Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o in subordine disporsi il loro rigetto;
uditi i difensori:
l’avvocato NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; l’avvocato NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza emessa in data 30 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 5 luglio 2021 dalla Corte di assise di Napoli, ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a trenta anni di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 575, 416-bis.1 cod.pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, 648 cod.pen. commessi o accertati I’ll novembre 2015, cagionando, in concorso con altri, la morte di NOME COGNOME, e detenendo due pistole di provenienza illecita.
La sentenza impugnata ripercorre le argomentazioni della sentenza di primo grado, ribadendo la fondatezza e credibilità delle prove, costituite dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni ambientali svolte sull’auto di NOME COGNOME, e confermate anche da due sentenze definitive acquisite, l’una di condanna degli esecutori materiali dell’omicidio in questione e di altri complici, e l’altra di condanna degli odierni imputati, in concorso con altri, per il duplice omicidio in danno di tali COGNOME e COGNOME, commesso il 7 giugno 2016 nell’ambito del medesimo contesto cronologico e relazionale, e perciò confermativo del ruolo di tali imputati all’interno della compagine associativa criminale.
I giudici di appello hanno, in primo luogo, ribadito la piena credibilità dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, figlio dell’imputata COGNOME, e NOME COGNOME, nonostante il loro ruolo di dichiaranti de relato le cui fonti primarie, cioè NOME COGNOME, NOME COGNOME, autori materiali del delitto, e NOME COGNOME, non hanno confermato le loro accuse a carico di altri complici. Quindi hanno analizzato le fonti captative e le accuse degli altri collaboratori di giustizia che riguardano ciascuno degli odierni imputati. All’esito di tale disamina hanno respinto i vari motivi di appello nel merito, ed hanno ridotto il trattamento sanzionatorio solo per l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME; NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME; NOME COGNOME, per mezzo dei propri difensori avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La ricorrente COGNOME propone tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla valutazione delle prove a carico e per l’omessa valutazione degli elementi probatori a favore, già evidenziati nell’atto di appello.
La condanna si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sarebbero riscontrate dalle intercettazioni. Queste ultime, però, sono state interpretate dalla Corte di assise di appello al fine di affermare che coinvolgono l’imputata, trascurando il dato inconfutabile dell’assenza di dialoghi rilevanti in cui ella risulti essere la diretta interlocutrice, come il ricorso evidenzia citando singole conversazioni e criticando l’interpretazione datane dalla sentenza impugnata. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia’ poi, sono state valutate attendibili perché sarebbero plurime e provenienti da fonti dirette oltre che da fonti de relato, ma così non è, come si evidenzia in relazione ai singoli collaboratori. NOME COGNOME ha reso dichiarazioni intrinsecamente incoerenti e inattendibili, ed è stato sconfessato alla sorella NOME COGNOME, indicata come sua fonte, mentre non è credibile che egli abbia ricevuto confidenze direttamente dalla COGNOME. NOME COGNOME, c:he ha indicato quale fonte delle sue conoscenze NOME COGNOMECOGNOME non ha mai affermato che la COGNOME fosse implicata nell’omicidio del COGNOME, ma la Corte di assise clt appello non lo ha valorizzato quale prova a discarico, come richiesto nell’atto di appello. NOME COGNOME, figlio della ricorrente, ha riferito una modalità dell’omicidio diversa da quella riferita dal COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME avrebbe appreso dell’evento da lui, ed ha negato di avere riferito i dettagli dell’omicidio al COGNOMECOGNOME per cui i tre dichiaranti s sconfessano a vicenda. COGNOME, poi, non poteva riferire nulla sull’omicidio per conoscenza diretta, essendo detenuto al momento del fatto ed essendone stato informato, solo in seguito, da NOME COGNOME: non può attribuirglisi, quindi, alcuna credibilità, essendo egli, in realtà, un dichiarante de relato. Similmente, NOME COGNOME è un dichiarante de relato, ma è significativo il fatto che non abbia mai indicato la COGNOME tra i partecipanti all’omicidio e nepCOGNOME tra i soggetti coinvolti nella successiva operazione di recupero delle armi utilizzate per commetterlo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata ha quindi omesso di applicare la regola di valutazione stabilita dall’art. 192, terzo comma, cod.proc.pen., che impone di valutare l’attendibilità intrinseca del dichiarante, l’attendibilità della chiamata di correità, e la presenza di riscontri esterni.
La sentenza è poi contraddittoria in merito al dato dell’asserita presenza della COGNOME in casa della COGNOME, al momento dell’omicidio. Tale presenza era resa impossibile dal fatto che, in quel periodo, la COGNOME era sottoposta alla detenzione domiciliare e non sono state mai segnalate violazioni della misura. La Corte, per superare l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha di fatto modificato il ruolo della COGNOME nell’omicidio, rispetto
all’imputazione, affermando che ella ha organizzato e preparato l’agguato, avvalendosi dell’apporto di NOME COGNOME, potendo agire anche dalla propria abitazione, così contraddicendo però le affermazioni dei collaboratori di giustizia che la collocano in casa di NOME COGNOME, come “specchiettista”.
Anche la dichiarazione di NOME COGNOME, che è stata travisata dalla Corte di assise di appello, evidenzia la contraddittorietà della prova a carico della COGNOME e ne conferma, semmai, l’estraneità all’omicidio, in quanto ella ha riferito che, essendosi verificato un . litigio tra la vittima NOME COGNOME e NOME COGNOME, circa venti giorni prima dell’omicidio, la COGNOME cercò in tutti i modi di rappacificare i due litiganti, e dopo l’omicidio cercò di parlare con la moglie e il figlio della vittima; per chiarire la propria estraneità nonostante le voci che la coinvolgevano nell’accaduto. La Corte di assise di appello non ha valutato questa parte della testimonianza della NOME, benché narrasse un comportamento della ricorrente incompatibile con l’asserito ruolo di organizzatrice dell’omicidio.
3.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la erronea applicazione della legge e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’omessa concessione delle attenuanti generiche.
Nell’atto di appello ella contestava l’omessa concessione del beneficio basata solo sulla gravità del fatto, ma la Corte di assise di appello ha respinto la censura senza fornire una motivazione più completa e puntuale, richiamando anch’essa solo la gravità dei reati commessi ed omettendo di valutare gli elementi favorevoli indicati nell’atto di appello, in particolare il ruolo secondario attribuitole da NOME COGNOME.
3.3. Con il terzo motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Nell’atto di appello ella contestava l’eccessività della pena e chiedeva la riduzione ai minimi edittali, ma la Corte ha respinto la richiesta con una mera clausola di stile.
La ricorrente COGNOME propone due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo censura la illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a base dell’affermazione di responsabilità.
La condanna si fonda sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, interpretate però in modo creativo e non oggettivo, omettendo anche di rispondere a specifici rilievi dell’atto di appello e travisando
alcuni elementi, nonché omettendo di applicare i criteri valutativi stabiliti dall’art. 192 cod.proc.pen.
Le prove a carico della ricorrente per il delitto di omicidio consistono in poche intercettazioni e nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma i giudici di primo grado avevano tratto la prova della sua partecipazione all’omicidio essenzialmente dal ruolo svolto nell’occultamento delle armi utilizzate per commetterlo. Anche i giudici di secondo grado hanno ritenuto provata la sua responsabilità nell’omicidio del COGNOME attraverso le sue ammissioni in merito al duplice omicidio in danno di COGNOME e di COGNOME e all’occultamento delle predette armi. Se anche si volesse ritenere provato che la COGNOME era a conoscenza del piano per uccidere il COGNOME, stanti i suoi stretti contatti con la COGNOME e con altri soggetti coinvolti nell’omicidio, non ‘p sarebbe la prova di un suo effettivo apporto concorsuale.
Il suo asserito ruolo di “specchiettista” è stato dichiarato dai collaboratori di giustizia, ma è errata l’eccessiva fiducia riposta in costoro, in ordine ai quali non si è tenuto conto del fatto che sono tutti delle fonti secondarie e che hanno forti interessi contrapposti a quelli della COGNOME, circostanze che mettono in dubbio la loro attendibilità. Questo dubbio sussiste, in particolare, per il dichiarante COGNOME, di cui il ricorso riesamina le dichiarazioni ribadendo la possibilità di un suo intento calunnioso. Simile intento può ravvisarsi anche nei dichiaranti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Emblematica è, poi, l’alterazione interpretativa della conversazione intercettata sull’auto di NOME COGNOME il giorno successivo all’omicidio: il figlio dell’COGNOME parla della presenza della COGNOME a casa di NOME COGNOME, nel momento dell’omicidio, ma lo riferisce come un fatto del tutto casuale, avendo l’imputata accompagnato in quella casa NOME COGNOME dopo un colloquio di costei in carcere con il COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo censura la erronea applicazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche, basata essenzialmente sulla mancanza di resipiscenza.
Nell’atto di appello ella contestava l’omessa concessione del beneficio, che aveva richiesto sottolineando il proprio ruolo secondario e scarsamente rilevante quale apporto materiale all’esecuzione del delitto, ma la Corte di assise di appello ha respinto la censura con una motivazione incongrua e insufficiente.
Il ricorrente COGNOME propone quattro motivi di ricorso.
5.1. Con il primo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la errata applicazione di norme penali e la mancanza, illogicità
e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
L’attendibilità dei predetti collaboratori è stata valutata in modo separato e distinto, senza esaminare il tenore complessivo delle dichiarazioni e senza correlare la credibilità soggettiva all’attendibilità intrinseca sulla base dei caratteri della spontaneità, precisione, coerenza, logicità e costanza nel tempo delle dichiarazioni. Laddove sono emerse criticità e perplessità, come nel caso dei dichiaranti COGNOME e COGNOME, smentiti il primo dal collaboratore COGNOME e il secondo dalla propria sorella, la Corte le ha ritenute superabili, basando la credibilità sulla sola compatibilità di una parte della dichiarazione del singolo collaboratore con una parte di quella di un altro dichiarante.
In particolare, le prove a carico del COGNOME sono state individuate nelle dichiarazioni di NOME COGNOME, che ha asserito di avere saputo dall’imputata COGNOME che ella si era rivolta al COGNOME, senza che tale affermazione sia fornita di riscontro; nell’analogia di questo omicidio con quello in danno delle due vittime COGNOME e COGNOME, per il quale il COGNOME è stato ritenuto essere il mandante e fornitore delle armi; nelle intercettazioni, per le quali la Corte, dovendo ammettere che egli non è stato mai intercettato, cita solo alcuni riferimenti non univoci né individualizzanti, indicandolo nel soggetto chiamato “NOME” o “NOME“.
Nel ricorso si sottolineano però le incongruenze e gli errori interpretativi, già segnalati nell’atto di appello, in ordine ai quali la Corte di secondo grado non avrebbe dato risposte soddisfacenti. Non si è dato rilievo alla dichiarazione di un diverso collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, che ha attribuito la paternità del delitto a tale NOME COGNOME. Si indica un altro dichiarante significativo, NOME COGNOME, che però ha detto di non sapere chi avesse procurato le armi usate nell’omicidio, che egli era andato a recuperare. Si ritengono rilevanti le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale però, in merito al ruolo del COGNOME, ha solo detto che su simili decisioni si confrontava con lui ma non aveva bisogno di chiedergli il permesso, circostanza che esclude un mandato omicidiario o anche solo un’autorizzazione all’omicidio da parte di costui; anche in merito alla fornitura delle pistole, lo COGNOME deduce un coinvolgimento del COGNOME solo per il fatto che il COGNOME, esecutore materiale del delitto, agiva sempre di concerto con lui, ma in realtà non riferisce alcun elemento certo di conoscenza. Anche in merito alle modalità dell’omicidio, poi, lo COGNOME riferisce una dinamica del tutto diversa dalla realtà.
5.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la errata applicazione di norme penali e la
mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.
La motivazione sul punto è generica, stringata e riferibile solo all’aspetto finalistico, priva però di valutazioni in ordine al profilo modale. La Corte trae le modalità camorristiche dell’omicidio dalla sua causa e dal movente, dalle sue modalità esecutive, in quanto commesso in pieno giorno e in zona aperta al pubblico, con uso di armi e appoggi logistici, ed inoltre ritiene sussistente l’aggravante correlando l’omicidio alla contrapposizione violenta tra gruppi di camorra per la supremazia territoriale. Si tratta però solo di ipotesi prive di elementi di sostegno.
5.3. Con il terzo motivo censura la errata applicazione di norme penali e la illogicità della motivazione, con travisamento della prova, in ordine alla omessa derubricazione nel reato di cui agli artt. 586-83 cod.pen.
Tale derubricazione era stata chiesta con l’atto di appello, ma la Corte non ha risposto con una motivazione esauriente, limitandosi ad affermare la evidente sussistenza di un dolo intenzionale di omicidio, di rilevante intensità. Non ha esaminato, quindi, gli esiti delle prove dichiarative e della perizia balistica, da cui risulta che il colpo fu esploso in direzione dello specchio laterale sinistro, e non era quindi indirizzato verso la vittima, che fu colpita mortalmente solo perché la traiettoria venne deviata. Infatti il COGNOME non morì sul colpo, ma durante il trasporto in ospedale; la morte è avvenuta quindi per un errore nell’esecuzione del reato. La Corte ha respinto questa tesi difensiva ancorandosi alla confessione del COGNOME, esecutore materiale del delitto, che ha dichiarato di avere sparato per uccidere e non ha mai parlato di un errore da parte del commando esecutivo, ma tale motivazione è viziata, non potendo la Corte sottrarsi ad un’attenta valutazione della esatta qualificazione del reato solo a causa del silenzio dell’esecutore materiale circa le modalità della sua azione.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso anche l’imputato COGNOME censura la mancanza o apparenza della motivazione in ordine all’omessa concessione delle attenuanti generiche. La Corte si è limitata a sottolineare la interiorizzazione della condotta criminale, rivelatrice di una propensione a delinquere con allarmante carica di violenza, e a evidenziare il ruolo decisionale dell’imputato, senza indicare gli elementi che lo dimostrerebbero.
Il AVV_NOTAIO generale, nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti sono infondati, e devono essere rigettati. Essi sono, per lo più, meramente reiterativi delle questioni poste con gli atti di appello, che sono state però esaminate e risolte dalla sentenza impugnata, la cui motivazione è approfondita, dettagliata con riferimento a ciascun imputato e a ciascun mezzo di prova, e priva dei vizi di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà lamentati dai vari ricorrenti.
1.1. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito, di recente nella sentenza Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
1.2. Inoltre, in merito al potere di verifica esercitabile da questa Corte, è consolidato il principio secondo cui «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.» (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).
Esula, pertanto, dai poteri della corte di cassazione la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e sono inammissibili i motivi di ricorso che di Fatto, censurando asseriti vizi motivazionali, tendono invece a chiedere alla corte di legittimità una
diversa valutazione delle varie prove e una diversa ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità.
1.3. Nel presente caso, poi, la sentenza di appello richiama e conferma le valutazioni contenute nella sentenza di primo grado, in particolare quanto all’attendibilità dei collaboratori di giustizia e all’interpretazione delle vari intercettazioni; quest’ultima è stata integralmente confermata anche quanto alla ricostruzione del fatto e del coinvolgimento in esso di ciascun imputato, cosicché la loro condanna risulta frutto di una c.d. ‘doppia conforme’. Pertanto deve applicarsi il principio secondo cui «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Le due sentenze vanno pertanto lette congiuntamente, costituendo di fatto un unico, complessivo corpo decisionale (Sez.2, n 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218)
2. Il ricorso proposto dall’imputata COGNOME è, nel complesso, infondato.
2.1. Con il primo motivo ella censura la valutazione degli elementi di prova compiuta nella sentenza impugnata, chiedendo di fatto a questa Corte una loro nuova valutazione, soprattutto in merito all’interpretazione delle conversazioni intercettate. Inoltre nega l’idoneità di tali prove e dei vari indizi a dimostrare la sua responsabilità, esaminandoli però singolarmente e in modo atomistico, rilevando occasionali discrasie tra le dichiarazioni dei collaboranti ed esaltandole per affermare la contraddittorietà di tali dichiarazioni e l’assenza di un loro riscontro reciproco, senza effettuare la valutazione complessiva che la Corte di assise di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha invece compiuto, ritenendo che da essa derivi la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua colpevolezza.
Questo motivo non si confronta adeguatamente, quindi, con la sentenza impugnata, che, unitamente a quella di primo grado, indica in modo dettagliato gli elementi probatori a carico della COGNOME, spiegando le ragioni della attribuzione a costei dei riferimenti nelle conversazioni tra terzi ritenute rilevanti e superando in modo logico le discrasie lamentate tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre la sentenza, dalla pag. 51, risponde in modo specifico alle varie doglianze proposte con i motivi di appello, che sono state riproposte in questo primo motivo di ricorso senza tenere conto di questa
approfondita motivazione. GLYPH In particolare, la sentenza chiarisce quali erano i rapporti tra la COGNOME e l’COGNOME, alla pag. 45 spiega perché la «NOME» da quest’ultimo menzionata in una conversazione sia da individuare senza alcun dubbio nell’imputata, e nelle pagine successive ricostruisce in modo logico il significato delle conversazioni intercettate nei giorni successivi all’omicidio, riconoscendone la rilevanza per confermare il coinvolgimento della COGNOME nel delitto. Viene giustamente evidenziata, a pag. 48 della sentenza, l’intercettazione a carico del figlio dell’COGNOME nella quale il giovane racconta ad un amico, con ammirazione e ridendo, la sfrontatezza della «signora NOME», che aveva persino fatto le condoglianze ai familiari dell’ucciso, soprannominato “COGNOME“, circostanza riferita COGNOME dal collaborante COGNOME. La conversazione intercettata a carico del giovane e di suo padre il 12 novembre 2015, che smentirebbe la presenza della COGNOME nella casa della COGNOME al momento dell’omicidio, è stata valorizzata dalla Corte di assise di appello, diversamente da quanto asserito nel ricorso, in quanto alla pag. 52 e seguenti la sentenza afferma, stante anche la precisazione fornita dal COGNOME, che questa imputata non ha svolto il compito di ‘specchiettista’, che viene attribuito alla sola COGNOME. Non è vero, quindi, che il diverso ruolo nell’omicidio che la sentenza attribuisce alla COGNOME sia in contrasto con quanto dichiarato dai collaboranti.
2.2. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni di questi ultimi, la sentenza applica correttamente i principi stabiliti dall’art. 192 cod.proc.pen. in merito alla loro valutazione, perché esamina l’attendibilità intrinseca di ciascun dichiarante e di ogni singola chiamata, e ne evidenzia i numerosi riscontri esterni o reciproci, che il ricorso svaluta attribuendo eccessivo rilievo a modeste discrasie, che vengono spiegate in modo non illogico nella motivazione.
La ricorrente si dilunga nel motivare l’inattendibilità del COGNOME perché la sua affermazione di avere ricevuto le varie informazioni in suo possesso dalla sorella NOME è stata smentita da costei, che ha negato di avergliele riferite, ma non tiene conto dell’approfondita valutazione svolte nella sentenza impugnata, dalla pag. 55, in merito alla credibilità del dichiarante e alla condotta palesemente omertosa della sorella, la quale peraltro, come riferito alla pag. 49, è la fonte anche di un diverso collaboratore’ il COGNOME, appartenente addirittura ad un clan contrapposto a quello della COGNOME. Similmente, il ricorso non si confronta con la motivazione relativa al collaborante NOME COGNOME, affermando che è stata travisata la richiesta, contenuta nell’atto di appello, di utilizzarlo quale prova a discarico dal momento che non ricollega la COGNOME all’omicidio in questione: al contrario, alla pag. 50 la sentenza prende atto delle sue dichiarazioni, ma ritiene di non doverle utilizzare relativamente a tale reato, avendo la sua asserita fonte, NOME COGNOME, negato di essersi confidato con
lui, e alla pag. 56 respinge in modo esplicito la pretesa di utilizzarlo come prova a favore dell’imputata, asserendo che l’assenza di una sua accusa verso la COGNOME non è significativa, essendo plausibile che la sua asserita fonte, lo COGNOME figlio dell’imputata, non abbia rivelato il ruolo ricoperto dalla madre in tale vicenda. Analogamente, la censura in merito all’attendibilità di quest’ultimo collaborante è stata adeguatamente respinta dalla sentenza impugnata, alla pag. 56, anche riportandosi ai molti contributi probatori che confermano le sue dichiarazioni. Il ricorso ripropone le medesime censure, senza confrontarsi con la motivazione ma richiamando in modo solo parziale, per svalutarli, gli elementi di riscontro indicati dai giudici: ad esempio, dei dichiaranti COGNOME e COGNOME la ricorrente cita solo alcune affermazioni, che interpreta come favorevoli alla tesi difensiva, ma omette di citare il fatto che il primo racconta come l’interessamento della COGNOME per presentare le proprie condoglianze alla famiglia dell’ucciso fosse solo una pantomima finalizzata ad allontanare i sospetti sul ruolo da lei tenuto nell’omicidio, come peraltro raccontato anche dal figlio dell’COGNOME nella conversazione citata alla pag. 48 della sentenza, e la seconda narra che la COGNOME organizzò, con la stessa finalità, una finta telefonata con un soggetto ignoto che incolpava dell’omicidio il COGNOME.
2.3. Il ricorso tace poi del tutto sugli ulteriori riscontri che la Corte di assise di appello ha tratto, correttamente, dalla sentenza “Ceglie”, nella quale la COGNOME è stata condannata per il duplice omicidio di COGNOME e di COGNOME, nel quale ella stessa ha ammesso di avere svolto un analogo ruolo organizzativo, ordinando alla COGNOME di trasportare il killer sul luogo dell’agguato, confermando così i propri rapporti con quest’ultima e con il COGNOME, anch’egli condannato quale mandante di tale duplice omicidio.
2.4. Tutti questi elementi dimostrano, quindi, la completezza della motivazione e l’assenza, in essa, dei vizi censurati. Il primo motivo di ricorso deve perciò essere ritenuto infondato, e rigettato.
2.5. Il secondo e terzo motivo di ricorso, relativi alla omessa concessione delle attenuanti generiche e all’omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. La sentenza motiva su tali richieste, formulate nell’atto di appello, dalla pag. 58 alla pag. 64, esaminando nel dettaglio la condotta processuale dell’imputata, la sua vita anteatta con i numerosi precedenti penali, l’ulteriore attività delittuosa svolta, quale trafficante di droga, nel periodo di consumazione dell’omicidio, l’efferatezza di quest’ultimo, il ruolo organizzativo da lei svolto, la totale assenza di segnali cli resipiscenza. E’ quindi infondata la censura circa una carenza motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio nel suo complesso’ essendo la breve conclusione alle
pagine 63 e 64 preceduta da un’ampia valutazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
Anche il ricorso proposto dalla COGNOME è del tutto reiterativo dei motivi di appello, che vengono riproposti senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li esamina e li respinge in modo dettagliato, dalla pag. 64 alla pag. 77.
3.1. La ricorrente svaluta la rilevanza probatoria, in merito alla propria responsabilità per l’omicidio, delle intercettazioni che dimostrano il suo intervento, un’ora dopo il fatto, per l’occultamento delle armi utilizzate e poi per il loro recupero, ma la sentenza ripercorre il complesso delle stesse evidenziando come esse dimostrino il pieno coinvolgimento della donna nell’episodio criminoso, dal momento che ella risulta conoscerne il mandante, che cita con i due soprannomi che gli sono attribuiti (“zio” e “NOME“), nonché le modalità esecutive, e che risulta avervi sicuramente assistito, dal momento che assicura che né lei né la COGNOME sono state viste durante la sua consumazione.
Anche l’intercettazione nella quale il figlio dell’COGNOME parla della presenza della NOME in casa della COGNOME, al momento dell’agguato, conferma il ruolo della stessa e le dichiarazioni sul punto dei collaboratori di giustizia. La ricorrente si dilunga sull’interpretazione di tale intercettazione, affermando che essa sarebbe stata travisata dalla Corte di assise di appello, in quanto le parole del giovane dimostrerebbero la casualità della presenza della COGNOME in casa della COGNOME, incompatibile con il ruolo di “specchiettista” a lei attribuito. La sentenza esamina in modo approfondito l’interpretazione fornita dalla difesa, alle pagine 71 e 72, e la respinge, sottolineando che la frase del giovane è rimasta poco chiara, potendo significare sia che la COGNOME aveva accompagnato tale NOME COGNOME di ritorno da un colloquio in carcere con il COGNOME, sia che era stata da costei accompagnata, ma che tale dato è, comunque, poco significativo, non essendo dimostrato che la COGNOME aveva anche accompagnato la COGNOME al colloquio. Correttamente, quindi, la sentenza valorizza tale intercettazione quale conferma della presenza dell’imputata in casa della COGNOME al momento dell’omicidio, circostanza che riscontra, quindi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che le hanno attribuito il ruolo di “specchiettista”.
3.2. Anche questo ricorso censura come errata la valutazione operata dai giudici di merito circa le dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia, peraltro senza spiegare in modo approfondito le ragioni per cui i tre collaboranti citati nella motivazione, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dovrebbero essere ritenuti inattendibili e mossi da intento calunnioso. La sentenza, invece, valuta in modo approfondito la credibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni, come
già precisato, e la generica contestazione della loro credibilità deve perciò essere ritenuta infondata.
3.3. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla COGNOME è manifestamente infondato. La sentenza ha motivato in modo approfondito, logico e non contraddittorio il diniego delle attenuanti generiche e l’entità del trattamento sanzionatorio, dalla pag. 75, ed ha in particolare respinto l’affermazione della ricorrente, secondo cui ella sarebbe stata inconsapevole dell’azione omicidiaria in corso, sottolineando al contrario il suo stretto rapporto con la COGNOME, con la quale conviveva, il suo inserimento nel contesto familiare degli COGNOME e, attraverso costoro, il suo rapporto con il COGNOME e la sua partec pazione al gruppo criminale denominato delle “pazzignane”, capeggiato dalla COGNOME e dedito al traffico di stupefacenti. La motivazione è corretta anche nell’escludere il beneficio delle attenuanti generiche, basandosi sulla vita anteatta, dimostrata dai precedenti penali, sulla condotta successiva al reato, culminata nella condanna all’ergastolo per il duplice omicidio in danno di COGNOME e di NOME, commesso con i medesimi complici e nel medesimo contesto ambientale, e sulla condotta processuale, di indifferenza verso il processo, dirnostrativa di una mancanza di resipiscenza e di presa di coscienza delle proprie responsabilità.
La reiezione delle attenuanti generiche e la conferma del trattamento sanzionatorio, ridotto solo per l’applicazione del criterio moderatore stabilito dall’art. 78 cod.pen., è quindi motivata in modo ampio e corretto, previamente valutando la sussistenza dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato, e perciò inammissibile.
4. Infine è infondato il ricorso proposto dall’imputato COGNOME.
4.1. GLYPH Nel primo motivo egli censura la valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle loro dichiarazioni, ma l’affermazione che la loro credibilità soggettiva non sia stata correlata all’attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni è infondata, avendo la Corte di assise di appello, al contrario, valutato approfonditamente tali aspetti. Le discrasie o i mancati riscontri, anche quanto alle fonti di provenienza di alcune di tali dichiarazioni, sono state esaminate e spiegate in modo logico e non contraddittorio, e comunque deve ribadirsi che è legittima la valutazione frazionata delle propalazioni dei soggetti collaboranti, in riferimento a parti prive di interferenza (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103; Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Rv. 271253).
Anche questo ricorrente censura la valutazione di attendibilità del COGNOME, ma la sentenza ha spiegato, in modo logico e non contraddittorio, perché egli sia più affidabile della sorella NOME, che ha smentito di essere la fonte delle sue informazioni, alle pagine 49, e poi 55 e seguenti. Egli contesta, inoltre, la
rilevanza attribuita ai collaboranti COGNOME e COGNOME, le cui dichiarazioni vengono riportate, in parte, per evidenziare l’assenza o la scarsa rilevanza dei riferimenti al COGNOME, ma la Corte ha attentamente valutato tali affermazioni, in particolare alle pagine 90 e seguenti, ricollegando in modo logico singoli riferimenti ad altre dichiarazioni o all’esito delle intercettazioni, e così traendone un quadro probatorio complessivo che dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, la qualità di mandante del COGNOME.
E’ infatti un principio logico, più volte confermato dalle pronunce di questa Corte, che i vari elementi indiziari e probatori debbano essere valutati in modo unitario, potendo ciascuno di essi acquistare maggiore rilevanza probatoria dalla combinazione con altri, e che il loro esame parcellizzato e atomistico, per trarne l’affermazione che nessuno di essi apporta una prova o un indizio sufficienti per la condanna, costituisce un processo argomentativo errato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa; (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.» (Sez. 1, n . 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. In questa ottica, è corretta anche la valutazione, quale elemento di riscontro, della condanna definitiva per il duplice omicidio in danno di COGNOME e di COGNOME, commesso dal COGNOME, quale mandante, in concorso con i medesimi soggetti qui imputati e con il medesimo esecutore materiale, in un contesto ambientale analogo, in quanto tale condanna è dimostrativa del rapporto esistente tra costoro e della loro disponibilità a risolvere gli scontri con altri cla mediante l’uccisione di singoli membri. Correttamente, inoltre, la Corte di assise di appello ha tratto dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in quel processo elementi di riscontro alle dichiarazioni acquisite nel presente giudizio.
4.3. Non è vero che la sentenza abbia trascurato l’affermazione di un diverso collaboratore, tale NOME COGNOME, che ha attribuito l’omicidio al gruppo
riconducibile a NOME COGNOME, appartenente ai clan Cuc:caro. GLYPH Essa se ne occupa, alla pag. 90 della motivazione, ma sottolinea che lo stesso dichiarante ha riferito tale attribuzione come una mera ipotesi formulata all’interno del suo clan, e che essa è del tutto priva di riscontri, dal momento che da nessuna fonte sono emersi indizi a carico del clan COGNOME, diversamente da quanto emerso a carico del COGNOME e del suo clan. E’ perciò logica e non contraddittoria la conclusione dei giudici di secondo grado, che quella dichiarazione non sia attendibile o, quanto meno, sia inidonea a mettere in dubbio la diversa ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di tutti gli altri elementi probatori indiziari raccolti.
4.4. Il primo motivo di ricorso è infondato anche nelle censure in merito alla interpretazione e valutazione delle intercettazioni, effettuate dalla sentenza impugnata. Essa le ribadisce, alle pagine 83 e seguenti, sottolineando i passaggi rilevanti per provare la responsabilità del COGNOME, e la loro interpretazione è logica e conforme al contenuto oggettivo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. In particolare non vi sono dubbi che il soggetto, menzionato con i soprannomi “NOME” e “NOME” da coloro che si recano dapprima a occultare le pistole usate per l’omicidio e poi a ricercarle, sia il COGNOME. Anche in questo motivo di ricorso egli nega di essere appellato “NOME“, ma la sentenza sottolinea che l’uso di tale espressione da parte dei suoi sodali è stato accertato anche nel procedimento per gli omicidi in danno di COGNOME e di COGNOME, e il dettagliato esame delle captazioni, effettuato nelle pagine da 86 a 89 della motivazione, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio tale identità.
Esse dimostrano perciò, riscontrando anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il COGNOME è stato il mandante dell’omicidio, ha disposto la distruzione delle pistole, che ha quindi fornito, ed ha così partecipato, necessariamente, all’organizzazione del delitto, come ricostruito dal giudici di merito.
Anche gli altri motivi di ricorso dell’imputato COGNOME sono infondati o manifestamente infondati.
5.1. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., è infondato e generico.
La motivazione sul punto è «stringata», come lamenta il ricorrente, ma esaustiva, in quanto elenca tutti gli elementi probatori e indiziari che dimostrano essersi trattato di un omicidio compiuto con modalità camornstiche e al fine di agevolare i gruppi di camorra dei COGNOME e degli COGNOME, ed omette di rivalutarli solo perché li ha già ampiamente valutati, quanto alla loro attendibilità e rilevanza, al fine di respingere altri motivi di appello.
La sussistenza dell’aggravante in questione è quindi sufficientemente provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalla causale del delitto, dal contesto ambientale in cui è maturato, dalle sue stesse modalità, e dalle finalità agevolatrici della propria consorteria che hanno mosso tutti i soggetti che vi hanno partecipato, finalità indicate in modo specifico dalla sentenza di primo grado, alla pagina 61. Il ricorrente si limita a contestare genericamente l’idoneità e sufficienza di tali elementi, in particolare affermando essere priva . di riscontro l’asserita finalità agevolatrice, mentre essa emerge dalle affermazioni dei collaboranti e dalle sentenze definitive relative ad altri complici o ad altri delitti, in particolare il duplice delitto in danno di COGNOME e di COGNOME, che permettono di collocare anche l’omicidio del COGNOME nello scontro tra clan per la supremazia territoriale e la sopraffazione reciproca. Il ricorrente sorvola, poi, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo rilevante anche per il fatto di identificare il COGNOME con l’appellativo “lo zio”), che vengono ampiamente riportate nelle due sentenze di merito, e che contribuiscono a dimostrare l’inserimento dell’omicidio anche in una guerra tra clan rivali per l’attribuzione delle piazze di spaccio.
5.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla omessa derubricazione del delitto in quello di cui agli artt. 586, 83 cod.pen., è infondato.
La Corte di assise di appello risponde in modo logico e sufficiente alla obiezione di una direzione del colpo non rivolta contro la vittima, fondata sulla perizia balistica, e ribadisce che il dolo omicidiario del M , NOME, esecutore materiale dell’omicidio, è dimostrato in primo luogo dalla sua stessa ammissione, non avendo egli mai affermato di non avere avuto l’intenzione di uccidere, e poi dal fatto che nelle intercettazioni successive nessuno dei soggetti coinvolti ha mai usato espressioni da cui potersi dedurre che l’evento era stato più grave di quello voluto. E’ inoltre plausibile la spiegazione data alla pag. 98 della motivazione in merito alla traiettoria del colpo, avendo la sentenza evidenziato che il COGNOME sparò pur trovandosi sul sedile del passeggero dell’auto che affiancò quella su cui sedeva la vittima, dovendosi sostituire al conducente che avrebbe dovuto sparare ma esitò a farlo, e dovette quindi agire da una posizione distante dall’obiettivo e non facile.
5.3. Infine è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, relativo all’omessa concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Anche per il COGNOME la sentenza motiva ampiamente, alle pagine 100 e 101, le ragioni della valutazione di particolare gravità del suo comportamento, che giustifica sia l’applicazione della recidiva, sia la mancata concessione di benefici e l’elevata sanzione già decise dai giudici di primo grado.
E’ quindi manifestamente infondata la breve e generica censura circa la condivisibilità di tale motivazione, avendo la Corte valutato approfonditamente gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen., in particolare la personalità del COGNOME, la sua condotta processuale, la gravità del fatto ed il ruolo da lui svolto nella organizzazione del delitto.
Sulla base delle considerazioni che precedono GLYPH ricors0 devE cI pertanto essere respinto, e i ricorrenti devono deve essere condannati al pagamento ciascuno delle proprie spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore
[l Presidente