Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34231 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34231 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27/09/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 25 maggio 2021, con la quale l’imputata era stata condannata, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 7 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, omesso il versamento dell’Iva dovuta per l’anno 2014, entro la scadenza del 28 dicembre 2015, per euro 593.378,00.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 581 cod. proc. pen., sul rilievo che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato d’ufficio prescritto prima della celebrazione del giudizio di appello, essendo decorso il relativo termine il 28 giugno 2023.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione della disposizione incriminatrice, nonché degli artt. 45 e 51 cod. pen., quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto. La difesa evidenzia come sia documentalmente provato che l’importo di cui al capo di accusa è stato ridotto a soli euro 170.841,89, a seguito di pagamenti intermedi, taluni autorizzati dal Tribunale di Torino, sezione fallimentare, in considerazione della pendenza di procedura concorsuale di concordato preventivo della società. Il comportamento dell’interessata, diretto alla riduzione della posizione debitoria, sarebbe sufficiente – secondo la difesa – a svuotare di contenuto l’elemento soggettivo del delitto. Si afferma che i pagamenti sono avvenuti nell’ambito di un piano di rateazione, nel corso del quale la società ha presentato istanza di concordato preventivo e che lo stesso giudice civile aveva dato atto del fatto che la società aveva già onorato tutte le rate fino alla settima, ma non aveva autorizzato ulteriori pagamenti; con la conseguenza che l’imputata, legale rappresentante della società, non aveva potuto accedere ai benefici relativi al compiuto saldo.
2.3. Una terza censura è riferita a vizi della motivazione in relazione alla valutazione degli atti prodotti con i motivi aggiunti in appello e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si richiama l’art. 13 del . d.lgs. n. 74 del 2000, a norma del quale il reato in contestazione non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso. Si richiama anche la sentenza resa dal Tribunale di Torino in un procedimento a carico della stessa imputata, per reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per l’anno di imposta 2018, nel quale vi è stata assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in accoglimento dei medesimi motivi rappresentati nel presente procedimento alla Corte di appello.
2.4. Si contesta, infine, la ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta nel giudizio di appello, avente ad oggetto l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui non prevede e punisce la condotta con dolo specifico, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Si richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la sanzione penale non è l’unico
strumento attraverso il quale perseguire l’effettività dell’imposizione fiscale, essendo rimesse al legislatore le relative scelte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza, con cui si eccepisce la prescrizione del reato che sarebbe intervenuta il 28 giugno 2023, è manifestamente infondato. La difesa non opera in concreto alcun computo della prescrizione, omettendo ogni riferimento alle sospensioni intervenute nel giudizio, per complessivi 555 giorni (dal 27 giugno 2018 al 11 luglio 2018, per legittimo impedimento: 20 giorni; dal 17 luglio 2018 al 16 ottobre 2018, per richiesta difensiva: 91 giorni; dal 16 ottobre 2018 al 5 marzo 2019, per richiesta difensiva: 140 giorni; dal 5 marzo 2019 al 16 luglio 2019, ex art. 13, comhia 3, del d.lgs. n. 74 del 2000: 90 giorni; dal 16 luglio 2019 al 3 dicembre 2019, per richiesta difensiva: 140 giorni; dal 3 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019, per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria: 10 giorni; oltre a 64 giorni di sospensione in applicazione della normativa emergenziale COVID-19), che porteranno il termine prescrizionale a scadere solo il 6 gennaio 2025.
1.2. Il secondo motivo di doglianza, riferito alla mancata considerazione del comportamento collaborativo della ricorrente ai fini del dolo del reato, è manifestamente infondato.
La prospettazione difensiva pretende di far retroagire al momento della commissione del reato l’efficacia dei pagamenti successivamente effettuati dalla società della ricorrente, i quali nulla hanno a che vedere con il dolo nel reato di cui all’10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 – la cui sussistenza deve essere evidentemente valutata al momento della commissione del fatto – appunto, perché successivi. La circostanza che tali pagamenti non siano stati integrali è, inoltre, imputabile alla ricorrente, la quale avrebbe dovuto provvedere agli stessi con denaro proprio, per ovviare all’inconveniente rappresentato dall’istaurazione della procedura concorsuale e dai divieti di pagamento in quella sede imposti dal giudice.
1.3. Le ultime considerazioni appena svolte rendono manifestamente infondato anche il terzo motivo, nella parte in cui esso si riferisce alla non imputabilità del mancato pagamento integrale alla volontà dell’imputata. Lo stesso è del pari manifestamente infondato, anche in relazione al profilo relativo alla valenza scriminante della sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Torino in un procedimento a carico della stessa imputata, per reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per l’anno di imposta 2018. Dalla stessa prospettazione difensiva emerge, infatti, che tale sentenza ha per oggetto reati
riferiti a un successivo periodo di imposta ed è basata su valutazioni fattuali neanche compiutamente riportate nel ricorso – che certamente non vincolano i giudici di merito e la Corte di cassazione nel presente procedimento.
1.4. Irrilevante – oltre che manifestamente infondata perché attinente a scelte discrezionali del legislatore penale non sindacabili nel giudizio di costituzionalità è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui non prevede e punisce la condotta con dolo specifico, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Essa è proposta in modo incompleto, non avendo la difesa precisato quale sarebbe l’oggetto del dolo specifico che la disposizione dovrebbe prevedere; con la conseguenza che questa Corte non è messa in grado di valutare l’applicabilità, nel presente procedimento, della disposizione eventualmente risultante all’esito del giudizio di costituzionalità.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024