Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35324 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato alla Spezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica presentata, per il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 novembre 2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezi ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e ha rideterminato la pena, riducendola, in dieci mesi di reclusione.
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Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME sarebbe responsabile del reato di omesso versamento di ritenute di acconto, in quanto, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE“, non avrebbe versato, nei termini previsti, entro l’ottobre 2018, le ritenute risultanti dal certificazioni rilasciate ai sostituiti per l’anno 2017, per un ammontare pari ad 437.488,43 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, preceduti da una premessa sul complessivo svolgimento del procedimento.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., avuto riguardo al difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale è stata pronunciata condanna.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha condannato l’imputato per un reato diverso da quello contestato sulla base RAGIONE_SOCIALE‘originaria formulazione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, rimasta immutata per tutto il processo.
Si premette che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza normativa, derivata dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 del 2022, intervenuta successivamente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, integra il reato contestato il mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute risultanti dalle certificazioni uniche effettivamente rilasciate dal sostituto d’imposta al sostituito, mentre non è penalmente rilevante il mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute semplicemente dichiarate nella dichiarazione annuale di sostituto di imposta (c.d. mod. 770).
Si censura, poi, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte sotto tre profili, attinenti all’effetti corrispondenza tra condanna e contestazione.
Si segnala, in primo luogo, che la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, si riferisce unicamente alle ritenute semplicemente dichiarate (nel mod. NUMERO_DOCUMENTO annuale), come documentato dalla dichiarazione trasmessa telematicamente dalla società all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, acquisita a dibattimento, e, del resto, se si negasse tale riferimento, si incorrerebbe comunque in una nullità assoluta del capo d’imputazione, per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘addebito.
Si rileva, in secondo luogo, che la condotta penalmente rilevante, oggetto di addebito, non è stata opportunamente enucleata nella fase istruttoria, come invece affermato dalla Corte, così compromettendo il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il quale deve essere messo in condizione di esercitare i diritti di cui all’art. 519, comma 2, cod. proc. pen.
Si rappresenta, in terzo luogo, che tra la fattispecie contestata e quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza non c’è continuità, in quanto la condotta di omesso
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versamento, come riconosce espressamente la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, risulta essere diversa nel caso in cui sia preceduta dalla indicazione RAGIONE_SOCIALEe ritenute nella dichiarazione rispetto all’ipotesi in cui sia pr dal rilascio RAGIONE_SOCIALEe certificazioni RAGIONE_SOCIALEe ritenute ai sostituiti.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avuto riguard al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo rilascio ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe certific corrispondenti alle ritenute non versate.
Si deduce che, illegittimamente, la Corte ha ritenuto che la società “RAGIONE_SOCIALE abbia effettivamente rilasciato, e consegnato, ai propri dipendenti, certificazioni relative alle ritenute fiscali applicate nel corso del asseritamente non versate entro il termine annualmente previsto, sulla base fatti inidonei a comprovare tale dato. Si segnala, in primo luogo, ch trasmissione telematica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche rel alle ritenute non coincide con l’effettiva consegna RAGIONE_SOCIALEe certificazioni ai lav né è idonea a provarne l’effettuazione. Si osserva, in secondo luogo, che presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe ritenute da dei lavoratori non vale a provare l’effettivo rilascio e consegna agli stess certificazioni, in quanto il dato RAGIONE_SOCIALEe ritenute è già ricavabile dalla busta pa ogni caso, nelle dichiarazioni dei redditi “precompilate”, tale dato v direttamente inserito dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni an ad essa trasmesse telematicamente. Si rappresenta, in terzo luogo, che non è m stata acquisita la copia originale RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche asserita consegnate ai lavoratori, in quanto gli unici documenti acquisiti sono copie d certificazioni circolate telematicamente (in quanto presenti nella banca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE), oltretutto prive di sottoscrizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘im o di alcun altro soggetto; si precisa che l’art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6quinquies, d.P.R. n. 322 del 1998 prevede come adempimenti diversi la trasmissione telematica RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche all’RAGIONE_SOCIALE rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione al sostituito. Si evidenzia, in quarto luo l’affermazione secondo cui i sostituiti avrebbero presentato sopratt dichiarazioni fiscali non precompilate: a) è assertiva, perché si f esclusivamente sul fatto che i lavoratori si sono avvalsi di intermediari quali e RAGIONE_SOCIALE; b) in ogni caso, è irrilevante, perché la presentazione dichiarazione dei redditi tramite intermediari non vale a dimostrare l’utilizza RAGIONE_SOCIALEa certificazione unica rilasciata al lavoratore dal sostituto di imposta, in gli intermediari, quali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non necessariamente acquisiscono certificazioni direttamente dal lavoratore, ma più probabilmente estrapolano i d necessari dalle certificazioni uniche telematiche (consultando il “cassetto fis del contribuente). Si aggiunge, ancora, che la sottoscrizione del sosti d’imposta RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione precompilata non vale a comprovare la conseg Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche al lavoratore, sia perché non ha natura fidefaciente, sia perché l’accettazione di quanto contabilizzato dall’Ufficio esclude qualunque conseguenza giuridica sfavorevole al contribuente.
Con memoria presentata nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO ha replicato alle osservazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Nella memoria si sviluppano ulteriormente le censure esposte in entrambi i motivi. In particolare, si sottolinea che la correlazione tra accusa e sentenza non può essere desunta dall’attività istruttoria svolta in primo grado, in quanto la Corte d’appello ha formalmente avvertito la necessità di acquisire le certificazioni uniche necessarie per l’accertamento del reato nella fattispecie risultante a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, deducendo che l’addebito, per come enunciato, si riferisce all’omesso versamento di ritenute semplicemente indicate come effettuate in dichiarazione, ossia alla condotta non più penalmente rilevante dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 del 2022, come dimostra l’assenza di precisi riferimenti, anche nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria svolta primo grado, al rilascio ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe certificazioni attestanti (falsamente) l’avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Invero, l’imputazione, per come risulta dagli atti, è formulata in modo “aperto”, in quanto ascrive all’imputato «il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs 74/2000, perché, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, non versava, nei termini previsti per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2017 per l’ammontare complessivo pari ad euro 545.537,47».
In altri termini, l’imputazione contesta l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute alla fonte, ma, per l’assenza di altre specifiche indicazioni, sarebbe riferibile alternativamente, come osserva la sentenza impugnata, sia alle ritenute dovute sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ossia alla fattispecie divenuta penalmente irrilevante dopo l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, ma prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, emessa il 5 dicembre 2022, per effetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 175 de ì
2022), sia alle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti fattispecie tuttora costituente reato.
Né può ritenersi che l’imputazione sia nulla perché priva di specificità. Inv la stessa, al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, e fino alla sentenza Corte costituzionale n. 175 del 2022, poteva essere intesa come riferita entrambe le condotte indicate dalla disposizione incriminatrice nel testo vig prima RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di illegittimità costituzionale, anche perché tra lo incompatibili (le ritenute indicate come dovute nella dichiarazione annuale sostituto di imposta possono benissimo anche essere attestate nelle certificaz rilasciate ai sostituti). E dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 de l’addebito è rimasto comunque oggettivamente riferibile all’unica condotta ancor integrante illecito penale.
Può aggiungersi, inoltre, che, come indicato nella sentenza impugnata, ne corso RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria svolta nel corso del processo di primo grado esattamente enucleata la condotta penalmente rilevante, con conseguente piena possibilità per l’imputato di esercitare i suoi diritti di difesa.
Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento relativo all’effettivo rilas dipendenti RAGIONE_SOCIALEe certificazioni corrispondenti alle ritenute non versate, deduce in particolare, che la trasmissione telematica RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE è condotta diversa dal rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione ai sostituit quest’ultima condotta non può essere provata dal fatto che i sostituiti abb presentato dichiarazioni fiscali non precompilate.
3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che, come già evidenziato in giurisprudenz ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dov certificate, di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formu risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dall costituzionale con sentenza n. 175 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, telematica, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe entrate RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del sostituto d’imp posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostitu RAGIONE_SOCIALEa certificazione, né può ritenersi a questa equipollente (così Sez. 3, n. del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286284 – 01).
Invero, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 del 2 l’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona l’omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione annuale di sostituto di imp RAGIONE_SOCIALEe «ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un am superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
E l’art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, d.P.R. n. 322 del 1998 prevede come adempimenti diversi, e ben distinti tra loro, la trasmissi
telematica RAGIONE_SOCIALEe certificazioni uniche all’RAGIONE_SOCIALE e il rilascio certificazione a ciascun sostituito.
Si può aggiungere che una conferma di questa conclusione si può desumere anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla fattispecie di cui all 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo applicabile alle condotte commess anteriormente alla modifica recata dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Invero, la fattispecie di cui all’art. 10-bis cit., nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 158 del 2015, attribuiva rile penale ai soli fatti di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certific rilasciata ai sostituti, ossia ai medesimi fatti oggi penalmente rilevanti d sentenza n. 175 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale. Ebbene, anche ai fini de configurabilità di tale fattispecie, si riteneva necessaria non soltanto la formaz ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, RAGIONE_SOCIALEe certificazio esame, ma anche, e specificamente, l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai ris destinatari o, quanto meno, a taluno di essi (cfr. Sez. 3, n. 25987 del 13/07/2 Ravasi, Rv. 279743 – 01, nonché, in termini più generali, Sez. U, n. 24782 d 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801 – 01).
3.2. Ciò posto, non può dirsi corretta la conclusione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnat che ha ritenuto accertato il rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione ai sostituiti sulla ba presentazione, da parte di costoro, di dichiarazioni fiscali riportanti le r dichiarate dalla società di cui era legale rappresentante l’imputato, e, anzi, maggior parte, non preconnpilate.
Invero, i dati relativi alle ritenute possono essere ricavati sempliceme consultando il “cassetto fiscale” del contribuente, o accedendo alla dichiarazi fiscale precompilata per poi modificarla.
Di conseguenza, l’inferenza valorizzata nella sentenza impugnata costituisce mera congettura inidonea ad ingenerare certezza al di là del ragionevole dubbi RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto rilascio RAGIONE_SOCIALEe certificazioni ai sostituiti da parte RAGIONE_SOCIALEa societ era legale rappresentante l’imputato.
4. La fondatezza del ricorso per le ragioni indicate nel § 3 impone di annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, al fine di accertare l’omesso versamento si riferisca a ritenute risultanti da certifica effettivamente rilasciate ai sostituiti, per un ammontare complessivament superiore alla soglia di non punibilità.
A tal fine, il Giudice compirà tutti gli accertamenti ritenuti utili, evita incorrere nei vizi logico-giuridici segnalati in precedenza, nel § 3.2.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova. Così deciso il 20/06/2024.