Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28697 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Olbia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni assunte dal difensore, AVV_NOTAIO del foro di Tempio Pausania, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Tempio Pausania all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la quale, riconosciute l circostanze attenuanti generiche, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ometteva di versare l’imposta sul valore aggiunto, relativa al periodo di imposta 2012 per un ammontare complessivo di 270.8511 euro, pur avendola dichiarata come dovuta nel modello unico NUMERO_DOCUMENTO; il Tribunale aveva altresì disposto la confisca del profitto del reato nella disponibilità della socie RAGIONE_SOCIALE, pari all’ammontare complessivo del risparmio d’imposta, o, laddove essa non possibile, la confisca dei beni dell’imputato sottoposti a sequestro per un valore equivalente, con dissequestro e restituzione all’avente diritto del valore eccedente.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, che deducono:
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omessa declaratoria di prescrizione del reato, che, tenendo conto di otto mesi di sospensione, ad avviso del difensore è maturata il 27 febbraio RAGIONE_SOCIALE, e quindi prima della sentenza di primo grado;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché l’importo dell’i.v.a. evasa, calcolato dalla Corte di merito, non tiene conto dei versamenti di 13.542,52 euro e di 8.500 euro effettuati, rispettivamente, il 23 settembre 2016 e il 31 marzo 2020, come documentato in atti, sicché l’ammontare dell’imposta non pagata è pari a 248.808,45 euro, inferiore alla soglia di legge;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., in quanto l’importo dell’imposta evasa è di poco superiore alla soglia di punibilità, pari all’8,4%, e il ricorrente, incensurato, ha comunqu proceduto al pagamento parziale del tributo, ciò che assume rilevanza per effetto delle modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del RAGIONE_SOCIALE, che ora considera anche la “condotta susseguente al reato”;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 578-bis cod. proc. pen., stante l’illegittimità della confisca per equivalente in quanto il fatto risale al 2012, prima dell’entrata in vigore della disposizione i esame, la quale, come affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 4145 del
2023, ha anche natura sanzionatoria e, quindi, non può trovare applicazione retroattiva;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la confisca per equivalente sui beni immobili del ricorrente, avente un valore complessivo stimato in 852.544 euro, come acclarato dalla perizia giurata, appare del tutto sproporzionata, in eccesso, in relazione all’importo dell’imposta evasa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo il quarto, il quinto motivo – esaminabili congiuntamente essendo strettamente collegati – sono manifestamente infondati.
Invero, il ricorrente non tiene conto di 688 giorni di sospensione (dal 6 novembre 2018 al 14 marzo 2019, pari a 128 giorni, dal 14 marzo 2019 al 17 settembre 2019, pari a 187, dal 17 settembre 2019 al 17 dicembre 299, pari a 91 giorni, rinvii richiesti dalla difesa, nonché dal 17 dicembre 2019 al 24 settembre 2020, pari a 282 giorni, per adesione al difensore all’astensione dell’attività di udienza promosse dagli organi di categoria), che si aggiungono al termine massimo di dieci anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, digs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 36 vicies semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011, e quindi prima dalla data di accertamento del reato, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione perintutti delitti previsti dagli adt. da 2 a 10 8 d. n. 74 del 2000; di conseguenza, la prescrizione è maturata il 16 maggio 2023, e quindi dopo la pronuncia impugnata.
Da ciò consegue che, evidentemente – così venendo al quarto motivo – trova applicazione non l’art. 578-bis cod. proc. pen. – che disciplina la confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione, posto che, come detto, il reato non era affatto prescritto -, bensì, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito (cfr. p.16 della sentenza impugnata), l’art. 322-ter cod. pen., all’epoca vigente, in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, a norma del quale «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale», che, appunto, prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto del reato.
Di conseguenza, del tutto correttamente è stata disposta la confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità, per equivalente – del profitto del reato, par
all’ammontare dell’imposta evasa, ossia 270.851 euro.
Entro questi limiti, venendo così al quinto motivo, deve ritenersi disposta la confisca per equivalente, che, evidentemente, sarà concretamente attuabile solo nel caso in cui non sia possibile dar corso alla confisca diretta disposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e considerando che, come accertato dalla Corte di merito (cfr. p. 16 della sentenza impugnata), il valore dei beni sequestrati all’imputato ammonta a 127.245,10 euro, importo decisamente inferiore all’entità del profitto.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Si osserva che il delitto in esame ha natura di reato omissivo proprio, che, quindi, si consuma alla scadenza del termine finale previsto per il versamento dell’imposta; da ciò deriva, per logica conseguenza, che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, sono del tutto irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’ill penale, anche in relazione al superamento della soglia di legge, pagamenti dell’imposta effettuati dopo la scadenza del termine di legge, proprio perché incidono su un reato che si è già consumato.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Con riguardo ai reati che, in materia tributaria, prevedono una soglia di punibilità, si è chiarito, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenu del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicator rappresentati dalle modalità della condotta, dall’esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza (Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, dep. 28/12/2018, Colzani, Rv. 275458). In altri termini, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pe può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, dep. 03/06/2020, Latorre, Rv. 278946), secondo un apprezzamento fattuale che è devoluto al giudice di merito e che non è sindacabile ove sorretto da non manifestamente illogica motivazione.
Si osserva, inoltre, che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2020, l’art. 131-bis cod. pen. dà ora rilevanza, ai fini della valutazione dell’offesa, con previsione generale, all «condotta susseguente al reato»: locuzione di ampia portata che abbraccia certamente condotte di tipo riparatorio – quale, per quanto qui rileva, il pagamento, anche parziale, dell’imposta dovuta – e che, tuttavia è solo uno – e
certamente non l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto la misura dell’offesa.
Come emerge dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2020 (p. 346), la condotta susseguente al reato, infatti, acquista rilievo non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – ossia la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalit dell’azione; la gravità del danno o del pericolo; l’intensità del dolo o della colpa elementi tutti che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa.
Ciò significa che le condotte post delictum non potranno di per sé sole rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto – dando così luogo a una sorta di esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma, come detto, potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell’offesa, in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta.
4.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, evidenziando il significativo superamento della soglia, pari a 20.851 euro, e considerando che l’imputato, dopo un primo versamento di soli 13.542 euro, effettuato il 23 settembre 2016, a fronte di un debito tributario di 270.851 euro, non ha più effettuato ulteriori pagamenti e che, anzi, lo NOME è gravato da ulteriori debiti tributari per un importo pari a 568.000 euro.
Si tratta di una valutazione di fatto giuridicamente corretta, avendo la Corte di merito valutato il parziale e del tutto contenuto pagamento dell’imposta unitamente agli ulteriori indici-requisito previsti dall’art. 131-bis cod. pen., e c certamente non appare manifestamente illogica, sicché supera il vaglio di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Va rilevato, infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del
reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 05/06/2024.