte di rinvio era incorsa nella violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata, non avendo fugato i dubbi e le divergenze relative alla esatta ricostruzione del sinistro, attraverso un serio approfondimento istruttorio, da espletarsi attraverso l’incarico ad un collegio peritale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, incentrato sulla violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata, Ł infondato, posto che l’argomentare della sentenza impugnata contiene un confronto sufficiente con i piø rilevanti argomenti resi nella decisione di primo grado, valutando anche aspetti in essa non adeguatamente considerati, attraverso un giudizio che non risulta manifestamente illogico, nØ in contrasto con i criteri di valutazione delle prove stabiliti dalle disposizioni denunciate dal ricorrente.
1.1. Va, in premessa, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione Ł circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., Ł soltanto quella evidente, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò nØ alla ricostruzione dei fatti, nØ all’apprezzamento del giudice di merito, ma Ł limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, COGNOME e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
1.2. Tanto premesso, la Corte di merito, nel ribaltare la decisione di assoluzione preventivamente resa, ha innanzitutto dato rilievo alla violazione della segnaletica orizzontale presente lungo la strada, indicante l’obbligo di affiancarsi al lato destro per chi intendeva svoltare a destra, e precisando che non si rendeva necessario, a questo fine, per l’autoarticolato, spostarsi verso il centro della carreggiata, essendo sufficiente e utile allo scopo incolonnarsi sulla destra secondo l’indicazione della segnaletica e, conseguentemente, adeguare la velocità alle condizioni della strada, rallentandola in misura tale da affrontare la curva sulla destra in condizioni di sicurezza, sottolineando come la lunghezza dell’autoarticolato richiedeva la necessità di effettuare una manovra di svolta a destra ‘con un raggio di curvatura piø ampio possibile’, ma sempre nell’ambito della corsia destra di marcia (v. pagine 16 e 17 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha poi adeguatamente conferito importanza alla velocità eccessiva di 55 km/h con la quale l’autoarticolato ha fatto ingresso in curva, che Ł stata desunta non solo dal cronotachigrafo montato sul mezzo – in merito al quale la difesa ha osservato che gli ampi intervalli di registrazione potrebbero rende il rilevamento non conforme alla velocità
tenuta in un frangente particolare -, ma anche sulla base di calcoli cinematici (richiamati alle pagine 10, 12 e 15 della sentenza impugnata), in particolare sulla base della velocità di ‘lancio’ del ciclomotore al momento del distacco dall’autoarticolato, dopo che i due mezzi avevano viaggiato insieme per circa tre metri in conseguenza dell’aggancio del cavalletto e del blocco motore del motociclo alla cinghia esterna di sostegno della cisterna dell’autoarticolato, con i quali il ricorso non opera invece alcun confronto.
La Corte di appello ha ancora dato rilevanza alla necessità che, nella manovra concretamente intrapresa dall’autoarticolato – ovverosia l’essersi spostato verso il centro della carreggiata per poi rientrare verso destra al fine di incanalarsi nella corsia di destra -, il conducente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione ai mezzi in arrivo proprio sulla destra, dando loro la precedenza, anche per aver costoro fatto affidamento sulla manovra di spostamento verso il centro della carreggiata operata dal mezzo pesante. Ed anche l’incisione prodotta dal motociclo incastrato sotto il serbatoio dava contezza della distanza della traccia rispetto al limite destro della carreggiata, così confermando che l’autoarticolato era, ancora dopo l’impatto, in fase di rientro nella corsia di destra.
Quanto alla problematica inerente l’urto tra i due mezzi, la Corte di appello ha richiamato il dato oggettivo rilevato nella immediatezza dalla polizia municipale (ovverosia il segno di abrasione presente nella parte spigolare anteriore destra dell’autoarticolato compatibile con l’abrasione presente sulla fiancata posteriore sinistra del motociclo), tanto che anche il Tribunale, nella pronuncia liberatoria, non aveva posto in discussione l’impatto tra i due mezzi, sottolineando che, in ogni caso, la semplice perdita di controllo del mezzo da parte del conducente il motociclo finirebbe con il dipendere eziologicamente dalla non adeguata manovra operata dal conducente l’autoarticolato, e concludendo pertanto nel senso che l’incidente fu dovuto proprio ad una scorretta manovra di guida dell’autista dell’autoarticolato.
1.3. A fronte degli indicati aspetti, allora, può ritenersi che la Corte territoriale abbia offerto una struttura motivazionale adeguata ed elaborativa di un’analisi complessiva delle emergenze probatorie, sostanzialmente idonea a osservare i parametri offerti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piø rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 20/09/2005, COGNOME, Rv. 231679); osservandosi, pertanto, l’obbligo di motivazione ‘rafforzata’, che specificamente consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchØ in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore e da rispettare, in tale modo, il canone dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; nello stesso senso, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
In definitiva, i giudici di secondo grado hanno non soltanto dato rilevanza alla mancata osservanza delle generiche regole di prudenza e della violazione delle specifiche norme del codice della strada contestate nel capo di incolpazione, ma nel contempo precisato anche che tali violazioni hanno eziologicamente contribuito a determinare l’incidente e, quindi, a provocare il decesso del conducente il motociclo, puntualizzando in modo congruo come le
violazioni delle regole cautelari contestate avessero determinato la concretizzazione dello specifico rischio che quelle norme miravano proprio a prevenire, così integrando la causalità giuridica (o causalità della colpa).
Si tratta in definitiva di motivazione pienamente idonea, in quanto comprensiva anche del necessario confronto con la struttura giustificativa della sentenza di primo grado, che Ł stata ribaltata con argomenti logici, sia per disattendere la ricostruzione dei fatti contenuta in tale sentenza, sia per giustificare quella, opposta, fatta propria dalla Corte d’appello, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano del merito, riproponendo la propria tesi difensiva, fondata su una ricostruzione alternativa della vicenda processuale e una diversa valutazione delle prove assunte, sollevando quindi questioni non consentite, in mancanza di illogicità manifeste o di contraddizioni, nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944).
Nel caso di specie, dunque, può ritenersi che la Corte di merito abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile di ricostruzione della vicenda, rappresentando, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta penalmente rilevante da parte dell’imputato ed indicando il comportamento colposo a lui imputabile, che ha causalmente contribuito a determinare il decesso di NOME COGNOME.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME