Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di MILANO, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 24222/23 del 22 febbraio 2023, la Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità annullò, con rinvio per nuovo giudizio, la sentenza del 14 aprile 2022 dalla Corte di appello di Milano con la quale era stata confermata la sentenza pronunciata il 23 febbraio 2021 – all’esito di giudizio abbreviato – da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 10 marzo 2000 n.74.
L’annullamento fu disposto accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME (nel quale tutti gli altri furono considerati assorbiti). La senten rescindente ritenne che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ar comma 1, lettera b), d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158 ripristinando il regime antecedente – il reato previsto dall’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 non fosse integrato dall’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ma fosse necessario che quelle ritenute fossero state «certificate dal sostituto ai sostituiti» (pag. 8 della motivazione). comportava che i giudici di merito dovessero verificare l’esistenza di tal certificazioni, verifica della quale, in precedenza, non v’era necessità e che, pe questo, non era stata compiuta. Con la sentenza n. 24222/23 la Terza Sezione penale precisò che il rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni poteva anche essere desunto da elementi indiziari «quale il modello 770», ma questo dato – cui la sentenza impugnata faceva riferimento – non poteva ritenersi sufficiente da solo a provare che le certificazioni fossero state rilasciate.
Pronunciando quale giudice di rinvio, con sentenza del 25 ottobre 2023, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecco sottolineando che l’esistenza e il rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni risulta d comunicazione di notizia di reato dell’RAGIONE_SOCIALE «pienamente utilizzabile, trattandosi di giudizio abbreviato».
Con la sentenza confermata in appello NOME COGNOME – legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE» – è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000, per il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute dovute sulla base della certificazione rilasciata ai sostituiti per l’ann imposta 2017, il cui importo complessivo è pari ad € 360.746,27. Esclusa la sussistenza della contestata recidiva e operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, COGNOME è stato condanNOME alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Per mezzo del proprio difensore, cui ha conferito mandato ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello.
Il ricorso si articola in quattro motivi che di seguito si riportano nei l strettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo la difesa deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e sostiene che la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente il principio di diritto indicato dalla sentenza rescindente. Osserva che, secondo quel principio di diritto, per ritenere integrata la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. bis d.lgs. n.74/2000 sarebbe stato necessario verificare che le ritenute non versate risultassero dalle certificazioni rilasciate dal sostituto ai sostituiti e la territoriale non ha compiuto tale verifica perché non ha acquisito le certificazioni
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 168 bis cod. pen. e vizi di motivazione. Riferisce che COGNOME ha proposto opposizione a decreto penale di condanna chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova, e il G.i.p. ha rigettato la richiesta sostenendo: da un lato, che non v’e prova del risarcimento del danno e di condotte volte all’eliminazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose derivanti dal reato; dall’altro che, in ragione di una precedente condanna per reato analogo, non poteva essere formulata una prognosi di non recidiva. La difesa lamenta che la Corte d’appello abbia confermato tale decisione e osserva: che, in tema di reati fiscali, l’ammissione alla prova non è esclusa dalla mancata estinzione del debito tributario, essendo doveroso per il giudice verificare in concreto «se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se l’eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di domi dell’imputato, o se essa discenda dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell’imputato medesimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa all’ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi» (così testualmente pag. 9 del ricorso, che cita Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006).
Secondo la ricostruzione difensiva, la Corte d’appello avrebbe commesso plurimi errori: in primo luogo, non ha considerato che COGNOME aveva concordato un piano di rientro con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e tale piano è stato in parte attuato in secondo luogo, non ha tenuto conto del fallimento della società che ha reso impossibile, per motivi non dipendenti dall’imputato, l’estinzione del debito tributario; infine, ha ritenuto che un unico precedente penale fosse ostativo alla concessione del beneficio.
2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. A tal fine rileva che la società dell quale RAGIONE_SOCIALE era legale rappresentante, versava in stato di grave difficoltà e fu dichiarata fallita nel giugno del 2020. In questa situazione – sostiene il difensore la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che il ricorrente si adoperò per regolarizzare la propria posizione attraverso un piano di rientro e pagò le rate concordate fino a dicembre 2019. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di questi elementi, che depongono per l’insussistenza del dolo atteso che COGNOME non poteva recuperare le risorse necessarie all’adempimento dei propri obblighi.
2.4. Col quarto motivo (denomiNOME motivo III) la difesa deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Lamenta che la pena sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione del rilevante importo RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate, senza tenere conto della situazione di difficoltà economica sopra descritta. Osserva che la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è stata motivata facendo riferimento all’esistenza di un precedente penale e alla rilevanza del danno cagioNOME all’erario senza tenere conto del buon comportamento processuale dell’imputato, della sua disponibilità a sottoporsi a un percorso riabilitativo presso l’UEPE e del tentativo di risarcire il danno. Il ricorrente sostiene, infine, che la motivazione sarebbe del tutto assente quanto al diniego della sospensione condizionale, basato sull’esistenza di una precedente condanna non ostativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono in parte infondati in parte inammissibili.
Il primo motivo, col quale la difesa deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. non ha alcun pregio. Con la sentenza n. 24222/23 la Terza Sezione penale di questa Corte chiese al giudice di rinvio di verificare se le ritenute dovut sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta fossero state «certificate dal sostituto ai sostituiti», ma – a differenza di quanto sostenuto ricorrente – non stabilì che tale verifica dovesse essere compiuta acquisendo le certificazioni; precisò, anzi, che il rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni poteva anche es desunto da elementi indiziari e tuttavia non era sufficiente in tal senso far riferimento al NUMERO_DOCUMENTO 770. Il giudice di rinvio ha fatto corretta applicazione questi principi quando ha chiarito che, nel caso di specie, l’esistenza e il rilasc
RAGIONE_SOCIALE certificazioni è provata dalla comunicazione di notizia di reato dell’RAGIONE_SOCIALE. Ed invero, poiché il giudizio si è svolto con rito abbreviato, tale di indagine era certamente utilizzabile ai fini della decisione e il giudice di ri ben poteva limitarsi a controllare che i funzionari della RAGIONE_SOCIALE avessero verificato l’esistenza e il rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazioni.
3. Col secondo motivo il ricorrente si duole che la richiesta di ammissione alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna sia stata respinta e che la Corte di appello abbia condiviso la motivazione adottata dal giudice di primo grado. Lamenta, in particolare, che sia stata considerata ostativa alla concessione del beneficio la mancata estinzione del debito tributario (in tesi difensiva resa impossibile dal fallimento) e che sia stata formulata una prognosi sfavorevole sulla base di una sola precedente condanna.
Si osserva in proposito, che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova è rimessa al potere discrezionale del giudice e nell’esercizio di tale potere, ai fini della formulazione del giudizio prognosti anche la presenza di un solo precedente specifico può essere considerata dal giudice e valorizzata in senso negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299). Peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che, quando la richiesta di messa alla prova fu formulata, oltre ad aver riportato una condanna definitiva per violazione dell’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 commessa il 15 settembre 2016 (relativa all’anno di imposta 2015), COGNOME era gravato da due pendenze specifiche perché erano stati emessi nei suoi confronti due decreti penali di condanna per violazioni dell’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 relative agli anni di imposta 2017 e 2018.
Per quanto esposto, la decisione adottata dai giudici di merito non confligge con alcuna previsione di legge e la motivazione che la giustifica non può essere ritenuta carente, contraddittoria o manifestamente illogica. Basta in proposito ricordare che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico che deve essere condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti alle modalità della condotta e a personalità del reo, e che, se sorretta da adeguata motivazione, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883). Si deve ricordare inoltre che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il
programma di trattamento presentato» (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).
3.1. Alle considerazioni svolte se ne aggiungono altre. Come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti, con ordinanza del 30 ottobre 2019 (ch precede di molto non solo il presente ricorso, ma anche la sentenza di primo grado, pronunciata il 23 febbraio 2021) COGNOME è stato ammesso alla prova dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco per una violazione dell’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 commessa il 30 ottobre 2019 (relativa dunque all’anno di imposta 2018) e con sentenza del 6 luglio 2022, ormai irrevocabile, il reato è stato dichiarato estinto per esito positivo della prova. Ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, cod. pen. «la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta». L’odierno ricorrente, dunque, non potrebbe più essere ammesso al beneficio e non poteva esserlo neppure quando la sentenza di appello oggetto del presente ricorso è stata pronuncìata. Ne consegue l’inammissibilità del motivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Col terzo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. A tal fine riferisce che la società della quale RAGIONE_SOCIALE era legale rappresentante versava in stato di grave difficoltà e fu dichiarata fallita nel giugno del 2020. Sul punto, la motivazione fornita dall Corte di appello è stringata. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata osservare che «il reato richiede il semplice dolo» e che «la situazione di difficolt economica è il movente. Movente che non assurge a causa di forza maggiore, che richiede un fatto imprevisto e imprevedibile, quando invece il sostituto di imposta nel momento in cui corrisponde al sostituito una somma, ne deve trattenere una percentuale (la ritenuta alla fonte) per poi versarla all’Erario entro il me successivo alla trattenuta». Pur sintetica, tale motivazione non può ritenersi carente perché conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
Con la sentenza n. 37425 del 28/03/2013, Favellato, Rv. 255760 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 è punibile a titolo di dolo generico. In particolare, come la sentenza citata osserva a pag. 25 della motivazione, molte RAGIONE_SOCIALE condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74/2000, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, ma questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo dell’art. 10 bis e, pertanto, per la commissione di questo reato, «basta la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato». La prova del dolo – aggiunge il supremo Collegio – «è insita in genere nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazio
annuale del sostituto (NUMERO_DOCUMENTO), che riporta le trattenute effettuate, la loro da ed ammontare, nonché i versamenti relativi». Come la giurisprudenza ha precisato, inoltre, il dolo non viene meno in ragione dello stato dì insolvenza che «non libera il sostituto d’imposta dai doveri verso l’Erario in relazione a retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in quanto, per la contemporaneità dell’obbligo retributivo e di quello contributivo, il medesimo è tenuto a ripartire risorse esistenti all’atto dell’erogazione degli emolumenti in modo da poter assolvere al debito para-fiscale, anche se ciò comporti l’impossibilità di pagare compensi nel loro intero ammontare». (Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, dep. 2014, Assirelli, Rv. 259741). Nel medesimo senso, si è affermato che «lo stato d’insolvenza non libera il sostituto d’imposta, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Ed invero, anche il sopravvenuto fallimento dell’agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute, essendo obbligo del sostituto d’imposta quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione RAGIONE_SOCIALE retribuzioni in m da poter adempiere al proprio obbligo tributario, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. Ne consegue che l’imprenditore il quale decida, in presenza di una situazione economica difficile, di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute all’Erario, non potrà addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato» (Sez. 3, n. 11694 del 18/06/1999, Trittico, Rv. 215518).
4.1. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, potrebbe trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se documenta che la crisi economica dell’azienda non è a lui imputabile e, in concreto, era impossibile fronteggiare la crisi di liquidità ricorrendo a misure idonee, l’imputato può invocar l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258055). Perché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che l’imputato provi di aver posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevo per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, le somme necessarie ad assolvere il debito erariale e non vi sia riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, COGNOME, Rv.258055). Il ricorso non documenta che, nel corso del giudizio di merito tale prova sia stata fornita e pertanto, per questa parte, è inammissibile per difetto d autosufficienza.
Col quarto motivo la difesa deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
La mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è stata motivata, sia in primo grado che in grado di appello, facendo riferimento all’importo rilevante RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate (€ 360.746,27), alla precedente condanna relativa al medesimo reato e alle pendenze per reati analoghi. Il ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto conto: da un lato, della manifestata disponibilità a sottoporsi a un percorso riabilitativo presso l’UEPE; dall’altro, tentativo di risarcire il danno, concretizzatosi nel concordare un piano di rientr con l’RAGIONE_SOCIALE pagandone le rate fino al mese di dicembre del 2019.
Per quanto riguarda il primo argomento è sufficiente osservare che la scelta di non tenere conto ai fini della applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di una richiesta di messa alla prova non accolta non può essere valutata illogica. Quanto al piano di rientro e al parziale risarcimento del danno che ne sarebbe conseguito, si deve prendere atto che al ricorso non è allegata documentazione idonea a comprovare che ciò sia avvenuto sicché, anche su questo punto, il ricorso difetta di autosufficienza. A ciò deve aggiungersi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e att determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
5.1. La difesa si duole del trattamento sanzioNOMErio, che è stato determiNOME partendo dalla pena base di mesi otto di reclusione e riducendola alla pena finale di mesi cinque e giorni dieci ai sensi dell’art. 442 cod. proc. peri. Come noto, l pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 va da sei mesi a due anni di reclusione. Tanto premesso, si deve ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha
8 GLYPH
anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale e il lieve discostamento dal minimo è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado col riferimento all’importo RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate. Una motivazione che la Corte di appello ha condiviso quando ha sottolineato che si tratta di una pena «oggettivamente modesta».
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consiglieye stensore
Il Presidente