Omesso versamento ritenute: quando il patteggiamento blocca il ricorso
Il tema dell’omesso versamento ritenute continua a essere al centro di importanti riflessioni giurisprudenziali, specialmente dopo i recenti interventi della Corte Costituzionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per chi decide di accedere al rito del patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di un successivo ricorso basato su mutamenti normativi o interpretativi.
Il caso: omesso versamento ritenute e rito speciale
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato una pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputato, dopo aver accettato il patteggiamento, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge. La tesi difensiva sosteneva che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato alla luce della sentenza n. 175 del 2022 della Corte Costituzionale.
L’impatto della sentenza della Consulta
La Corte Costituzionale, con la citata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità parziale della norma sull’omesso versamento ritenute, limitatamente alla parte in cui sanzionava il mancato versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione del sostituto d’imposta, senza che queste fossero state effettivamente certificate. Tuttavia, la condotta di omesso versamento di ritenute certificate rimane pienamente punibile penalmente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Cassazione ha sottolineato come l’art. 448, comma 2, del codice di procedura penale limiti rigorosamente i motivi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. In questo contesto, non è permesso sollecitare una rivalutazione del fatto che vada oltre i ristretti margini previsti dalla legge.
Nel caso specifico, l’imputazione contestava esplicitamente l’omesso versamento ritenute certificate. Poiché tale condotta non è stata colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, la pretesa del ricorrente di ottenere un proscioglimento basato su una diversa valutazione delle prove o della natura delle ritenute è stata ritenuta non consentita.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del patteggiamento, che implica un accordo sulla ricostruzione del fatto e sulla pena. Il ricorso per Cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione il merito dell’accusa o per richiedere accertamenti fattuali che l’imputato ha implicitamente accettato nel momento in cui ha concordato la pena. La Corte ha evidenziato che la richiesta di applicare la sentenza della Consulta presupponeva una verifica sulla natura delle ritenute (se certificate o meno) che era già stata cristallizzata nel capo d’imputazione come “certificate”. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., ovvero l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono chiare: chi sceglie la strada del patteggiamento per il reato di omesso versamento ritenute deve essere consapevole che le possibilità di contestare la decisione in sede di legittimità sono estremamente ridotte. La strategia difensiva deve essere valutata con estrema attenzione prima dell’accordo sulla pena, poiché la Cassazione non può intervenire per correggere valutazioni di merito o per applicare parziali depenalizzazioni che richiedano nuovi accertamenti sui fatti contestati. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea ulteriormente il rigore della Corte verso ricorsi ritenuti manifestamente infondati.
Cosa succede se si patteggia per omesso versamento ritenute?
Si concorda una pena ridotta con il Pubblico Ministero, ma questo limita drasticamente la possibilità di presentare ricorso in Cassazione, che sarà ammesso solo per vizi molto specifici e non per questioni di merito.
La sentenza 175/2022 della Consulta cancella sempre il reato?
No, la sentenza ha depenalizzato solo l’omesso versamento di ritenute non certificate. Se le ritenute risultano certificate, il reato sussiste ancora e rimane punibile penalmente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’imputato chiedeva una rivalutazione dei fatti contestati (la natura delle ritenute) che non è consentita in Cassazione, specialmente dopo una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49366 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49366 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
(clato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata ap della disciplina di cui all’art. 129 cod. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, in quanto diverse da consentite dall’art. 448, comma 2, cod. proc. pen., perché la richiesta di tener dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Consulta con sentenz 2022, della disposizione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in anche l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione di s imposta, oltre che l’omesso versamento di ritenute certificate, presuppone una rivalu fatto, posto che è oggetto di specifica contestazione nell’imputazione anche la omesso versamento delle ritenute certificate, rimasta immune dalla declar incostituzionalità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore