Omesso Versamento Ritenute: Crisi Aziendale non Giustifica il Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47263/2023, ha affrontato un caso di omesso versamento ritenute previdenziali, confermando un principio consolidato: la difficoltà economica dell’impresa non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro. Questa decisione ribadisce che la scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi a discapito dei contributi obbligatori integra pienamente il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti. L’imprenditore presentava quindi ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta fosse stata dettata da una grave crisi di liquidità aziendale, che lo aveva costretto a fare una scelta: pagare gli stipendi per garantire la continuità lavorativa o versare i contributi all’erario. A suo avviso, questa situazione avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno ritenuto che le sentenze di merito avessero motivato in modo adeguato e coerente la responsabilità dell’imputato, senza incorrere in vizi logici. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.
Omesso versamento ritenute: le motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella natura del dolo richiesto per questo tipo di reato. La Cassazione chiarisce che per il reato di omesso versamento ritenute è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Questo significa che basta la consapevole scelta di non versare le somme dovute, senza che sia necessario un fine specifico di evasione.
Secondo la Corte, nel momento in cui il datore di lavoro paga le retribuzioni ai dipendenti, ha l’obbligo di accantonare e versare le relative ritenute. Se, pur disponendo delle risorse per pagare gli stipendi, decide di non versare i contributi, compie una scelta imprenditoriale consapevole che integra il reato. La Corte afferma testualmente che è onere dell’imprenditore “ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare”.
Le difficoltà economiche, quindi, non costituiscono una scusante. La scelta di dare preferenza al pagamento degli stipendi o alla manutenzione dei mezzi aziendali, omettendo i versamenti all’erario, è considerata una scelta volontaria e cosciente che configura la responsabilità penale.
Conclusioni: Implicazioni per gli Imprenditori
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per tutti gli imprenditori che si trovano ad affrontare periodi di crisi economica. La giurisprudenza è chiara: gli obblighi contributivi hanno carattere prioritario. La gestione della liquidità aziendale deve sempre tenere conto del dovere di versare le ritenute previdenziali contestualmente al pagamento degli stipendi. Ignorare questo obbligo, anche con l’intento di salvaguardare l’azienda o i posti di lavoro, espone al rischio concreto di una condanna penale. La decisione della Cassazione sottolinea che la responsabilità di una corretta allocazione delle risorse ricade interamente sull’imprenditore, che non può invocare la crisi come causa di giustificazione per l’inadempimento di un obbligo di legge.
La difficoltà economica dell’azienda giustifica il mancato pagamento delle ritenute previdenziali?
No, secondo la Corte di Cassazione, la difficoltà economica non è una giustificazione. L’imprenditore che paga gli stipendi ha il dovere di accantonare e versare anche le relative ritenute, ripartendo le risorse disponibili per adempiere a tale obbligo.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di omesso versamento di ritenute?
Per dolo generico si intende la consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. Non è necessario un fine specifico, come quello di evadere le imposte, ma è sufficiente la coscienza e la volontà di non versare le somme trattenute dalle buste paga dei dipendenti.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte stessa nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47263 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47263 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità.
Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la scelta imprenditoriale di pagare le retribuzioni ai dipendenti (“I reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare” (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 – dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 27118901).
La Corte di appello evidenzia la presenza di testimonianze che avevano evidenziato il pagamento degli stipendi seppure in ritardo; del resto, lo stesso imputato dichiarava di aver pagato le retribuzioni quale scelta imprenditoriale e da questo il giudice di primo grado rileva la sussistenza del dolo.
Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023