Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3636 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Campobasso
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 27/3/2025, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Isernia ha condesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a COGNOME NOME, confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa dal primo giúdice a carico di questi per il reato di omicidio colposo.
Era contestato all’imputato di avere, nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, alla quale partecipavano altri cinque cacciatori, cagionato per colpa la morte di COGNOME NOME, che si era portato più avanti rispetto alla posizione del resto della compagnia.
In base alla ricostruzione offerta nelle conformi sentenze di merito, COGNOME, agendo con imprudenza e negligenza, al fine di colpire una volpe che in quel momento transitava nelle vicinanze, esplodeva un colpo di fucile, senza verificare la eventuale presenza di altri cacciatori nelle vicinanze, cagionando in tal modo il decesso di COGNOME NOME, che veniva attinto al volto da un pallettone.
2. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale ha formulato diverse doglianze, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non avere i giudici applicato l’art. 45 cod. pen.; illogicità della motivazio quanto al mancato riconoscimento del caso fortuito.
L’addebito di colpa mosso al prevenuto, lamenta la difesa, è la violazione dell’obbligo di controllare gli spostamenti e la posizione dei compagni prima di sparare all’indirizzo di animali, considerando che il rispetto di tale obbligo deve essere rigoroso ed improntato alla massima attenzione. Secondo la Corte territoriale, sparare alla cieca contro un bersaglio non determinato, coperto da vegetazione, costituisce t4v r lA i tp. violazione di una norma p~reTrz -i-arig; non rilevando se la vittima si sia spostata dalla originaria posizione assegnatale, in quanto si tratta di fatto non imprevedibile. Nella vicenda che occupa è risultato che la distanza tra COGNOME e NOME fosse di circa 50 metri. COGNOME si trovava a destra di NOME secondo l’andamento della battuta; la volpe era posizionata sulla sinistra a circa 30 metri.
Risulta evidente, nella fattispecie concreta, il caso fortuito: la vittima, infatti, non è stata attinta da un colpo diretto, ma da un colpo deviato che non poteva essere previsto nemmeno con la massima diligenza.
Il Procuratore Generale presso la torte di tassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato una memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di doglianza, ha insistito nel richiedere l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Prima di procedere oltre nella trattazione dei motivi di doglianza, ai fini di una migliore comprensione delle ragioni difensive, occorre brevemente ripercorrere i fatti di causa.
NOME COGNOME, nelle conformi sentenze di merito, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per colpa, la morte di NOME NOME nel corso di una battuta di caccia al cinghiale organizzata con altri cinque cacciatori.
Il Tribunale, all’esito di un’ampia ed articolata istruttoria dibattimentale, sulla base delle testimonianze acquisite in giudizio, degli esiti della relazione di consulenza medico-legale e degli accertamenti effettuati dal perito balistico e dal consulente balistico di parte, ha ritenuto dimostrato con certezza che il colpo che cagionò la morte di NOME fosse stato esploso dal fucile utilizzato dall’imputato.
Ha considerato univocamente deponenti in tal senso le emergenze della perizia e le dichiarazioni rese dai componenti della squadra di cacciatori, che, nella immediatezza del fatto, avevano appreso la notizia del tragico evento dallo stesso COGNOME, disperato per avere ucciso l’amico. Era emerso che, al momento dello sparo – azionato da COGNOME per avere visto sopraggiungere una volpe – il COGNOME si trovasse ad una distanza di circa cinquanta metri dall’imputato. L’evento si era verificato in una zona di boscaglia non pianeggiante, in prossimità di una piccola altura, in cui erano presenti avvallamenti e pietre. La morte del COGNOME intervenne nel giro di pochi minuti dal momento in cui il pallettone attinse il volto della vittima, in zona sovraorbitaria sinistra.
A giudizio del Tribunale non era condividibile la ricostruzione della dinamica fornita dal perito balistico, il quale aveva sostenuto che il colpo, impattando contro un ostacolo duro, probabilmente un sasso presente sul terreno, aveva subito una deviazione dalla sua normale traiettoria. Invero, aveva osservato il primo giudice, non era emersa alcuna circostanza compatibile con tale ipotesi.
Il Tribunale aveva pertanto ritenuto che il comportamento colposo serbato dall’imputato dovesse ravvisarsi nel fatto di non avere avuto cura di seguire attentamente gli spostamenti del compagno di caccia, il quale si era portato più avanti rispetto alla posizione del ricorrente e, pertanto, di avere negligentemente ed imprudentemente aperto il fuoco senza verificare la presenza di altre persone nelle vicinanze dell’area di tiro.
La Corte d’appello ha condiviso la ricostruzione offerta dal primo giudice.
La realtà storico-fattuale della vicenda, si legge nella sentenza impugnata, rivela come l’imputato abbia aperto il fuoco per sparare ad una volpe appena intravista, senza essersi preventivamente assicurato che “nel raggio di interesse non vi fossero altre persone, e nella specie non vi fosse l’altro fY 2 e GLYPH A .f cacciatore, che era parte del medesimo gruppo Impegte 7 quel giorno in una battuta di caccia al conghiale”.
A prescindere dalla esistenza o meno di riscontri deponenti per il rimbalzo del proiettile, ha sostenuto la Corte di merito, anche ammettendo la fondatezza della tesi che il pallettone risultato fatale per NOME avesse attinto la vittima dopo avere impattato contro una superficie dura, che ne aveva deviato la traiettoria, tale circostanza non potrebbe mai valere ad escludere la responsabilità dell’imputato. L’eventuale deviazione del colpo, infatti, non ha avuto alcuna incidenza sul decorso causale che ha determinato l’evento, innescato dall’improvvido sparo, trattandosi di una eventualità assolutamente prevedibile da parte del soggetto agente.
Ebbene, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è supportata da un congruo apparato motivazionale, non meritevole di essere censurato in questa sede, perché fondato su considerazioni immuni da aporie logiche e sorretto da conferenti argomentazioni in diritto.
Si è congruamente osservato come la caccia sia un’attività intrinsecamente pericolosa, che espone i partecipanti ad elevati rischi riguardanti l’incolumità fisica.
Si esige, pertanto, che il cacciatore controlli, con la massima attenzione, prima di sparare, che la zona di tiro sia libera.
Le argomentazioni spese dai giudici di merito sono in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, alla luce della quale “In tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l’esercizio della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l’obbligo, al fine di preservare l’incolumità de terzi, di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento lesivo, l’improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria posizione assegnata.” (Sez. 4, n. 19217 del 21/01/2020, Polsinelli, Rv. 279247).
3.1. Da tanto deriva che non costituisce fatto imprevedibile l’improvviso spostamento di un cacciatore, poiché è caratteristica dell’attività venatoria di gruppo rendere possibili gli spostamenti dei partecipanti e quindi situazioni di pericolo per la loro incolumità, mentre deve ritenersi senz’altro illegittimo, poiché altamente pericoloso, l’esercizio di attività di fuoco senza una previa attenta verifica dell’assenza di eventuali altre persone in un ampio raggio di azione. Al riguardo il cacciatore deve tenere sempre conto delle specifiche peculiarità di tempo e di luogo in cui si svolge la battuta di caccia, nonché della probabile “rosa” del tiro (così in motivazione Sez. 4, n. 12948 del 05/03/2013, Mugiri, Rv. 255511).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato come l’odierno imputato abbia esploso il colpo d’arma da fuoco che attinse la persona offesa durante la battuta di caccia in modo assolutamente imprudente, senza accertarsi scrupolosamente che sulla traiettoria percorsa dal proiettile esploso non vi fosse alcuna persona potenzialmente raggiungibile, ponendo pertanto in essere per colpa (benché concorrente con quella della vittima) una situazione di gravissimo pericolo per l’incolumità dei compagni di caccia.
La decisione così dettata dalla Corte deve ritenersi tale da sfuggire a critiche elevabili in questa sede, siccome fondata su una motivazione del tutto lineare sul piano della coerenza logica.
4. La Corte territoriale, esaminando in modo puntuale i motivi di doglianza, sostanzialmente reiterati nella presente sede, si è fatta carico di fornire risposta alle critiche difensive scaturenti dalla diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa. Ha ritenuto che, anche volendo aderire alla tesi difensiva, secondo la quale il colpo partito dal fucile del ricorrente ha attinto l vittima a causa del cambiamento di traiettoria, la deviazione del colpo in conseguenza dell’impatto contro una superficie dura è comunque inidonea a consentire l’esclusione della responsabilità del ricorrente. La circostanza, infatti,
essendo un accidente del tutto prevedibile, non è suscettibile di interrompere il processo causale riscontrato, elidendo l’attribuibilità dell’evento alla condotta del ricorrente.
L’obbligo di verificare l’assenza di altre persone nella zona di tiro risulta essere ancora più cogente allorquando la battuta di caccia sia organizzata su territori impervi, con alberi, arbusti, avvallamenti e pietre. Tali ostacoli, infat non solo impediscono la piena visibilità, ma sono suscettibili, secondo massime di esperienza comunemente riconosciute, specie da coloro che si dedicano all’attività veritoria, di costituire una possibile ragione della deviazione dell traiettoria dello sparo, perché il proiettile potrebbe rimbalzare su superfici dure.
Il caso fortuito invocato dalla difesa, dunque, non è configurabile neppure nella ipotesi di deviazione del colpo, essendo una eventualità del tutto prevedibile nell’attività di caccia.
Conferente è la risposta offerta dalla Corte territoriale sul tema proposto.
Il caso fortuito consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto agente e che non può, in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. In realtà, la congrua ricostruzione offerta dai giudici di merito vale ad escludere con argomentazioni immuni da censure la possibilità che nel caso in esame possa trovare applicazione il caso fortuito, essendo del tutto prevedibile lo spostamento degli altri cacciatori ed il fatto che la traiettoria di un proietti possa essere deviata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 3 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Présidentg