Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8350  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FORESTO SPARSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 7 febbraio 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale di Brescia il marzo 2022, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di reclusi concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidi per il delitto ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE il 31 ottobre 2017 (termine ult per i versamenti relativi al periodo di imposta 2016).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazìone avverso tal sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, anche per i travisamento della prova della testimonianza di NOME, escusso all’udienz del 7 febbraio 2023 dinanzi alla Corte di appello di Brescia.
Dopo la parte in diritto sul reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si so che la testimonianza non avrebbe provato l’elemento oggettivo del reato, i quanto si sarebbe limitata ad affermazioni generiche sulla prassi della RAGIONE_SOCIALE; il teste non avrebbe deposto sugli specifici accertamenti relati fatto contestato e sul rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni ai dipendenti. Mancherebbe n sentenza impugnata la motivazione sull’elemento oggettivo del reato, sull’effetti rilascio ai sostituti RAGIONE_SOCIALE certificazioni attestanti le ritenute effettuate dal lavoro quale sostituto di imposta. La motivazione sarebbe contraddittoria perch si fonderebbe sul travisamento della prova dichiarativa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), co proc. pen., la violazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 perché avrebbe ritenuto sussistente la prova dell’elemento oggettivo del reato mediante travisamento della testimonianza di NOME COGNOME e per aver ritenuto sussistent il reato per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute risultanti dal modello NUMERO_DOCUMENTO e per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute risultanti dalle certificazioni rilasci sostituiti, come da giurisprudenza indicata nel ricorso. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, ha dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 76 Cost., dell’art. 7, lett. B), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – nella parte in cui ha inserito le «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10-bis d.lgs. 10
marzo 2000, n. 74 – e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. A), d.lgs. citato, nella parte in inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute rubrica.
Dì conseguenza, per Sez. 3, n. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284035 – 01, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di o versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinar l’ammontare, RAGIONE_SOCIALE sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal sogg obbligato, attestanti l’entità RAGIONE_SOCIALE ritenute operate per ciascuno di essi.
In motivazione, la sentenza COGNOME ha, altresì, precisato che, ai fini riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico attestante, secondo un criterio di prudenziale normalità, l’ordi rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità tra le somme vers titolo di emolumenti e quelle trattenute a titolo di ritenute di acconto.
1.2. La Corte di appello, in punto di diritto, ha correttamente richiamato applicato tale giurisprudenza ed ha ritenuto sussistente l’elemento oggettivo reato in base alla testimonianza di NOME COGNOME, dell’RAGIONE_SOCIALE, c ha descritto le modalità con cui si è accertato l’effettivo rilascio RAGIONE_SOCIALE certif ai sostituiti anche mediante le verifiche su costoro.
Dalla sentenza impugnata non emerge che si tratti di dichiarazioni generali ma specifiche e relative all’accertamento nei confronti dell’imputato.
1.3. Il ricorrente non ha specificamente indicato da quale passo del deposizione si evincerebbe che il teste abbia riferito in generale sulle moda degli accertamenti e non su quello in concreto effettuato nei confron dell’imputato. La deduzione del travisamento della prova è dunque generica.
1.3.1. Va ricordato (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv 258774) che si ha il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando abb un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e no controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della si dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: n sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore ne valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. nel stesso senso Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Come già affermato da Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207, il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante – il ha detto rosso il giudice ha scritto bianco – e non il significato della dichiara 62..,
1.3.2. Il ricorso, pertanto, prospetta questioni di merito ed in fatto re alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa. In sostanz critica l’adeguatezza della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove compiuta dal giudice di meri per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso c cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipolog vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 26/01/2024.