Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 871 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 871 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMEXXXXX nato in XXXXX il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’assise d’appello di NOMEX Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di NOMEX, in parziale riforma di quella emessa dalla Corte di assise di NOME il 29 gennaio 2024, previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche e riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., ha inflitto a NOMEXXXXX la pena dell’ergastolo per il delitto di cui agli artt. 575, 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen., contestato al capo B) dell’imputazione, in esso assorbito il delitto di cui all’art. 612bis cod. pen. di cui al capo A), e per la contravvenzione di cui agli artt. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 61, n. 2, cod. pen. di cui al capo C).
Ha, altresì, condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e al risarcimento del danno in favore delle stesse.
La vicenda Ł stata ricostruita dalle conformi sentenze di merito come segue.
2.1. In data 19 maggio 2022, a seguito di segnalazione degli operatori del servizio 118, giungevano nell’abitazione dell’imputato gli agenti della Questura di Rimini che constatavano il decesso di NOMEXXX, attinta da plurimi colpi da punta e da taglio.
Nell’immobile, vi erano NUMERO_CARTA e
NOMENOMEXXa, rispettivamente nipote e figlia dell’imputato, la prima scossa e in lacrime, la seconda in stato di shock e con evidenti ferite alla mano destra; nella camera da letto, riversa a terra, vi era la vittima che presentava ferite profonde in varie parti del corpo, evidenti lesioni all’addome e nella zona auricolare, i capelli intrisi di sangue e con abbondante perdita ematica.
Accanto al cadavere si trovava l’imputato con indumenti e scarpe sporchi di sangue; veniva rinvenuto, accanto alla donna, un coltello con lama seghettata lunga 12 cm e larga 2,5 cm, insanguinato, repertato come arma del delitto, poichØ compatibile con il colpo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
mortale al collo.
La donna era deceduta per shock emorragico e sulla stessa erano presenti 21 ferite, 6 delle quali al capo e 10 in zona toracica – la cui profondità era compatibile con la lunghezza della lama usata -,con recisione, fra l’altro, della vena cava superiore e lesione dell’aorta toracica ascendente.
2.2. NOME riferiva che il giorno dell’accaduto, rientrata a casa, dove vi erano lo zio e NOMEXXX,li aveva sentiti discutere e poi aveva sentito la cugina (anch’essa presente) gridare, cosicchØ, entrata nella camera da letto, aveva visto l’imputato colpire la vittima con un coltello sulla spalla fino a farla cadere a terra, mettersi poi a cavalcioni su di lei continuando a sferrarle in rapida sequenza i colpi al capo e al torace, fino al taglio mortale al collo, ed impedendo ai presenti di fornire soccorso.
L’altra ragazza, intervenuta per fermare il padre, a sua volta colpita da quest’ultimo con lo stesso coltello riportando ferite alla mano, dichiarava di avere provato a difendere la vittima tentando di afferrare per il collo l’imputato che, nonostante la donna fosse caduta a terra, aveva continuato a colpirla.
Precisava, peraltro, che l’autore del delitto aveva iniziato a colpire la donna dopo aver tentato di abbracciarla, ricevendo da lei la risposta «non voglio piø niente da te»; al termine dell’azione violenta, il padre aveva esclamato «Ł finita, l’ho uccisa».
L’imputato, durante l’interrogatorio di garanzia, confessava l’accaduto, dichiarando di aver colpito la donna al culmine della lite che vi era stata a causa dell’ostinata volontà di lei di non volerne piø sapere della loro relazione.
L’uomo si trovava in Italia da un mese, durante il quale aveva visto la donna a NOME una sola volta.
Nel periodo vi erano stati diversi contatti telefonici per iniziativa dell’imputato; la
NOMEXXX, poi, aveva acconsentito a tale ultimo incontro per l’intermediazione di
NOMENOMEX.
In vista di tale incontro, per come riferito da quest’ultima, l’imputato aveva acquistato un anello per chiedere alla donna di sposarlo.
Nella ricostruzione dei giudici di merito, tuttavia, la consegna dell’anello appariva un mero pretesto per punire la donna e condizionarne la libertà di autodeterminazione, attesa la consapevolezza dell’uomo circa l’esito negativo dell’incontro, tenuto conto degli atteggiamenti di distacco della donna che, nel frattempo, aveva intrapreso una nuova relazione e continuamente lo offendeva.
Pertanto, individuato il movente nel rifiuto della donna, emergeva come quel gesto rappresentasse una reazione di rabbia e prevaricazione dettato dalla mancata accettazione della decisione della donna di interrompere la relazione.
L’uomo aveva iniziato a tenere un atteggiamento ossessivo nei confronti della vittima dopo la decisione di quest’ultima, comunicata telefonicamente, di interrompere la relazione;
dal XXXX, dopo l’arrivo a NOME della donna, l’imputato aveva preso a telefonarle e a inviarle messaggi ossessivamente, anche di notte e durante l’orario lavorativo, e a richiedere ai figli di lei e agli amici connazionali residenti a Rimini informazioni sui suoi spostamenti.
La figlia della donna, NUMERO_CARTA, come confermato anche dall’altra figlia minore, raccontava come la madre si mostrasse sempre preoccupata per l’atteggiamento ossessivo dell’uomo, soprattutto per la notizia che si sarebbe recato a NOME per riprendere la relazione.
Dichiarava difatti che, non volendo la madre riprendere la relazione, aveva deciso di recarsi all’incontro assieme alla nipote dell’imputato perchØ timorosa di incontrarlo da sola.
2.3. La collega della vittima, NUMERO_CARTA, riferiva del malessere avvertito dalla donna in ragione del fatto che la stessa le aveva raccontato che avrebbe atteso il rientro a casa di NOME recarsi all’appuntamento, ed aveva altresì consegnato a costei il passaporto per il timore che l’uomo l’avrebbe costretta a tornare in XXXX con lui, poichØ minacciata di sottrarle il passaporto e di denunciarla per il suo stato di clandestinità; le aveva confidato, inoltre, di volersi tenere il piø possibile lontana da lui, cercando anche una diversa sistemazione ove dormire, atteso che l’uomo l’aveva minacciata di riportarla in XXXX.
Il malessere e il tormento avvertiti dalla donna, da cui Ł stato desunto il grave stato di ansia in cui versava, era dimostrato dagli innumerevoli messaggi e chiamate effettuate dall’imputato (in dieci mesi, 33661 messaggi e 1519 chiamate), al fine di sapere dove si trovasse, con chi fosse e cosa stesse facendo ed imporle la continuazione della relazione.
2.4. L’evento omicidiario, pertanto, Ł stato inquadrato, nel contesto di un contesto persecutorio conseguente alla rottura della relazione, quale ultimo atto dei comportamenti prevaricatori e violenti.
L’imputato Ł stato, dunque, ritenuto responsabile del reato complesso di cui allo schema normativo di cui agli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., con la conseguente configurabilità dell’aggravante speciale ivi disciplinata.
In accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte di assise di appello ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. ed escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.
Sono state invece disattese le doglianze formulate dall’imputato, con le quali questi aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto sussistenti gli estremi della condotta di cui all’art. 612bis cod. pen., l’aggravante dei motivi abietti o futili e quelle di cui agli artt. 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen., oltre che nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile il dolo d’impeto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
NOMEXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando sette motivi.
4.1. Con il primo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 521, comma 2, e 597, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello riconosciuto, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la circostanza aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen.
Trattasi di circostanza non contestata, non essendo stata indicata tra le norme che si assumono violate, nØ nella parte narrativa del fatto-reato contestato.
Non potendosi ritenere ammissibile la contestazione implicita, si sarebbe determinata una violazione del principio devolutivo, per il quale il potere di attribuire al fatto-reato una definizione giuridica piø grave può riguardare esclusivamente condotte oggetto di formale contestazione e di quello che impone la necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Il fatto e le circostanze devono essere oggetto di preventiva contestazione non trattandosi di concetti riconducibili alla nozione di «definizione giuridica» di cui all’art. 521, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen.
La Corte di assise di appello ha errato laddove, nel riconoscere l’aggravante di cui all’art. 577, comma secondo, cod. pen., escludendo le circostanze attenuanti generiche
riconosciute in primo grado, ha omesso di riassumere le prove dichiarative su cui ha basato la propria decisione, ritenendo tale ipotesi non contemplata dall’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di assise di appello Ł invero stato superato da quello successivo, per il quale, ove il giudice di appello intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante esclusa in primo grado in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative, deve procedere alla loro rinnovazione.
Peraltro, non si tratta, nel caso di specie, di riforma in appello riguardante esclusivamente il trattamento sanzionatorio, nØ di errore di diritto suscettibile di essere corretto in sede di gravame.
Da ultimo, pertanto, sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, il ricorrente ha sollecitato, ove non si ritenga di aderire all’orientamento piø garantista, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
4.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., in relazione all’art. 577, secondo comma, cod. pen., e motivazione mancante sull’aggravante.
Richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, in caso di riforma cartolare in peius della decisione del giudice di primo grado, Ł necessario seguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva maggiore e confutare specificamente gli argomenti del provvedimento impugnato, il ricorrente censura la sentenza laddove, nell’applicare l’aggravante, non ha motivato l’applicabilità della norma, nØ illustrato la maggiore persuasività degli argomenti addotti a sostegno.
4.4. Con il quarto motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 15, 84, 612bis , 576, primo comma, n. 5.1, e 577, secondo comma, cod. pen., con riferimento alla duplice contestazione delle aggravanti.
L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. richiama la fattispecie di cui all’art. 612bis cod. pen.; avendo quest’ultima, tra gli elementi strutturali, la relazione autore-vittima (come rapporto in essere o come rapporto ormai cessato) e prevedendo l’aggravante speciale in esame che l’autore dell’omicidio abbia posto in essere atti persecutori nei confronti della vittima (con cui vi Ł o vi Ł stata una relazione affettiva), tra l’aggravante speciale e quella di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., sussisterebbe un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen., che rende applicabile solo la prima.
Peraltro, tra le due aggravanti speciali del reato di omicidio vi Ł un rapporto di progressione criminosa dal fatto meno grave a quello piø grave, atteso che l’una considera la mera ricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine del rapporto sia stata seguita da condotte persecutorie, sicchØ l’una si pone come antefatto dell’altra che ne costituisce evoluzione, con effetti assorbenti.
4.5. Con il quinto motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 612bis e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo al motivo di appello con cui si censurava la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.
L’assunto per il quale l’art. 612bis cod. pen. Ł un reato di pericolo concreto, che richiede la mera idoneità della condotta materiale a cagionare l’evento, Ł errato, dovendosi al contrario riconoscere alla fattispecie la natura di reato di evento, essendo richiesta la causazione di un perdurante e grave stato di ansia o paura, un malessere profondo, duraturo e ben identificato, non già una condizione temporanea.
Nel caso di specie, ciò non Ł riscontrabile: la Corte distrettuale, individuando un mero turbamento emotivo (posto che la vittima ha continuato ad affrontare l’imputato, ed ha accettato di incontrarlo, dimostrando ansia e paura soltanto in vista di tale ultimo incontro), non individua quello stato di ansia e paura grave richiesto dalla norma incriminatrice.
4.6. Con il sesto motivo rileva inosservanza o erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria.
Accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la Corte di assise di appello ha omesso di rendere una motivazione rafforzata,
La presa di coscienza del gesto delittuoso, coerente anche con le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del giudizio di appello, era difatti stata desunta dalla complessiva valutazione della condotta post-delictum , ossia dal non occultamento dell’arma, dalla non ripulitura della scena del crimine, dal corretto comportamento processuale e dalla confessione.
La Corte di assise di appello, invero, ha basato la propria contraria valutazione esclusivamente sulla confessione, nulla motivando sugli altri elementi posti a base della contraria decisione di primo grado.
La motivazione Ł mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica, laddove – dopo avere spiegato che la confessione, per acquistare valore, deve integrare una rivisitazione critica della condotta senza alcun intento utilitaristico – afferma che, nel caso di specie, il contesto probatorio schiacciante elimina alla confessione ogni valenza in termini di ausilio alle indagini e di rivisitazione critica.
Ulteriore carenza viene individuata nella riconducibilità della rivisitazione al contenuto forense delle dichiarazioni rese, senza alcuna analisi di quello emotivo, psicologico e introspettivo, con particolare riferimento al vissuto familiare e personale dell’imputato e al pentimento per il gesto compiuto.
Non Ł ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche neppure la ritenuta preordinazione dei mezzi, siccome non incompatibile con una rivisitazione critica.
Privi di valore sono gli ulteriori elementi evidenziati nella sentenza impugnata al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali la efferatezza del delitto, il movente, la feroce determinazione che avrebbe caratterizzato la condotta, per come manifestata dalle ferite inferte alla figlia, trattandosi di lesioni colpose dettate dal dolo d’impeto.
4.7. Con il settimo motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 61, n. 1, 577, n. 4, cod. pen., o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti o futili contrasta con la ricostruzione degli attimi antecedenti l’azione omicidiaria, per come dichiarato dall’imputato ed emerso dalla corrispondenza epistolare e telematica tra imputato e vittima, oltre che con la ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti.
L’inquadramento della condotta, quale reazione ripugnante, per tale motivo meritevole di aggravamento di pena, al mero rifiuto della proposta nuziale, contrasta con l’intera vicenda, che ha visto la vittima porre in essere reiterate lesioni alla dignità e alla persona dell’imputato, anche negli istanti antecedenti l’azione omicidiaria, dovendo perciò quest’ultima essere ricondotta alla reazione ‘da accumulo’.
La stessa sentenza di primo grado, a ben vedere, aveva riconosciuto che, dinanzi alle umiliazioni poste in essere dalla donna (che lo aveva chiamato ‘gay’ e ‘mezzo uomo’, deridendolo e umiliandolo), l’imputato aveva reagito uccidendola.
5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nell’interesse delle parti civili Ł stata depositata, il 9 novembre 2025, una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente, non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
2.1. Dalla giurisprudenza di legittimità Ł da tempo stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perchØ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione Ł del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'” iter ” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01).
Da ciò, si ricava che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, perchØ il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: ciò risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238345; richiamate da Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, COGNOME, massimata su altro).
In motivazione, l’ultimo arresto ha evidenziato come tale impostazione imponga che la diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa”, determinando conseguenze negative per l’imputato che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioŁ, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell’imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato.
Quando, al contrario, la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto storico, di cui Ł stata dimostrata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale Ł stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporta, inevitabilmente, l’applicazione dell’altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, questo, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
L’orientamento descritto si colloca in termini di coerenza anche con i principi sovranazionali essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422
del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 – 01).
2.2. Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del delitto aggravato ai sensi dell’art. 577, primo comma, cod. pen., originariamente contestato, in quello aggravato ai sensi dell’art. 577, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi un epilogo decisorio prevedibile, in ragione dell’ iter processuale che ha visto, in primo luogo, la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, cod. pen., non riconosciuta in primo grado, ed in secondo luogo il riconoscimento, in appello, dell’altra aggravante, sulla scorta di un fatto assolutamente identico nei suoi tratti essenziali, ossia la pregressa esistenza e il successivo venir meno, al momento del fatto, della relazione affettiva tra autore e vittima.
Pertanto, può essere proficuamente richiamato il principio generale sotteso all’affermazione per la quale l’accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione nØ del contraddittorio, nØ del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nØ dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, quando l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall’imputato – purchØ l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, COGNOME., Rv. 269655-01: nell’affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 571 cod. pen., a fronte dell’originaria contestazione di maltrattamenti; Sez. 5, n. 48677 del 2014 cit.: la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 497bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482 e 477 cod. pen.).
Ciò perchØ la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice Ł assicurata pur quando l’imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell’ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento (Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, COGNOME e altri, Rv. 246494-01).
La prevedibilità dello sviluppo del procedimento, in uno con il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, Ł insita nel fatto che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, cod. pen., fosse fondata proprio sulla constatazione, ritenuta dato certo, della avvenuta interruzione della relazione affettiva tra imputato e vittima prima dell’evento omicidiario, circostanza che poi, in secondo grado, ha determinato il riconoscimento dell’aggravante di cui al secondo comma della medesima disposizione.
Nel caso di specie, inoltre, la contestazione della relazione affettiva come cessata si rinviene nella descrizione riferita al delitto di stalking di cui al capo A) della rubrica ove Ł stato specificato che la vittima aveva «troncato definitivamente la relazione».
Ciò che si vuole evidenziare Ł che la circostanza della cessazione della relazione (che, peraltro, comporta un aggravamento della pena minore rispetto alla circostanza aggravante di cui al primo comma dell’art. 577 cod. pen.) non costituisce elemento complessivamente estraneo all’imputazione e, dunque, ai temi che hanno formato oggetto del dibattimento
integrando, rispetto allo stesso confronto processuale, un esito del tutto prevedibile.
Anche l’ iter del processo assume rilevanza ai fini della valutazione della censura in esame, alla luce del principio già ricordato per il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 2010, COGNOME, cit.).
Non essendosi verificata alcuna trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (v. anche Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930), il motivo di ricorso Ł infondato.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.
3.1. La sentenza impugnata, ritenendo fondato l’appello del pubblico ministero, ha riformato quella di primo grado affermando la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. ed eliminando le circostanze attenuanti generiche.
La tesi difensiva, per la quale si sarebbe dovuto procedere, nel caso di specie, alla rinnovazione delle prove dichiarative, Ł infondata.
3.2.La Corte bolognese ha richiamato il principio per il quale il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non Ł tenuto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658-01, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenza di condanna, ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l’istruttoria).
L’orientamento coesiste con quello richiamato dal ricorrente per il quale il giudice d’appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative Ł tenuto a disporne la rinnovazione (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-03).
Giova poi richiamare e ribadire che l’impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero comporta l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ma «non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02; conformi Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050 – 01).
Rileva, altresì, l’ulteriore principio affermato nel medesimo arresto, ossia che «ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma Ł talvolta
mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 01).
Inoltre, secondo l’orientamento decisamente prevalente, «non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell’originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato piø grave di quello per il quale l’imputato era stato condannato dal primo giudice» (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 – 01; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210-01; Sez. 2, n. 38823 del 25/6/2019, COGNOME, Rv. 277094-01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 274571-01; Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273742-01; Sez. 5, n. 32351 del 27/3/2018, COGNOME., Rv. 273574-01; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 272088-01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270109-01).
Risulta, allo stato, minoritario l’indirizzo difforme espresso, sostanzialmente, da Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-03; Sez. 1, n. 29165 del 18/5/2017, H, Rv. 27028001; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01 e Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638-01.
E’ escluso, come ricordato da Sez. 5, n. 36824 del 2023, che una decisione peggiorativa per l’imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione dell’istruzione sol perchØ fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa.
Va richiamato quanto condivisibilmente riportato da Sez. 2, n. 38823 del 2019 a proposito della giurisprudenza sovranazionale: «la Corte di Strasburgo ha limitato l’obbligo di rinnovazione, non senza distinguo, ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoria effettuata dal giudice dell’impugnazione attraverso la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica».
Come ricordato negli arresti citati, Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01 ha messo in evidenza che «la piø recente giurisprudenza della Corte EDU ha ridimensionato il ruolo interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore dell’equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall’utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull’esito del giudizio».
L’arresto in esame ha, altresì, ricordato che «l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, impone l’obbligo di rinnovazione (ferma, comunque la facoltà di disporla, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) solo nel caso di sentenza di proscioglimento resa in primo grado e non anche quando, il giudice del gravame, qualificando in peius i medesimi fatti, pervenga a un aggravamento della condanna già pronunziata in primo grado. L’appello, come peraltro sottolineato in motivazione da Sez. U, ‘D’, cit., non Ł configurato dal legislatore come vero e proprio gravame, ma come «mezzo di controllo della decisione di primo grado», complementare con la fase che lo precede e, pertanto, il legislatore, coerentemente, ha delimitato in secondo grado l’ambito di rinnovazione istruttoria, per cui, si conclude nella sentenza in commento, nell’ipotesi di diversa e piø grave qualificazione del fatto, legittimamente effettuata dal giudice di appello a norma dell’art. 597, comma 2, lett. a), cod.
proc. pen. su impugnazione del pubblico ministero, non occorrerà procedere necessariamente alla rinnovazione dell’istruttoria, sia che si valuti la prova dichiarativa in senso conforme alla precedente valutazione, sia che ci si discosti da questa. «La diversità delle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali» per cui, quando la diversa definizione giuridica dipenda da una differente valutazione delle prove, allora il giudice di appello dovrà offrire una motivazione puntuale e adeguata utile a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e il vizio argomentativo sarà deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; quando, invece, le valutazioni delle prove dei giudici di primo e secondo grado siano tra loro sovrapponibili, ma la differente qualificazione giuridica trovi la sua ragion d’essere nella diversa soluzione di diritto adottata dal giudice di secondo grado, la motivazione adottata potrà essere censurata solo sotto il profilo della violazione di legge. Nel caso in cui invece il giudice di appello ricostruisca il fatto storico-naturalistico in termini diversi da quelli di cui all’imputazione e, quindi, la diversa definizione giuridica del fatto avvenga ‘a sorpresa’ senza consentire all’imputato di difendersi, troverà applicazione lo strumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la sentenza sarà da considerarsi nulla».
3.3. L’applicazione dei suesposti (qui condivisi) principi esclude che, nel caso di specie, le diverse valutazioni che hanno indotto la Corte di assise di appello a ritenere l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., e insussistenti le circostanze attenuanti generiche, siano affette dai vizi denunciati.
In primo luogo, a fondamento della ricostruzione dell’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., non Ł stato posto un differente criterio di valutazione dell’affidabilità dei testi escussi.
Ferma restando la contestazione del fatto come descritta nell’imputazione (anche tenuto conto di quanto esposto a proposito del primo motivo di ricorso), i giudici di appello non hanno modificato la valutazione della prova orale che, nella loro ricostruzione, Ł rimasta esattamente nei termini già descritti nella sentenza di primo grado.
La rivalutazione delle emergenze istruttorie in atti Ł avvenuta senza alcun nuovo apprezzamento del merito delle stesse.
La Corte bolognese ha richiamato le dichiarazioni rese dall’imputato (il quale dichiarava che ‘la relazione non poteva finire così dopo tutti quegli anni’)in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari,e quelle, omogenee, rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dalla figlia NOME (che collocava il momento interruttivo della relazione in epoca antecedente a quello di commissione del fatto), dalla teste NOMENOMEX (che faceva riferimento allo stato di ansia e paura avvertito dalla vittima e al timore che l’imputato la costringesse a tornare in XXXX) e dai figli della vittima (i quali riferivano della volontà della madre di non continuare la relazione) senza mettere in discussione o diversamente apprezzare l’attendibilità di quelle fonti, siccome già apprezzata dal giudice di primo grado.
Inoltre (pag. 18 della motivazione), ha assegnato pregnante significato ai messaggi intercorsi tra imputato e vittima nel mese di marzo desumendo dagli stessi (espressamente riportati) la prova della cessazione della relazione all’epoca dell’omicidio.
3.4. Analoghe considerazioni vanno estese al tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di assise di NOME ha concesso il beneficio valorizzando il comportamento dell’imputato subito dopo il fatto (non occultamento dell’arma e assenza di operazioni di
ripulitura e di eliminazione di elementi utili per la ricostruzione dei fatti), la confessione resa durante l’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero nel giorno dell’accaduto, il corretto comportamento processuale (avendo acconsentito all’acquisizione delle risultanze investigative) nonchØ, infine, il pentimento per la condotta tenuta.
La Corte di assise di appello non ha operato alcun diverso apprezzamento delle prove dichiarativesegnalando, piuttosto, la natura mendace delle dichiarazioni dell’imputato con riguardo al fatto che non avesse portato il coltello all’appuntamento con la vittima, circostanza viceversa emersa dalle indagini;e segnalando come l’imputato avesse continuato, anche nel giudizio di appello, a sostenere la tesi, confutata dalle emergenze probatorie, per la quale l’evento omicidiario era stato determinato da un dolo d’impeto, ravvisando in ciò il tentativo di lui di attenuare la sua responsabilità, negando la realtà e rifiutando di comprendere il portato del suo gesto.
Anche in tal caso la Corte di secondo grado,pur sempre utilizzando le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato, non ha proceduto ad una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, bensì ha valorizzato diversi e ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini (noti alle parti), ritenendo insussistenti, nel caso, i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.5. Quanto esposto dimostra, inoltre, con riferimento alla relativa doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, che la Corte di assise di appello ha adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata, sia in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., che di esclusione delle circostanze attenuanti generiche, avendo preso in esame espressamente quanto argomentato dalla sentenza di primo grado e avendo spiegato, nel dettaglio, per quali ragioni quelle conclusioni non fossero condivise.
Nel percorso motivazionale non Ł dato individuare alcuna frizione con il consolidato principio per cui la riforma della decisione di primo grado impone al giudice di appello di individuarei passaggi fondamentali del proprio ragionamento alternativo e confutare specificamente i piø significativi argomenti della motivazione della prima sentenza dando conto delle specifiche ragionidella sua non condivisibilità e dei motivi che ne impongono la riforma (insegnamento che risale a Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 01, che ha trovato successive reiterate e costanti conferme, fra le quali Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907 – 01).
Il quarto motivo di ricorso Ł infondato.
4.1. L’assunto dal quale il ricorrente prende le mosse, per giungere a ritenere integrata una sorta di duplicazione sanzionatoria per effetto dell’applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 577, secondo comma, e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., Ł errato.
4.2. Non Ł condivisibile l’affermazione secondo la quale elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 612bis cod. pen. Ł la relazione affettiva tra autore e vittima, come rapporto in essere (primo comma) o cessato (secondo comma): in realtà, la fattispecie di cui all’art. 612bis , primo comma, cod. pen. sanziona chi, reiteratamente, minaccia o molesta taluno (e non quindi la persona con cui l’autore del reato abbia o abbia avuto una relazione affettiva), cagionando un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita, o, ancora, ingenerando un fondato timore per l’incolumità – per ciò che qui rileva della persona al medesimo legata da relazione affettiva .
La sanzione si riconnette alla condotta, non alla qualità della persona offesa. L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., punisce piø severamente l’omicidio commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa , nulla specificando in merito all’esistenza, presente o passata, di una
relazione affettiva con l’autore del reato che difatti non Ł, come sostenuto dal ricorrente, presupposto dell’aggravante.
NØ Ł corretta l’affermazione che tra le due aggravanti contestate vi sia un rapporto di progressione criminosa dal fatto meno grave a quello piø grave, considerando, una, la mera ricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine del rapporto sia stata seguita da condotte persecutorie.
Non esiste, pertanto, interferenza fattuale necessaria tra le due disposizioni.
A proposito dell’aggravante della condotta di stalking , giova richiamare quanto deciso da Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 – 01 in punto di configurabilità del reato complesso nella fattispecie di omicidio aggravata dalla circostanza in esame, con conseguente assorbimento del reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen.
Sul punto, il massimo Organo nomofilattico ha precisato che l’espressione utilizzata dalla della norma che prevede l’aggravante in esame («Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto Ł commesso … dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612bis nei confronti della stessa persona offesa»), non comprende unicamente il riferimento all’identità del soggetto agente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, ma «attribuisce analogo risalto all’essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all’identità della vittima dei reati; ciò significa che «la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. Ł inequivocabilmente riportata all’interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità», il tutto in coerenza con l’intenzione del legislatore, che, come si desume dai lavori preparatori, Ł quella di sanzionare con adeguato rigore un «fenomeno criminale notoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fatti omicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti».
A differenza della disposizione di cui all’art. 576 n. 5 cod. pen. («in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies»), la disposizione di cui al successivo n. 5.1 non prevede espressamente, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, la contestualità dei fatti di omicidio e atti persecutori.
Presupposto dell’aggravante in esame, direttamente discendente dalla menzionata struttura di reato complesso, Ł «l’inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica. Tale prospettiva, con riguardo al contesto persecutorio posto in essere con la condotta e gli eventi descritti nell’art. 612-bis cod. pen., inerisce al condizionamento e, in ottica finale, all’annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita, nell’esercizio della sua libertà di determinazione, dalle molestie e dalle minacce che ne inibiscono lo svolgimento dalla normale vita sociale. In questa visione prospettica della condotta criminosa, l’omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell’esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell’intento di annullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori» (Sezioni Unite n. 38402 del 15/07/2021, cit., in motivazione).
Come Ł stato di recente segnalato da questa stessa Sezione, «l’omicidio volontario Ł aggravato dall’essere stato commesso dall’autore del reato di persecutori in danno della stessa vittima, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l’essere un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso. La circostanza prevista dall’art. 576 n. 5.1. cod. pen., pertanto, Ł configurabile, nella sua dimensione fattuale, in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l’omicidio presentano non
solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria, mentre deve essere esclusa e la condotta persecutoria rimane autonomamente punibile qualora l’omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore avviene a distanza consistente di tempo» (Sez. 1, n. 37953 del 21/10/2025, Mecja, n.m.).
Si tratta di una finalità del tutto estranea alla circostanza aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. la cui ratio va individuata nella specificità del rapporto personale tra vittima e autore del reato.
Le due circostanze, quindi, possono concorrere.
Il quinto motivo di ricorso Ł infondato.
5.1. Si deve preliminarmente osservare come la doglianza contenuta nel motivo di ricorso sia pedissequa ripetizione del motivo di appello, già affrontato, con esaustiva motivazione, nella sentenza impugnata.
Invero, il delitto di atti persecutori si caratterizza per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv. 260083-01).
Inoltre, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612bis cod. pen. non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, nØ collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tenere conto dei mutamenti che sono derivati alla vittima nelle abitudini e negli stili di vita.
5.2. In aderenza alle emergenze probatorie, e con motivazione congrua e logica la sentenza impugnata ha ricavato la prova della idoneità della condotta posta in essere dall’imputato ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612bis cod. pen. richiamando, sulla scorta di quanto dichiarato dalla collega di lavoro della vittima, la condizione di paura nella quale si trovava la stessa dopo il ritorno dell’imputato in Italia, tanto che, in vista dell’incontro avvenuto proprio il giorno dell’omicidio, la donna aveva voluto attendere che in casa vi fosse anche la nipote dell’uomo, NOME.
Sono stati richiamati, inoltre, i messaggi inviati all’imputato, da cui emerge chiaramente la volontà della persona offesa di interrompere ogni contatto e l’invito a cessare le condotte, oltre che dalla innumerevole quantità di messaggi e di chiamate (senza risposta) effettuate dall’imputato.
Emerge, pertanto, il chiaro e grave turbamento sofferto dalla vittima nonchØ il radicale mutamento delle abitudini di vita, come congruamente ricavato, dai giudici di merito, anche dalla circostanza della consegna del passaporto all’amica, prima dell’incontro con l’imputato, per il timore che questi la potesse costringere a ritornare in XXXX, e dal manifestato timore di dover trovare un’altra sistemazione per dormire, nel periodo in cui l’imputato sarebbe stato in Italia.
6. Il sesto motivo di ricorso Ł infondato.
In punto di vizi della motivazione rafforzata, si richiama quanto sopra esposto al par.
3.4.
Inoltre, si aggiunge che la difforme decisione si fonda sulla disamina alternativa dei medesimi elementi valorizzati, in senso contrario, dal primo giudice.
Il ragionamento seguito dalla Corte di assise di appello Ł conforme ai principi della giurisprudenza di questa Corte nei termini sopra richiamati, oltre che effettivo e non
apparente.
La confessione resa dall’imputato Ł stata logicamente ritenuta non indicativa di una rivisitazione critica in ragione, in primo luogo, della palese inverosimiglianza (tenuto conto della presenza di testimoni diretti del fatto) di una eventuale negazione della responsabilità.
Congruamente Ł stata giudicata irrilevante la predetta confessione ai fini di un effettivo ausilio alle indagini e la sua portata neutra rispetto alla dimostrazione di una rivisitazione critica, ovvero della resipiscenza da parte dell’imputato.
A quest’ultimo proposito, Ł stato dato rilievo al comportamento tenuto da NOME, il quale aveva reso dichiarazioni mendaci al fine di mitigare la propria responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, negando di avere portato con sØ il coltello all’appuntamento con la donna, per poi affermare il contrario dopo le dichiarazioni rese dalla figlia, residente nell’appartamento, e dalla proprietaria dell’immobile, che hanno escluso che quel coltello si trovasse già in casa.
Ciò nonostante, l’imputato ha continuato a sostenere la propria tesi difensiva, secondo cui il gesto fu determinato da un impeto imprevedibile, nonostante la smentita derivante dalle emergenze probatorie, ossia proprio dal fatto che egli si era recato all’appuntamento munito di coltello.
In tale quadro in termini ineccepibili sono stati valorizzati l’irrilevanza dell’incensuratezza, il contesto di efferata violenza, la determinazione nella condotta delittuosa e la preordinazione dei mezzi.
Tanto premesso, non Ł rinvenibile alcuna delle illogicità lamentate poichØ il significato della confessione Ł stato giudicato sostanzialmente neutralizzato in ragione di un quadro probatorio particolarmente forte a carico dell’imputato il cui comportamento Ł stato ritenuto teso ad un ridimensionamento della gravità della propria condotta, e perciò incompatibile con un sincero pentimento.
7. Anche il settimo motivo di ricorso Ł, infine, infondato.
7.1. Vanno richiamati, preliminarmente, il principio per il quale la futilità del motivo sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, piø che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, con una sproporzione della condotta rispetto alla determinazione criminosa tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di una piø accentuata pericolosità dell’agente, da accertare con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333-01), e quello per il quale il carattere abietto dello stesso va individuato nel movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. 1, n. 44186 del 11/05/2023, R., Rv. 285405-01).
Piø specificamente, deve ritenersi sussistente l’aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui «la gelosia si manifesti nell’autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale» (Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01); quando «la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso»
(Sez . 1, n. 16054 del 10/03/2023, COGNOME, Rv. 284545 – 02); quando «sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, COGNOME., Rv. 278082 – 02).
7.2. Ciò premesso, va evidenziato come le sentenze di merito abbiano posto in luce descrivendo la relazione affettiva come connotata da condotte reiterate e persecutorie, da un generale contesto di prevaricazione e dal deciso rifiuto opposto dalla donna di dar seguito al rapporto – come l’evento omicidiario sia stato determinato dalla mancata accettazione, da parte dell’imputato, della decisione della donna di allontanarsi dall’imputato.
Il gesto omicidiario Ł stato, dunque, logicamente e congruamente ricondotto ad una volontà di possesso e di insensibilità a fronte della insubordinazione della donna.
Alla luce delle predette valutazioni, che trovano pieno riscontro nel materiale probatorio in atti, Ł da escludersi che la condotta abbia potuto ragionevolmente originare dalla provocazione della vittima, mentre, alla luce del contesto descritto e della indubbia preordinazione dell’evento, la condotta stessa integra appieno l’aggravante dei motivi abietti e futili.
Tutto ciò esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Non possono essere liquidate le spese in favore delle costituite parti civili in applicazione del condiviso principio per cui «il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di liquidazione della parte civile, che, in relazione a procedimento camerale, aveva depositato solo il giorno dell’udienza, e quindi in violazione dell’art. 611 cod. proc. pen., una memoria contenente conclusioni e nota spese priva di qualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione)» (Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01).
Nello stesso senso Ł stato deciso che «nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali Ł inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza» (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01).
Il deposito della memoria, tardivo siccome avvenuto in data 9 novembre 2025, esclude il diritto alla liquidazione delle spese.
Il riferimento alle condizioni personali delle parti impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta l’istanza di liquidazione delle spese del grado, avanzata dalle parti civili costituite.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.