Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME – condannata nei precedenti gradi di giudizio per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’Il novembre 1983 – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo e il secondo motivo di doglianza, vizi della motivazione e violazione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, in relazione all’art. 157 cod. pen., con riferimento al ritenuta rilevanza penale degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017, in relazione ai quali l difesa assume essere maturato il termine di prescrizione;
che, con un terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 Cost., lamentando che l’impossibilità di far valere l’improcedibilità in riferimento a suddetti periodi – antecedenti all’entrata in vigore della “riforma Cartabia” -determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti versanti nella medesima condizione, in contrasto con il principio del favor rei.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su interpretazioni normative che si pongono in palese contrasto sia con il dato testuale delle disposizioni richiamate, sia con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità;
che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di eur 10.000,00 annui, si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omission consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo;
che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000,00 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della so di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Rv. 272163);
che, in altri termini, al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000,00 euro, Occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle eventualmente estinte per prescrizione (ex multis, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Rv. 286019; Sez. 3, n. 37232 dell’11/05/2016, Rv. 268308);
che, pertanto, la doglianza difensiva è errata in punto di diritto, perché si basa sull’erroneo presupposto che le mensilità di gennaio e febbraio 2017, per un’omissione complessiva di euro 7,378,00, sarebbero coperte dalla prescrizione (che si sarebbe verificata, secondo la difesa “da ottobre a novembre 2014”, ovvero prima della commissione del reato), in quanto le omissioni precedenti a quella necessaria per il superamento della soglia di punibilità, non potrebbero essere prese in considerazione unitariamente con le altre dello stesso anno;
che, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3,25 e 111 Cost., è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità;
che, in particolare, è stato affermato che non è irragionevole la previsione contenuta nella norma citata, nella parte in cui limita l’applicazione delle disposizioni in materia di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine massimo di un anno (di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.) ai soli procedimenti relativi a reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, in quanto tale disciplina transitoria risponde all’esigenza di coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai soli reati commessi dalla medesima data, ed è giustificata dalla necessità di assicurare una progressiva introduzione dell’istituto, idonea a consentire un adeguato riassetto organizzativo degli uffici giudiziari (ex multis, Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043);
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025.