Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino con la quale è stata confermata la condanna del Tribunale di Asti per il r di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 legge n. 638/1983 per non aver versato all’RAGIONE_SOCIALE, in qu di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoriltori dipendenti : a euro 13.499,00 per il periodo gennaio 2015 – novembre 2015, euro 13.70,63 per il mese di dicembre 2015 e per il periodo febbraio 2016 – novembre 2016 ed euro 12.4O,00 per il periodo dicembre 2016 – novembre 2017.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, l’intervenuta prescriziOne delle cond relative al periodo gennaio 2015- dicembre 2015, maturata prima della pron.incia della sentenza della Corte di appello del 26/06/2023, anche considerato il periodo di sospensione Covid, fino 20/03/2023; quindi chiede rideterminazione della pena in ragione della Estinzione dei rea contestati.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 2, comma 1-bis, n. 638/1983, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i modelli NUMERO_DOCUMENTO trasmessi in via telematica all’ente previdenziale possano fornire prova della corresponsion delle relative retribuzioni. Rappresenta di essere obbligato ad emettere la busta paga entro 15° giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla retribuzione, pur avendo potuto retribuire i lavoratori, o avendoli retribuiti in ritardo e med ante acconti emerge dalla documentazione che attesta le date delle effettive correspons oni.
In ragione di quanto esposto, lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia Verificato l’entità superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità, e non compleSsivarnente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipende modifiche normative apportate dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 201 introdotto la soglia di punibilità, l’importo complessivo superiore4 euro 10. ai fini del raggiungimento della suddetta soglia di punibilità e: deve ess ti, a seguito delle , n. 8, che hanno 00 annui, rilevante re individuato con
riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che so o quelle incluse periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, ispettivamente, dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso (Sez. U, n.10424 del 18/01/2018 Ud. (dep. 07/03/2018) Rv. 272163). Ne discende che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, assume rilievo la somma degli im orti non versati date di scadenza comprese nell’anno, considerato che, a seguito delle mo ifiche normative, i reato si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel ui ambito, superat il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo .nno si atteggia momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima nnensilit’ , ossia con la del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puler, , Rv. 286019 – 01). Pertanto, trattandosi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade i termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno se del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, il computo d !la prescrizio verificato mese per mese, e calcolato tenuto conto del momento consumat vo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell’omissione, dies a quo da cui d ve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod. pen., di sette anni e mesi sei.
Orbene, con riferimento all’omesso versamento dei contributi previdenziali per il period gennaio 2015 – novembre 2015, si è ormai maturato il termine di prescriione. Ne deriva che il reato afferente all’omissione del mese di gennaio del 2015 si è prescritto in data 16 l 2022 e il reato relativo all’omissione del mese di dicembre 2015 si è prescrit o in data 16 giu 2023, in epoca antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 2/06/2023. Gli altr reati si sono prescritti nell’arco temporale intercorrente tra questi due estremi. Non sono in prescritte le successive omissioni.
2.1.In ordine alla prima parte della seconda doglianza, costituisce prfincipio consolida inoltre, che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenzial e assistenziali presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 – attestanti retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contribut assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva c emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015, Rv.263665; S 15/07/2014, Rv. 259909). Ed infatti, i modelli DM 10, formati secondo il UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva c retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema in sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24 Rv. 280089 – 01). vi – è valutabile, in rresponsione degli z. 3, n. 37330 del sistema informatico rresponsione delle ormatico dell’RAGIONE_SOCIALE, individuali e dalla 09/2020, COGNOME,
Peraltro, GLYPH l’onere incombente sul pubblico ministero di dim strare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la pro uzione del mode DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare in difformità dal
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situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso de somme (Sez.3, n.7772 del 05/12/2013,Rv.258851 – 01). Gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previ (cosiddetti modelli DM 10) hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione debitoria del d di lavoro e fanno piena prova (art. 2709 cod. civ.) a carico dell’im renditore; l presentazione equivale all’attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribu in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (S 10/04/2013, NOME, ed altro, Rv. 256957; Sez.3, n.46451 del 07/10/200 Sez.3, n.26064 del 14/02/2007, Rv.237203 – 01; Sez.3, n.32848 del 08/07 . 3, n.37145 del’ , Rv.245610 – 01; 2005, Rv.232393).
Orbene, nel caso in disamina il ricorrente non ha dimostrato in termini di certezza le d dei relativi pagamenti, diversi da quelli risultanti dai modelli DM 10, non avendo allegato ness documentazione da cui può desumersi quando e in che misura veniVano corrisposte le retribuzioni ai lavoratovi, o l’ammontare degli acconti, disattendendo l’oner di allegazione grava sull’imputato.
2.2. Infine, quanto alla violazione dell’art. 131 bis cod. pen., sec ndo l’orienta prevalente di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particol re tenuità del di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportament abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (Sez. 3, n. 1310 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093 – 01). E’, dunque, opinione comune che le plurime omissioni mensili commesse sia nel corso della medesima annualità sia in anni diversi renda la condotta non occasionale e l’offesa non di particolare tenuità (Sez. 3, n.30882 del 27/03/2018, COGNOME)
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità di coMmissione dei f non avvenuti episodicamente, ma per un certo lasso di tempo, facendo, così, riferimento alle plurime violazioni nel corso di più anni in contestazione.
Anche in ordine all’entità degli omessi versamenti, la doglianza esu a dal novero del censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. LE determinazioni giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità dell particolare del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da mbtivazione congr esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantum non Versato rispetto alla soglia di punibilità, considerato che, quando si procede per il reato di omesso versamento del ritenute previdenziali ed assistenziali, la modesta entità del contenuto dell’obbligo contri imposto e non adempiuto, al di là del superamento del valore soglia, non è 1i per sé sufficien a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, vendo riliev fine, le modalità e la durata della violazione (Sez. 3, n. 16162 del 2019, nor massimata).
3.La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitata ente alle condotte relative alle mensilità fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per pr scrizione. Il deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con rinvio ad altra sezione d Ila Corte di appe di Torino per la rideterminazione della pena.
Deve, altresì, essere dichiarata, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. Pen., l’irrevoc dell’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, stante la definiività della r statuizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte re ative alle mensili fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inahrimissibile nel ricorso . e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rid terminazione pena. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della entenza in all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i residui reati. I
Così deciso all’udienza del 7 maggio 2024
il Consigliere estensore