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Omesso versamento ritenute: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione si pronuncia sul reato di omesso versamento ritenute, rigettando il ricorso del Procuratore della Repubblica. La sentenza stabilisce che il momento consumativo del reato non coincide con la scadenza dei 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, bensì con il 16 gennaio dell’anno successivo a quello delle omissioni. Su questa base, la Corte ricalcola i termini di prescrizione, confermando l’estinzione del reato e chiarendo un punto fondamentale per datori di lavoro e professionisti.

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Pubblicato il 2 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Omesso Versamento Ritenute: Quando Scatta la Prescrizione? La Cassazione Fa Chiarezza

Il reato di omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali rappresenta una delle insidie più comuni per imprenditori e legali rappresentanti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale torna a fare luce su un aspetto cruciale di questa fattispecie: l’individuazione del momento esatto in cui il reato si considera consumato, dal quale dipende il calcolo per la prescrizione. La decisione analizza il contrasto tra la tesi del Pubblico Ministero e l’orientamento consolidato della Suprema Corte, offrendo spunti fondamentali per la difesa penale in ambito aziendale.

I Fatti del Processo

Il caso ha origine da un procedimento a carico del legale rappresentante di una società consortile, accusato di non aver versato le ritenute previdenziali relative al periodo gennaio-luglio 2018. Il Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.), investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione. Secondo l’accusa, il G.i.p. aveva errato nel calcolare il termine di prescrizione. Il Procuratore sosteneva che il reato si consumasse solo allo scadere dei tre mesi concessi al datore di lavoro per regolarizzare la propria posizione dopo la notifica dell’accertamento. Essendo tale notifica avvenuta a dicembre 2020, il reato si sarebbe perfezionato a marzo 2021, con una conseguente prescrizione molto più lontana nel tempo (marzo 2027).

La Questione sull’Omesso Versamento Ritenute e il Momento Consumativo

Il nodo centrale della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983. La norma sanziona l’omissione del versamento delle ritenute previdenziali per un ammontare superiore a 10.000 euro annui. La giurisprudenza ha a lungo dibattuto su quale sia il momento esatto in cui tale reato, spesso frutto di molteplici omissioni mensili, possa dirsi definitivamente ‘consumato’.

La tesi del Procuratore ricorrente legava la consumazione a un evento successivo alle omissioni, ovvero la scadenza del termine per il pagamento concesso dopo l’accertamento formale. Questa interpretazione, se accolta, sposterebbe in avanti la decorrenza della prescrizione, ampliando notevolmente i tempi a disposizione dell’autorità giudiziaria per perseguire il reato.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo infondato e cogliendo l’occasione per ribadire il proprio orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che il delitto di omesso versamento ritenute si configura come un ‘reato unitario a consumazione prolungata’. Questo significa che le singole omissioni mensili, una volta superata la soglia di punibilità di diecimila euro annui, confluiscono in un’unica condotta criminosa.

Il momento consumativo definitivo di questo reato unitario non coincide, come sostenuto dal P.M., con la scadenza del termine post-accertamento, ma si cristallizza in una data precisa e oggettiva: il 16 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le omissioni. Questo termine corrisponde alla scadenza per il versamento delle ritenute relative al mese di dicembre dell’anno precedente, momento in cui si consolida l’ammontare complessivo del debito annuale.

Nel caso specifico, le omissioni si riferivano al 2018. Pertanto, il reato si è consumato il 16 gennaio 2019. Da questa data decorre il termine di prescrizione di sei anni. A tale periodo, la Corte ha aggiunto i tre mesi di sospensione previsti dalla legge, decorrenti dalla data di notifica della contestazione (12/12/2020). Di conseguenza, il termine finale di prescrizione è stato individuato nel 17 aprile 2025. Sebbene al momento della decisione del G.i.p. il termine non fosse ancora spirato, lo era al momento della decisione della Cassazione, che ha quindi rigettato il ricorso del Procuratore.

Le Conclusioni

La sentenza riafferma un principio di certezza del diritto fondamentale per i datori di lavoro. Stabilire che la consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute avviene il 16 gennaio dell’anno successivo fornisce un riferimento temporale chiaro e inequivocabile per calcolare la prescrizione. La notifica dell’accertamento non sposta la data di commissione del reato, ma ha l’unica funzione di sospendere per un breve periodo (tre mesi) il decorso della prescrizione già avviata. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una corretta gestione degli adempimenti contributivi e offre uno strumento interpretativo solido per la difesa in caso di contestazioni penali.

Quando si consuma il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?
Il reato si considera definitivamente consumato il 16 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le omissioni, a condizione che sia stata superata la soglia di punibilità annua di 10.000 euro.

Come si calcola il termine di prescrizione per l’omesso versamento delle ritenute?
Il termine di prescrizione ordinario è di sei anni. Esso inizia a decorrere dalla data di consumazione del reato (il 16 gennaio dell’anno successivo). A questo termine devono essere aggiunti eventuali periodi di sospensione, come i tre mesi che decorrono dalla notifica della contestazione.

La notifica dell’accertamento da parte dell’ente previdenziale modifica la data di consumazione del reato?
No. Secondo la sentenza, la notifica dell’accertamento non sposta la data in cui il reato si è consumato. La sua unica rilevanza è quella di determinare l’inizio di un periodo di sospensione della prescrizione per tre mesi, ma non ne altera la data di decorrenza iniziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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