Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49370 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49370 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERINO MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 2 del dl. 463/1983 convertito in I. 638/1983 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di r solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo agli artt. 2, 3 e 24 della Cost. in ord causa di non punibilità di cui all’art. 2 comma 1-bis del d.l. 463/1983 con riferimento alla disparità di trattamento tra coloro che, in qualità di legali rappresentanti di società in bonis, decidono di non avvalersi della causa di non punibilità per libera scelta e coloro che, per effetto del falliment divieto del pagamento di debiti pregressi non potrebbero esercitare la scelta di avvalersi del ter trimestrale per escludere la punibilità (primo motivo), e denuncia violazione di legge e viz motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bi pen. (secondo motivo);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, proposta con il primo motivo manifestamente infondata perché, come osserva il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute previdenziali ed assistenziali, tenut adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, dl. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato (cfr., tra le altr Sentenza n. 17695 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275448-01, nonché Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, COGNOME, Rv. 271473-01, la quale ha anche precisato che, in caso di liquidazione o fallimento, l’obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al paga nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamen della violazione);
Considerato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti ad un asserito difetto e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME siccome la sentenza impugnata ha negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen. sia per l’entità del superamento della soglia di punibilità, siccome relativa a qu 23 % dell’importo minimo di 10.000,00 euro, sia per la reiterazione della condotta inadempiente realizzatasi in quattro distinte mensilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente